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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 20382/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21./01/1986 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 2 maggio 2022, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Ivrea, ribadendo la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] quanto al furto, aggravato dal mezzo fraudolento, in danno di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo da altra contestazione di furto per non aver commesso il fatto.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo e il secondo motivo, proposti in modo indistinto, deducono rispettivamente violazione degli artt. 500, 512, 514 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., art. 3 Cost e 6 Cedu, e vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che la condanna sarebbe fondata sulle dichiarazioni predibattimentali rese da Giglio e Ferrero, rispettivamente persona offesa e testimone, che dopo aver operato nel corso delle indagini una individuazione fotografica, si dissero non in grado di replicarla in udienza, aggiungendo nel corso dell'esame di aver riconosciuto in modo dubbioso durante le indagini l'imputato in foto come l'autore del furto.

A fronte di ciò la Corte di appello avrebbe ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, erroneamente veicolate in dibattimento, oltre che in assenza di ulteriori elementi di conforto richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e convenzionale.

4. Il Pubblico ministero, nella persona d& [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Il difensore del ricorrente ha depositato in data 16 febbraio 2023 conclusioni, con le quali ha replicato a quelle della Procura generale, chiedendo accogliersi il ricorso.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati unitariamente. 2.1 A ben vedere la Corte di appello ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali dalla persona offesa Giglio e dal teste Ferraro.

Ferraro osservò la scena del furto patito dalla Giglio, nell'area antistante un supermercato.

Nel mentre la Giglio stava caricando la spesa in auto, fu distratta da un giovane che l'invitò a raccogliere chiavi e monete, rappresentandole che le fossero cadute in terra, risultate poi non essere della donna: costei solo successivamente si accorse che in quel momento le era stata sottratta la borsa personale, riposta nell'auto.

La Corte di appello evidenzia che se per un verso i due testimoni, in modo genuino, riferivano di non essere più in grado di riconoscere l'autore del reato, a fronte delle contestazioni intervenute nel corso dell'esame ribadivano che all'epoca avevano riconosciuto in foto l'autore del delitto, risultando dal verbale e dall'album fotografico al Tribunale essere l'attuale imputato.

La Corte di appello ha valutato correttamente utilizzabili tali dichiarazioni a carico dell'imputato.

A riguardo la decisione della Corte, a differenza di quanto evidenzia il ricorrente, non è sostenuta solo da orientamento giurisprudenziale risalente, bensì da consolidato e attuale orientamento, per il quale il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908 - 01; da ultimo, nello stesso senso, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01).

Inoltre, è anche legittima l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., dell'album fotografico unitamente al verbale di riconoscimento effettuato nel corso delle indagini preliminari, quando sia divenuta impossibile la formale ricognizione dibattimentale, in quanto, trattandosi di prova atipica, pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, il giudicante deve essere posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399 - 01; massime conf.

N. 12501 del 2015 Rv. 262908 - 01, N. 48428 del 2014 Rv. 261247 - 01).

Infine, il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023 - 01).

In linea con questi orientamenti la Corte di appello ha correttamente, senza manifeste illogicità o contraddizioni, ritenuto dare rilievo alle deposizioni predibattimentali dalle quali emergeva, a seguito delle contestazioni operate, l'intervenuta individuazione dell'imputato a mezzo fotografia. 2.2 Ulteriore profilo delle censure attiene al sostanziale travisamento della dichiarazione dei testimoni, perché dalla deposizione dei medesimi sarebbe risultata l'incertezza di costoro all'epoca dell'individuazione fotografica.

Sul punto il ricorrente inserisce dei brevissimi brani in ricorso, impedendo di fatto a questa Corte una valutazione complessiva della deposizione, che sola potrebbe consentire di verificare il dedotto travisamento.

Di tali inserti non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

E ciò, a maggior ragione, a fronte della valutazione di conferma che invece la Corte di appello trae dalle medesime deposizioni. 2.3 Infine, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che richiede la sussistenza, in caso di dichiarazioni predibattimentali, di ulteriori elementi, in quanto le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266602 01).

A ben vedere, questa doglianza, già rivolta alla Corte di appello, trova adeguata risposta nella circostanza, richiamata dalla Corte territoriale, che oltre alle dichiarazioni predibattimentali di Giglio e Ferrero, per altro convergenti e dunque in sé reciprocamente riscontrate, emergeva che Ferrero aveva annotato la targa dell'auto utilizzata per la fuga dall'autore del delitto.

E bene l'imputato fu poi controllato successivamente a bordo della stessa autovettura, sempre in un'area antistante un ipermercato, nelle vicinanze di Ivrea.Pertanto, la censura viene reiterata senza 'attaccare' tale ulteriore elemento, cosicchè risulta aspecifica, oltre che manifestamente infondata, in quanto sussisteva un ulteriore elemento di conforto al contenuto delle individuazioni fotografiche svolte durante le indagini.

3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, il che esclude la necessità di ogni indagine in relazione alla sussistenza della querela, vertendosi dopo la riforma dell'art. 624 cod. pen. ad opera della legge 150/2022, di un delitto di furto richiedente tale condizione di procedibilità.

Questa Corte rileva come dalla inammissibilità derivi l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21./01/1986 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 2 maggio 2022, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Ivrea, ribadendo la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] quanto al furto, aggravato dal mezzo fraudolento, in danno di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo da altra contestazione di furto per non aver commesso il fatto. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo e il secondo motivo, proposti in modo indistinto, deducono rispettivamente violazione degli artt. 500, 512, 514 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., art. 3 Cost e 6 Cedu, e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la condanna sarebbe fondata sulle dichiarazioni predibattimentali rese da Giglio e Ferrero, rispettivamente persona offesa e testimone, che dopo aver operato nel corso delle indagini una individuazione fotografica, si dissero non in grado di replicarla in udienza, aggiungendo nel corso dell'esame di aver riconosciuto in modo dubbioso durante le indagini l'imputato in foto come l'autore del furto. A fronte di ciò la Corte di appello avrebbe ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, erroneamente veicolate in dibattimento, oltre che in assenza di ulteriori elementi di conforto richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e convenzionale. 4. Il Pubblico ministero, nella persona d& [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato in data 16 febbraio 2023 conclusioni, con le quali ha replicato a quelle della Procura generale, chiedendo accogliersi il ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo strettamente connessi vanno trattati unitariamente. 2.1 A ben vedere la Corte di appello ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali dalla persona offesa Giglio e dal teste Ferraro. Ferraro osservò la scena del furto patito dalla Giglio, nell'area antistante un supermercato. Nel mentre la Giglio stava caricando la spesa in auto, fu distratta da un giovane che l'invitò a raccogliere chiavi e monete, rappresentandole che le fossero cadute in terra, risultate poi non essere della donna: costei solo successivamente si accorse che in quel momento le era stata sottratta la borsa personale, riposta nell'auto. La Corte di appello evidenzia che se per un verso i due testimoni, in modo genuino, riferivano di non essere più in grado di riconoscere l'autore del reato, a fronte delle contestazioni intervenute nel corso dell'esame ribadivano che all'epoca avevano riconosciuto in foto l'autore del delitto, risultando dal verbale e dall'album fotografico al Tribunale essere l'attuale imputato. La Corte di appello ha valutato correttamente utilizzabili tali dichiarazioni a carico dell'imputato. A riguardo la decisione della Corte, a differenza di quanto evidenzia il ricorrente, non è sostenuta solo da orientamento giurisprudenziale risalente, bensì da consolidato e attuale orientamento, per il quale il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908 - 01; da ultimo, nello stesso senso, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). Inoltre, è anche legittima l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., dell'album fotografico unitamente al verbale di riconoscimento effettuato nel corso delle indagini preliminari, quando sia divenuta impossibile la formale ricognizione dibattimentale, in quanto, trattandosi di prova atipica, pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, il giudicante deve essere posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399 - 01; massime conf. N. 12501 del 2015 Rv. 262908 - 01, N. 48428 del 2014 Rv. 261247 - 01). Infine, il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023 - 01). In linea con questi orientamenti la Corte di appello ha correttamente, senza manifeste illogicità o contraddizioni, ritenuto dare rilievo alle deposizioni predibattimentali dalle quali emergeva, a seguito delle contestazioni operate, l'intervenuta individuazione dell'imputato a mezzo fotografia. 2.2 Ulteriore profilo delle censure attiene al sostanziale travisamento della dichiarazione dei testimoni, perché dalla deposizione dei medesimi sarebbe risultata l'incertezza di costoro all'epoca dell'individuazione fotografica. Sul punto il ricorrente inserisce dei brevissimi brani in ricorso, impedendo di fatto a questa Corte una valutazione complessiva della deposizione, che sola potrebbe consentire di verificare il dedotto travisamento. Di tali inserti non può questa Corte tener conto, in quanto dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione richiamando atti specificamente indicati, il ricorso è inammissibile se non contiene la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). E ciò, a maggior ragione, a fronte della valutazione di conferma che invece la Corte di appello trae dalle medesime deposizioni. 2.3 Infine, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che richiede la sussistenza, in caso di dichiarazioni predibattimentali, di ulteriori elementi, in quanto le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266602 01). A ben vedere, questa doglianza, già rivolta alla Corte di appello, trova adeguata risposta nella circostanza, richiamata dalla Corte territoriale, che oltre alle dichiarazioni predibattimentali di Giglio e Ferrero, per altro convergenti e dunque in sé reciprocamente riscontrate, emergeva che Ferrero aveva annotato la targa dell'auto utilizzata per la fuga dall'autore del delitto. E bene l'imputato fu poi controllato successivamente a bordo della stessa autovettura, sempre in un'area antistante un ipermercato, nelle vicinanze di Ivrea.Pertanto, la censura viene reiterata senza 'attaccare' tale ulteriore elemento, cosicchè risulta aspecifica, oltre che manifestamente infondata, in quanto sussisteva un ulteriore elemento di conforto al contenuto delle individuazioni fotografiche svolte durante le indagini. 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, il che esclude la necessità di ogni indagine in relazione alla sussistenza della querela, vertendosi dopo la riforma dell'art. 624 cod. pen. ad opera della legge 150/2022, di un delitto di furto richiedente tale condizione di procedibilità. Questa Corte rileva come dalla inammissibilità derivi l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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