CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31278/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 132e OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni aggravate e di violenza privata; 2. Considerato che tutti i motivi sono estremamente generici. 2.1. In particolare, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 2.2. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale, in primo luogo, per avere la Corte di appello omesso di indicare il numero della sentenza impugnata e, in secondo luogo, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre ad essere anch'esso generico per indeterminatezza, è manifestamente infondato e, nella parte in cui eccepisce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è egualmente inammissibile perché fuori fuoco rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che (si veda pagg. 4 e 5), ha adeguatamente argomentato al riguardo, senza evidenti illogicità; Invero, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nella specie, la Corte d'Appello ha messo in risalto la gravità della condotta, l'entità delle lesioni, l'inquietante dinamica dell'azione, i precedenti penali, tutte condizioni che giustificano sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche che la dosimetria sanzionatoria; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P