Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12631/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con riguarda l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, poiché mira, nel giudizio di cassazione, ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. pag. 2 sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie laddove la Corte di appello recepisce la valutazione del Tribunale circa la ritenuta ostatività dei precedenti specifici (cfr. pag. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stef.An,p ava- (_30( DEPOSrATOACA ELLEFo i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con riguarda l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, poiché mira, nel giudizio di cassazione, ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. pag. 2 sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie laddove la Corte di appello recepisce la valutazione del Tribunale circa la ritenuta ostatività dei precedenti specifici (cfr. pag. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stef.An,p ava- (_30( DEPOSrATOACA ELLEFo i
Sentenza Cassazione n. 12631/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris