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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19661/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] .e vr) che ha concluso chiedendo udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 27/10/2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale che, un all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in rapina tentata aggravata dal numero delle persone e dal fatto che è stata commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne.

2. Ricorrono per Cassazione gli imputati:

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 numero 3 quinquies.

Rileva che dalla denuncia di querela risulta che la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] risultava sprovvista di documenti con la conseguenza che le generalità e l'età venivano dichiarate unilateralmente dal denunciante.

Contesta la motivazione della Corte territoriale che si è richiamata al fatto che l'imputato ha scelto la definizione del giudizio con il rito abbreviato ed ha evidenziato il suo interesse al motivo considerato che nel caso di esclusione della circostanza in argomento avrebbe potuto avere un giudizio di bilanciamento più favorevole.

2.2. Sise DJibril deduce: con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla eccezione, avanzata in sede di appello, di inutilizzabilità del verbale di denuncia reso da Caponera, soggetto sedicente.

Sostiene che gli atti che fondano il giudizio di responsabilità, che si richiamano sostanzialmente alle dichiarazioni della parte offesa, sono stati illegittimamente acquisiti e quindi non utilizzabili anche nel giudizio abbreviato; con il secondo motivo vizio della motivazione con riguardato alla valutazione delle prove sostenendo che il fatto che la parte offesa stringesse saldamente il portafogli non dimostra né che l'imputato fosse a conoscenza della presenza del portafogli, in quanto non visibile e conservato in una tasca interna, né che vi fosse l'intenzione di sottrarlo; con il terzo motivo vizio della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa; con il quarto motivo violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di furto tentato; con il quinto motivo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 125 numero 3 codice procedura penale a seguito di motivazione insufficiente resa per relationem; Con il sesto motivo violazione di legge in relazione all'aggravante delle più persone riunite e del fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; con il settimo violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al diniego del bilanciamento in termini di prevalenza e alla dosimetria della pena; con l'ottavo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 56 cod. pen. nella riduzione massima e per la mancata concessione dei benefici di legge. • 4- .

AAnn. n è e-4-14.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] presentava conclusioni scritte con le quali e-51tff nell'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ripropone il motivo d'appello relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia dalla vittima [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che lo stesso fu identificato dagli operanti intervenuti quando era ancora in corso il fatto in esame.

Come indicato in particolare dalla sentenza di primo grado - che quando non vi è difformità sui punti denunciati, integra la sentenza di appello, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione - gi agenti intervenuti, su sollecitazione dei passanti, hanno indicato nel verbale di arresto di avere notato tre persone, due soggetti dì etnia africana ed un uomo visibilmente anziano "apparentemente aggrovigliati tra di loro".

In particolare, hanno riferito che l'uomo anziano cercava di divincolarsi dalla presa mentre uno dei due uomini lo teneva per un braccio e l'altro gli cingeva completamente il corpo, al punto da immobilizzarlo.

Al loro arrivo i due uomini lasciavano la presa liberando l'anziano.

Ciò consentiva loro di constatare che l'anziano stava stringendo saldamente il proprio portafoglio nella tasca destra del giubbotto, mentre uno dei due uomini di colore tentava di costringerlo ad estrarre la mano dalla tasca stessa.

La persona offesa veniva dagli agenti identificata in [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alatri (FR) il 16 Febbraio 1944.

Non vì sono pertanto dubbi che la vittima del fatto in esame fosse [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1944, identificato dagli operanti al momento del fatto

3. Con i motivi sub 2 e 3 il Sise, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello.

Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, i motivi finiscono per risultare del tutto aspecifici.

4. Reiterato e aspecifico e anche il motivo sub 4 che investe la qualificazione giuridica del fatto considerato che entrambe le sentenze di merito hanno dato conto, come attestato dagli stessi operanti nel verbale d'arresto, che la persona anziana era pressochè immobilizzata dalle prese di due uomini di colore e che chiedeva aiuto cercando di liberarsi.

Le modalità di svolgimento del fatto hanno pertanto consentito di ritenere correttamente integrato l'elemento oggettivo e soggettivo del reato in esame

5. Anche il quinto motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente censura l'apparato motivazionale della sentenza della Corte d'Appello di Roma lamentando un'assenza di motivazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado Questa Corte, nel precisare i limiti di legittimità della motivazione per relationem della sentenza di appello, ha avuto modo di affermare che l'integrazione della motivazione tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice.

Più specificamente, l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante.

Se questi, come nel caso in esame, si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.

Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione.

Nel caso in esame, il giudice d'appello ha risposto in modo specifico a tutte le doglianze avanzate dall'appellante, richiamando la completa motivazione del giudice di primo grado solo con riguardo alle questioni di fatto già adeguatamente esaminate dal Tribunale di Roma.

6. Il sesto motivo di ricorso è comune anche a [OSCURATO:PERSONA].

Contestano i ricorrenti la sussistenza dell'aggravante del fatto commesso ai danni di persona offesa ultrasessantacinquenne.

Anche il motivo in esame è reiterato e aspecifico considerato che dall'identificazione effettuata dagli operanti la vittima è risultata avere 77 anni e che l'aggravante in esame è legata al dato anagrafico obiettivo (il superamento dei 65 anni di età).

Manifestamente infondato è anche il motivo sollevato solo dalla difesa Sise relativo alla configurabilità dell'aggravante delle persone riunite considerato che dalla ricostruzione in fatto, cristallizzata nel verbale di arresto in flagranza, risulta che entrambi gli imputati hanno posto in essere gli atti aggressivi finalizzati all'impossessamento del portafoglio del Caponera.

7. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di bilanciamento e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto da Sise con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso.

Così come si rivela coerente e congrua la motivazione in ordine al diniego dei richiesti benefici di legge

8. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e ii ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] .e vr) che ha concluso chiedendo udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 27/10/2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale che, un all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in rapina tentata aggravata dal numero delle persone e dal fatto che è stata commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne. 2. Ricorrono per Cassazione gli imputati: 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 numero 3 quinquies. Rileva che dalla denuncia di querela risulta che la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] risultava sprovvista di documenti con la conseguenza che le generalità e l'età venivano dichiarate unilateralmente dal denunciante. Contesta la motivazione della Corte territoriale che si è richiamata al fatto che l'imputato ha scelto la definizione del giudizio con il rito abbreviato ed ha evidenziato il suo interesse al motivo considerato che nel caso di esclusione della circostanza in argomento avrebbe potuto avere un giudizio di bilanciamento più favorevole. 2.2. Sise DJibril deduce: con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla eccezione, avanzata in sede di appello, di inutilizzabilità del verbale di denuncia reso da Caponera, soggetto sedicente. Sostiene che gli atti che fondano il giudizio di responsabilità, che si richiamano sostanzialmente alle dichiarazioni della parte offesa, sono stati illegittimamente acquisiti e quindi non utilizzabili anche nel giudizio abbreviato; con il secondo motivo vizio della motivazione con riguardato alla valutazione delle prove sostenendo che il fatto che la parte offesa stringesse saldamente il portafogli non dimostra né che l'imputato fosse a conoscenza della presenza del portafogli, in quanto non visibile e conservato in una tasca interna, né che vi fosse l'intenzione di sottrarlo; con il terzo motivo vizio della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa; con il quarto motivo violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di furto tentato; con il quinto motivo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 125 numero 3 codice procedura penale a seguito di motivazione insufficiente resa per relationem; Con il sesto motivo violazione di legge in relazione all'aggravante delle più persone riunite e del fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; con il settimo violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al diniego del bilanciamento in termini di prevalenza e alla dosimetria della pena; con l'ottavo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 56 cod. pen. nella riduzione massima e per la mancata concessione dei benefici di legge. • 4- . AAnn. n è e-4-14. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] presentava conclusioni scritte con le quali e-51tff nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] ripropone il motivo d'appello relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia dalla vittima [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che lo stesso fu identificato dagli operanti intervenuti quando era ancora in corso il fatto in esame. Come indicato in particolare dalla sentenza di primo grado - che quando non vi è difformità sui punti denunciati, integra la sentenza di appello, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione - gi agenti intervenuti, su sollecitazione dei passanti, hanno indicato nel verbale di arresto di avere notato tre persone, due soggetti dì etnia africana ed un uomo visibilmente anziano "apparentemente aggrovigliati tra di loro". In particolare, hanno riferito che l'uomo anziano cercava di divincolarsi dalla presa mentre uno dei due uomini lo teneva per un braccio e l'altro gli cingeva completamente il corpo, al punto da immobilizzarlo. Al loro arrivo i due uomini lasciavano la presa liberando l'anziano. Ciò consentiva loro di constatare che l'anziano stava stringendo saldamente il proprio portafoglio nella tasca destra del giubbotto, mentre uno dei due uomini di colore tentava di costringerlo ad estrarre la mano dalla tasca stessa. La persona offesa veniva dagli agenti identificata in [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alatri (FR) il 16 Febbraio 1944. Non vì sono pertanto dubbi che la vittima del fatto in esame fosse [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1944, identificato dagli operanti al momento del fatto 3. Con i motivi sub 2 e 3 il Sise, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, i motivi finiscono per risultare del tutto aspecifici. 4. Reiterato e aspecifico e anche il motivo sub 4 che investe la qualificazione giuridica del fatto considerato che entrambe le sentenze di merito hanno dato conto, come attestato dagli stessi operanti nel verbale d'arresto, che la persona anziana era pressochè immobilizzata dalle prese di due uomini di colore e che chiedeva aiuto cercando di liberarsi. Le modalità di svolgimento del fatto hanno pertanto consentito di ritenere correttamente integrato l'elemento oggettivo e soggettivo del reato in esame 5. Anche il quinto motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente censura l'apparato motivazionale della sentenza della Corte d'Appello di Roma lamentando un'assenza di motivazione in ordine alle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado Questa Corte, nel precisare i limiti di legittimità della motivazione per relationem della sentenza di appello, ha avuto modo di affermare che l'integrazione della motivazione tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Più specificamente, l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi, come nel caso in esame, si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. Nel caso in esame, il giudice d'appello ha risposto in modo specifico a tutte le doglianze avanzate dall'appellante, richiamando la completa motivazione del giudice di primo grado solo con riguardo alle questioni di fatto già adeguatamente esaminate dal Tribunale di Roma. 6. Il sesto motivo di ricorso è comune anche a [OSCURATO:PERSONA]. Contestano i ricorrenti la sussistenza dell'aggravante del fatto commesso ai danni di persona offesa ultrasessantacinquenne. Anche il motivo in esame è reiterato e aspecifico considerato che dall'identificazione effettuata dagli operanti la vittima è risultata avere 77 anni e che l'aggravante in esame è legata al dato anagrafico obiettivo (il superamento dei 65 anni di età). Manifestamente infondato è anche il motivo sollevato solo dalla difesa Sise relativo alla configurabilità dell'aggravante delle persone riunite considerato che dalla ricostruzione in fatto, cristallizzata nel verbale di arresto in flagranza, risulta che entrambi gli imputati hanno posto in essere gli atti aggressivi finalizzati all'impossessamento del portafoglio del Caponera. 7. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di bilanciamento e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto da Sise con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso. Così come si rivela coerente e congrua la motivazione in ordine al diniego dei richiesti benefici di legge 8. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e ii ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent