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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 28757/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio in ordine alla condotta riferita all'anno 2015, con conseguente riduzione della somma in sequestro riferita a tale anno e rigettare nel resto il ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del sequestro preventivo disposto per l'equivalente dal Gip presso il Tribunale di Sciacca e in subordine la riduzione del sequestro restituendo all'indagata la somma di euro 5.069, 45 per intervenuta prescrizione della condotta consumata il 10/07/2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 06/12/2021 il Tribunale di Agrigento rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca, eventualmente nella forma per equivalente, della somma di Euro 90.684, 20 corrispondente al profitto di reato di cui alla imputazione provvisoria (artt. 81, cpv e art. 640-bis cod. pen.) emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Sciacca in data 08/10/2021

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso, che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle da. del cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. in luogo dell'art. 2 della

I. n. 898 del 1986, nonché del combinato disposto degli artt. 321, 322- ter, 640-quater cod. pen.; il tema è stato manifestamente eluso dal Tribunale nonostante le numerose pagine spese a motivare circa la sussistenza del fumus, tema che in realtà non era stato sottoposto alla attenzione della Corte; in concreto è stata presentata una sola domanda risalente all'anno 2011, e solo in quella occasione era stato prodotto un contratto di affitto ritenuto aprocrifo; non ricorrono per le annualità successive ulteriori modalità ingannevoli o ulteriori rispetto alla falsa dichiarazione che comporterebbe l'inquadramento giuridico della condotta nella previsione speciale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inesistenza della motivazione in ordine alla richiesta di riduzione del sequestro per intervenuta prescrizione della condotta di truffa aggravata relativa all'anno 2015 e conseguente restituzione dell'importo di euro 5.069, 45; la difesa aveva specificamente articolato in subordine tale richiesta che non è stata in alcun modo presa in considerazione dal Tribunale.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio in ordine alla condotta riferita all'anno 2015, con conseguente riduzione della somma in sequestro riferita a tale anno e rigettare nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati, il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, rilevando, nella sostanza, criticità afferenti alla medesima questione ovvero la ricorrenza o meno nel caso in esame non della fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen., ma bensì quella di cui all'art. 2 della

I. 898 del 1986, e dell'intervenuta estinzione per prescrizione di parte della condotta contestata.

Nel porre i due motivi di ricorso non si denuncia effettivamente violazione di legge, ma si censura la motivazione del provvedimento impugnato, con deduzioni di puro merito, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez.

U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali" (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

È del tutto generico ed aspecifico il motivo dedotto secondo il quale il Tribunale si sarebbe concentrato esclusivamente sul fumus senza affrontare la questione di diritto esplicitamente proposta anche in sede di riesame.

Il Tribunale del riesame ha, difatti, ampiamente motivato quanto alla ricorrenza del fumus della contestazione elevata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., escludendo esplicitamente con motivazione ampia, articolata, logica e persuasiva, che nel caso in esame sia possibile configurare la diversa fattispecie citata dalla difesa.

Nel giungere a tale conclusione il Tribunale ha non solo analizzato puntualmente le caratteristiche della condotta contestata con imputazione provvisoria, correlandole alle emergenze istruttorie e le amplissime attività di indagine, ma ha altresì esplicitamente motivato quanto alla riconducibilità della condotta alla diversa fattispecie di cui all'art. 2 della

I. 898 del 1986, precisando come non ricorra nel caso in esame una mera indicazione di dati falsi, ma invece il costante utilizzo di contratti apocrifi con i quali è stata costantemente riproposta con artifici e raggiri una falsa realtà, ovvero la titolarità di tali beni per accedere all'erogazione di contributi pubblici non dovuti.

La manifesta infondatezza emerge, dunque, in considerazione dell'evidente lettura parcellizzata dell'insieme delle argomentazioni rese dal Tribunale, strumentalmente richiamate al fine di proporre una diversa lettura nel merito degli elementi posti a base del sequestro.

In tal senso è opportuno richiamare le pag. 21 e seg. dell'ordinanza dove il Tribunale si sofferma esplicitamente sulla qualificazione giuridica delle condotte in contestazione.

1.2. Nell'affrontare il tema posto dalla difesa, il Tribunale ha esplicitamente richiamato il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1994, e la relazione di sussidiarietà ricorrente tra le due fattispecie, le caratteristiche della condotta imputate alla Derelitto e l'impossibilità di inquadrare tali condotte nella fattispecie di cui all'art. 2 della

I. 898 del 1986.

Con questa motivazione specifica e puntuale, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta.1.3.

Il Tribunale ha poi esplicitamente affrontato il tema del sequestro e delle sue caratteristiche in relazione alla fattispecie contestata, escludendo la possibilità di un dissequestro anche parziale della somma per come richiesto dalla difesa e, dunque, facendo corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di sequestro preventivo, il decorso del termine di prescrizione non fa venir meno, permanendo i presupposti del fumus e del periculum in mora il sequestro funzionale a garantire la confisca obbligatoria, quando quest'ultima può comunque essere disposta ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48632 del 23/10/2019, Abbrizzese, Rv. 277601-01).

Si è inoltre precisato che si può procedere alla confisca in assenza di condanna (nella specie, per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione) anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter cod. pen., giacché il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 322-ter medesimo. (In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che la natura solo "parzialmente sanzionatoria" della confisca di valore - in quanto connotata piuttosto da una funzione ripristinatoria diretta al riallineamento degli squilibri patrimoniali generati dall'illecito - non implica la sua attrazione nell'area della sanzione penale in senso stretto)(Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Cosentino, Rv. 281421-01).

La Corte con tali decisioni ha sottolineato che: "il sequestro preventivo finalizzato a garantire l'esecuzione della confisca obbligatoria ha una funzione tipicamente "cautelare" essendo funzionale a garantire che i beni oggetto del vincolo siano disponibili al momento dell'emissione della sentenza definitiva di condanna.

La legittimità del vincolo cautelare è, dunque, strettamente correlata a quella del provvedimento definitivo di confisca, e dunque alla esistenza di elementi che, seppure con valutazione incidentale allo "stato degli atti", lascino prevedere che all'esito della progressione processuale sia imponibile il vincolo definitivo.

In materia il collegio rileva che, all'esito di un elaborato percorso giurisprudenziale e normativo, si è giunti a legittimare espressamente la confisca obbligatoria in caso di estinzione del reato per prescrizione, sempre che dalla sentenza che la dichiara emerga un "sostanziale" accertamento di responsabilità: l'art. 578- bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 21 del 2018) impone infatti ai giudici dell'impugnazione l'accertamento di responsabilità anche in caso di decorso del termine di prescrizione ai soli fini della verifica della legittimità della confisca obbligatoria (in materia di vincoli reali correlati a resti urbanistici: Sez. 3, n. 22034 del 11/04/2019 - dep. 20/05/2019, Pmt C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275969; Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018 - dep. 03/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274196) .

La novella è stata preceduta da rilevanti sentenze pronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA]: già con la sentenza "Lucci" del 2015 le Sezioni unite della cassazione avevano affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una "precedente pronuncia di condanna" e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264434-01).

Si tratta di una scelta ermeneutica che si pone in linea di continuità con le indicazioni contenute nella sentenza "Varvara" della Corte costituzionale (n. 49 del 14 gennaio 2015) con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui avrebbe ostato alla applicazione la confisca urbanistica nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato, anche nei casi in cui la responsabilità penale fosse stata accertata in via "sostanziale" in tutti i suoi elementi.

Infine la Corte europea nella sentenza di Grande Camera G.I.E.M. v.

Italia ha esplicitamente affermato, contrastando le affermazioni contenute nella sentenza pronunciata da una sezione semplice della Corte Edu nel caso Varvara v.

Italia (sez.

II, 29 ottobre 2013) la compatibilità con l'art.7 della Convenzione EDU della confische fondate su accertamenti "sostanziali" di responsabilità contenuti nel provvedimento che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione (Corte Edu G.I.E.M. v.

Italia, 28 giugno 2018, § 261).

Il sistema ha trovato la sua composizione definitiva, come si è detto, con l'inserimento nel codice dell'art. 578- bis che impone al giudice di appello ed alla Cassazione di decidere sulla responsabilità ai soli fini della confisca in tutti i casi di confisca obbligatoria.

Dal sistema descritto e dalla natura servente del vincolo imposto ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. rispetto al provvedimento definitivo di confisca deriva pertanto la legittimità del vincolo cautelare anche nei casi in cui, come in quello per cui si procede, si deduca il decorso del termine di prescrizione nel corso del giudizio di appello.

Si afferma cioè che il decorso del termine di prescrizione non ha effetti sul sequestro preventivo funzionale a garantire l'esecuzione della confisca obbligatoria dato che questa, se vi sono gli elementi per l'accertamento di responsabilità sostanziale, può essere disposta ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. anche se il reato è estinto per prescrizione; pertanto il correlato vincolo cautelare disposto ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., trova la sua legittimazione, indipendentemente dal decorso dei termini di prescrizione, nella perdurante sussistenza dei tipici presupposti che legittimano la cautela reale (fumus e periculum in mora)." (Sez. 2, n. 48632 del 23/10/2019, Abbrizzese, Rv. 277601- 01)-

2. All'inammissibilità del ricorso proposto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio in ordine alla condotta riferita all'anno 2015, con conseguente riduzione della somma in sequestro riferita a tale anno e rigettare nel resto il ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del sequestro preventivo disposto per l'equivalente dal Gip presso il Tribunale di Sciacca e in subordine la riduzione del sequestro restituendo all'indagata la somma di euro 5.069, 45 per intervenuta prescrizione della condotta consumata il 10/07/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 06/12/2021 il Tribunale di Agrigento rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca, eventualmente nella forma per equivalente, della somma di Euro 90.684, 20 corrispondente al profitto di reato di cui alla imputazione provvisoria (artt. 81, cpv e art. 640-bis cod. pen.) emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Sciacca in data 08/10/2021 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi di ricorso, che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle da. del cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. in luogo dell'art. 2 della I. n. 898 del 1986, nonché del combinato disposto degli artt. 321, 322- ter, 640-quater cod. pen.; il tema è stato manifestamente eluso dal Tribunale nonostante le numerose pagine spese a motivare circa la sussistenza del fumus, tema che in realtà non era stato sottoposto alla attenzione della Corte; in concreto è stata presentata una sola domanda risalente all'anno 2011, e solo in quella occasione era stato prodotto un contratto di affitto ritenuto aprocrifo; non ricorrono per le annualità successive ulteriori modalità ingannevoli o ulteriori rispetto alla falsa dichiarazione che comporterebbe l'inquadramento giuridico della condotta nella previsione speciale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inesistenza della motivazione in ordine alla richiesta di riduzione del sequestro per intervenuta prescrizione della condotta di truffa aggravata relativa all'anno 2015 e conseguente restituzione dell'importo di euro 5.069, 45; la difesa aveva specificamente articolato in subordine tale richiesta che non è stata in alcun modo presa in considerazione dal Tribunale. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio in ordine alla condotta riferita all'anno 2015, con conseguente riduzione della somma in sequestro riferita a tale anno e rigettare nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti sono manifestamente infondati, il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, rilevando, nella sostanza, criticità afferenti alla medesima questione ovvero la ricorrenza o meno nel caso in esame non della fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen., ma bensì quella di cui all'art. 2 della I. 898 del 1986, e dell'intervenuta estinzione per prescrizione di parte della condotta contestata. Nel porre i due motivi di ricorso non si denuncia effettivamente violazione di legge, ma si censura la motivazione del provvedimento impugnato, con deduzioni di puro merito, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale "il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali" (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). È del tutto generico ed aspecifico il motivo dedotto secondo il quale il Tribunale si sarebbe concentrato esclusivamente sul fumus senza affrontare la questione di diritto esplicitamente proposta anche in sede di riesame. Il Tribunale del riesame ha, difatti, ampiamente motivato quanto alla ricorrenza del fumus della contestazione elevata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., escludendo esplicitamente con motivazione ampia, articolata, logica e persuasiva, che nel caso in esame sia possibile configurare la diversa fattispecie citata dalla difesa. Nel giungere a tale conclusione il Tribunale ha non solo analizzato puntualmente le caratteristiche della condotta contestata con imputazione provvisoria, correlandole alle emergenze istruttorie e le amplissime attività di indagine, ma ha altresì esplicitamente motivato quanto alla riconducibilità della condotta alla diversa fattispecie di cui all'art. 2 della I. 898 del 1986, precisando come non ricorra nel caso in esame una mera indicazione di dati falsi, ma invece il costante utilizzo di contratti apocrifi con i quali è stata costantemente riproposta con artifici e raggiri una falsa realtà, ovvero la titolarità di tali beni per accedere all'erogazione di contributi pubblici non dovuti. La manifesta infondatezza emerge, dunque, in considerazione dell'evidente lettura parcellizzata dell'insieme delle argomentazioni rese dal Tribunale, strumentalmente richiamate al fine di proporre una diversa lettura nel merito degli elementi posti a base del sequestro. In tal senso è opportuno richiamare le pag. 21 e seg. dell'ordinanza dove il Tribunale si sofferma esplicitamente sulla qualificazione giuridica delle condotte in contestazione. 1.2. Nell'affrontare il tema posto dalla difesa, il Tribunale ha esplicitamente richiamato il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1994, e la relazione di sussidiarietà ricorrente tra le due fattispecie, le caratteristiche della condotta imputate alla Derelitto e l'impossibilità di inquadrare tali condotte nella fattispecie di cui all'art. 2 della I. 898 del 1986. Con questa motivazione specifica e puntuale, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta.1.3. Il Tribunale ha poi esplicitamente affrontato il tema del sequestro e delle sue caratteristiche in relazione alla fattispecie contestata, escludendo la possibilità di un dissequestro anche parziale della somma per come richiesto dalla difesa e, dunque, facendo corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di sequestro preventivo, il decorso del termine di prescrizione non fa venir meno, permanendo i presupposti del fumus e del periculum in mora il sequestro funzionale a garantire la confisca obbligatoria, quando quest'ultima può comunque essere disposta ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48632 del 23/10/2019, Abbrizzese, Rv. 277601-01). Si è inoltre precisato che si può procedere alla confisca in assenza di condanna (nella specie, per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione) anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter cod. pen., giacché il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 322-ter medesimo. (In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che la natura solo "parzialmente sanzionatoria" della confisca di valore - in quanto connotata piuttosto da una funzione ripristinatoria diretta al riallineamento degli squilibri patrimoniali generati dall'illecito - non implica la sua attrazione nell'area della sanzione penale in senso stretto)(Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Cosentino, Rv. 281421-01). La Corte con tali decisioni ha sottolineato che: "il sequestro preventivo finalizzato a garantire l'esecuzione della confisca obbligatoria ha una funzione tipicamente "cautelare" essendo funzionale a garantire che i beni oggetto del vincolo siano disponibili al momento dell'emissione della sentenza definitiva di condanna. La legittimità del vincolo cautelare è, dunque, strettamente correlata a quella del provvedimento definitivo di confisca, e dunque alla esistenza di elementi che, seppure con valutazione incidentale allo "stato degli atti", lascino prevedere che all'esito della progressione processuale sia imponibile il vincolo definitivo. In materia il collegio rileva che, all'esito di un elaborato percorso giurisprudenziale e normativo, si è giunti a legittimare espressamente la confisca obbligatoria in caso di estinzione del reato per prescrizione, sempre che dalla sentenza che la dichiara emerga un "sostanziale" accertamento di responsabilità: l'art. 578- bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 21 del 2018) impone infatti ai giudici dell'impugnazione l'accertamento di responsabilità anche in caso di decorso del termine di prescrizione ai soli fini della verifica della legittimità della confisca obbligatoria (in materia di vincoli reali correlati a resti urbanistici: Sez. 3, n. 22034 del 11/04/2019 - dep. 20/05/2019, Pmt C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275969; Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018 - dep. 03/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274196) . La novella è stata preceduta da rilevanti sentenze pronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA]: già con la sentenza "Lucci" del 2015 le Sezioni unite della cassazione avevano affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una "precedente pronuncia di condanna" e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264434-01). Si tratta di una scelta ermeneutica che si pone in linea di continuità con le indicazioni contenute nella sentenza "Varvara" della Corte costituzionale (n. 49 del 14 gennaio 2015) con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui avrebbe ostato alla applicazione la confisca urbanistica nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato, anche nei casi in cui la responsabilità penale fosse stata accertata in via "sostanziale" in tutti i suoi elementi. Infine la Corte europea nella sentenza di Grande Camera G.I.E.M. v. Italia ha esplicitamente affermato, contrastando le affermazioni contenute nella sentenza pronunciata da una sezione semplice della Corte Edu nel caso Varvara v. Italia (sez. II, 29 ottobre 2013) la compatibilità con l'art.7 della Convenzione EDU della confische fondate su accertamenti "sostanziali" di responsabilità contenuti nel provvedimento che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione (Corte Edu G.I.E.M. v. Italia, 28 giugno 2018, § 261). Il sistema ha trovato la sua composizione definitiva, come si è detto, con l'inserimento nel codice dell'art. 578- bis che impone al giudice di appello ed alla Cassazione di decidere sulla responsabilità ai soli fini della confisca in tutti i casi di confisca obbligatoria. Dal sistema descritto e dalla natura servente del vincolo imposto ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. rispetto al provvedimento definitivo di confisca deriva pertanto la legittimità del vincolo cautelare anche nei casi in cui, come in quello per cui si procede, si deduca il decorso del termine di prescrizione nel corso del giudizio di appello. Si afferma cioè che il decorso del termine di prescrizione non ha effetti sul sequestro preventivo funzionale a garantire l'esecuzione della confisca obbligatoria dato che questa, se vi sono gli elementi per l'accertamento di responsabilità sostanziale, può essere disposta ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. anche se il reato è estinto per prescrizione; pertanto il correlato vincolo cautelare disposto ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., trova la sua legittimazione, indipendentemente dal decorso dei termini di prescrizione, nella perdurante sussistenza dei tipici presupposti che legittimano la cautela reale (fumus e periculum in mora)." (Sez. 2, n. 48632 del 23/10/2019, Abbrizzese, Rv. 277601- 01)- 2. All'inammissibilità del ricorso proposto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent
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