CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 36315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.20333/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. in liquidazione, rappresentat a e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, via della Scrofa n. 57, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle dogane , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto –sezione staccata di Verona n. 127 / 0 9 / 20 21 , depositata il 21.01.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del16 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Verona accoglieva i ricors i propost i da lla [OSCURATO:SOCIETA]. annullandogli avvisi di pagamento e il diniego di rimborso riguardanti l’accisa per gli anni dal 2008 al 2013; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dal l ’Agenzia delle dogane; - la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi; -l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dei principi comunitari in tema di tutela del legittimo affidamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR ritenuto erroneamente che il principio del legittimo affidamento si applicasse solo alle sanzioni e non anche ai tributi; -con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, comma 6 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., permancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza di quelle circostanze che avrebbero impedito un nuovo e diverso esercizio dell’attività accertativa; -con il terzo motivo, deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato tutti i fatti che avevano indotto la contribuente a fare affidamento sulla qualifica di autoproduttore; - con il quarto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la nullità della pretesa fiscale, nonostante la presenza di numerose determinazioni amministrative nelle quali era stata riconosciuta alla contribuente l’esenzione dall’imposta poi contestata; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione de gli artt. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e 2602 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR negato la qualifica di autoproduttore della contribuente che distribuiva energia elettrica ai soci consorziati; -ciò posto, con “istanza di cessata materia del contendere”, depositata telematicamente in data 15.05.2023, sottoscrittadalla parte e dal suo difensore, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo saldato il proprio debito fiscale, incluso nella transazione fiscale inserita nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., omologato dal Tribunale di Forlì in data 21.11.2022, in cui è stata prevista espressamente la chiusura del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio con spese compensate; - l a rinuncia del la ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza,è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata comunicata alla controricorrente; - i l giudizio deve essere, pertanto , dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’esito del giudizio; - l a declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese di lite.