CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 febbraio 2025
Cassazione n. 16353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l GIP del Tribunale di Paola;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato con riferimento ai redditi del 2021 – non essendo ancorascaduti i termini per la presentazione della dichiarazione 2022 -, ove indicava qualicomponenti del proprio nucleo familiare anche i genitori, [OSCURATO:PERSONA] e PatitucciRosina), indicazione che trovava avallo nell’accertamento compiuto dalla Guardia di18/09/2023, con decorrenza dal 31/08/2023.1.1. Con decreto emesso il 30/12/2024 (depositato il 03/02/2025), il Tribunale diPaola, sulla scorta degli accertamenti relativi all’anno 2022 effettuati dalla Guardia didell’istante, delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione.1.2. Nell’atto di opposizione, proposta dall’istante ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, l’istante aveva affermato che il reddito imponibile rientrava neilimiti previsti dalla normativa per l’ammissione al beneficio, atteso che in esso nonandavano calcolati i redditi percepiti dai genitori, con lui non conviventi, i quali, finoalla morte, avrebbero vissuto presso la sorella dell’istante. Riferiva l’opponente che ilrapporto di convivenza non sarebbe predicabile solo sulla base delle risultanzeanagrafiche ma dovrebbe accertarsi in fatto, di talché, escludendosi i redditi dell’anno2022 riferibili ai genitori dell’interessato, questi sarebbe rientrato a pieno titolo neilimiti di ammissione al beneficio.2. Avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] delegato dal Presidente del Tribunale diPaola di rigetto dell’opposizione ha proposto ricorso il difensore dell’istante che, conun unico motivo, deduce violazione di legge. Sostiene che, attenendo al 2021l’inclusione dei genitori nell’istanza di ammissione, questo non significa che l’istanteabbia ricompreso i predetti genitori anche per il 2022. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe reso laminima motivazione con riferimento alla richiesta istruttoria di prova per testi cheavrebbe fugato ogni dubbio circa la veridicità delle dichiarazioni dell’odierno ricorrente.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Premesso che, come si legge nel provvedimento impugnato, era stato lo stessoistante, nell’istanza di ammissione al beneficio, che faceva riferimento all’anno 2021,ad indicare i propri genitori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) come componentidel nucleo familiare e che tale indicazione trovava avallo nell’accertamento compiutodalla Guardia di Finanza per l’anno 2022, ove si attestava il superamento dei limiti perfruire del gratuito patrocinio, resta il dato oggettivo rappresentato dalla mancatacomunicazione, da parte dell’istante, delle variazioni di reddito rilevanti ai finidell’ammissione, perché comportanti un reddito del nucleo familiare per l'anno 2022ben superiore alla soglia. Correttamente, pertanto, il provvedimento impugnato haosservato che, a fronte di un’omessa comunicazione della variazione di redditorilevante, era stata disposta la revoca ex art. 112, lett. d), d.P.R. 115/2002 conefficacia ex tunc, in quanto la variazione reddituale che non consentiva di fruire delbeneficio era intervenuta nell'anno precedente la richiesta di ammissione al beneficiostesso. Il ricorrente lamenta, in particolare, che il provvedimento impugnato non abbiarisposto alla richiesta istruttoria di prova per testi articolata dalla difesa, sostenendoche ricorrerebbe la violazione di legge richiamata dall’art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc. pen., relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva di cui la parte hafatto richiesta.La doglianza è infondata. Il ricorrente parte invero dall’errato presupposto cheesista un obbligo del giudice di disporre l’integrazione probatoria, trascurando diconsiderare che al procedimento di opposizione al provvedimento di revoca delbeneficio del gratuito patrocinio si applica l’art. 281-decies cod. proc. civ., introdottodal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in sostituzione dell’art. 702-bis cod. proc. civ., ilquale disciplina il procedimento semplificato di cognizione, ossia, un procedimento acognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice hail potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti traquelli richiesti dalle parti (Cass. civ., Sez. 3, n. 14315 del 22/05/2024, Rv. 671171).Considerata quindi l’anzidetta discrezionalità del giudice nell’ammettere nuovi mezzidi prova nel rito sommario, la mancata assunzione di una prova non costituisceviolazione di legge; né, in ragione dell’applicazione dell’art. 281-decies cod. proc. civ.,può trovare applicazione l’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. che si riferisceunicamente al giudizio penale.Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente disatteso la richiesta istruttoriadella prova testimoniale perché ha fondato la propria decisione sul dato obiettivo,dirimente, della mancata comunicazione della variazione di reddito. Rispetto a talevalutazione, peraltro, il ricorso si appalesa meramente avversativo.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27 novembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]