Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19246/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola del 11 aprile 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole della misura del trattamento sanzionatorio è inammissibile, atteso che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e sul punto la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione segnalando che la misura della pena è adeguata alla gravità dei fatti, in quanto la ditta fallita è stata creata al solo scopo di truffare le imprese fornitrici della merce il cui valore è stato ritenuto elevato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola del 11 aprile 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole della misura del trattamento sanzionatorio è inammissibile, atteso che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e sul punto la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione segnalando che la misura della pena è adeguata alla gravità dei fatti, in quanto la ditta fallita è stata creata al solo scopo di truffare le imprese fornitrici della merce il cui valore è stato ritenuto elevato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12
Sentenza Cassazione n. 19246/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris