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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21348/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché quello sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proviene da un avvocato non abilitato al patrocinio in sede di legittimità mentre quello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] perché, peraltro genericamente, adduce un asserito difetto di motivazione quanto ad un imprecisato mancato accertamento di cause di non punibilità non altrimenti indicate a fronte di un gravame di merito con il quale si metteva in discussione unicamente il trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gio ) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] C c'ELLER1A 01 G 22 &gg,, IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché quello sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proviene da un avvocato non abilitato al patrocinio in sede di legittimità mentre quello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] perché, peraltro genericamente, adduce un asserito difetto di motivazione quanto ad un imprecisato mancato accertamento di cause di non punibilità non altrimenti indicate a fronte di un gravame di merito con il quale si metteva in discussione unicamente il trattamento sanzionatorio; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gio ) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] C c'ELLER1A 01 G 22 &gg,, IL
Sentenza Cassazione n. 21348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris