CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 17257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nni Cerino - di fiducia;avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, emessa in data 31/10/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 31/10/2025 il Tribunale di Napoli in funzione di tribunale delriesame ha confermato l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diNapoli emessa in data 09/10/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorsoesterno nel clan camorristico “Moccia”, perdurante fino al 2019, e per i reati di riciclaggio,aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., accertati ad Afragola dal giugno al dicembre 2018.2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 292 comma 2, cod.proc. pen., con riferimento all’attualità delle esigenze cautelari; la difesa assume che iltribunale del riesame non ha adempiuto all’obbligo di integrare la motivazione delprovvedimento impugnato, motivato “in maniera stringata e per relationem”, con riferimentoin particolare alla “persistenza” dei gravi indizi di colpevolezza e all’attualità delle esigenzecautelari, in merito alle quali mancherebbe una specifica ed autonoma valutazione, conconseguente “grave lacuna motivazionale”.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 lett. c),275, commi 1, 2 e 2 bis, 125 comma 3, 292 comma 2, cod. proc. pen.; difetto e illogicità dellamotivazione, che argomenta l’attualità delle esigenze cautelari richiamando il quadroindiziario emergente da risultanze documentali che sarebbero inutilizzabili in quanto nessunaparte li ha allegati e comunque sarebbero travisate; assume la difesa che la gravità indiziariè trattata nella motivazione del provvedimento impugnato – di cui riporta il relativo stralcio - nonostante non fosse oggetto dei motivi di riesame, al fine di motivare l’attualità delleesigenze cautelari, facendo riferimento alla pendenza di un complesso giudiziodibattimentale e al fatto che l’istruttoria allo stato svolta non ha smentito il concorso diEsposito nel contestato sodalizio; lamenta la difesa la illogicità della motivazione pertravisamento delle prove acquisite, osservando che il tribunale del riesame non avrebbepotuto menzionare atti di cui non aveva cognizione in mancanza di un formale deposito,trattandosi quindi di atti inesistenti e/o del tutto inutilizzabili e per di più travisati (come, peresempio, le dichiarazioni del consulente della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA] e dell’ ing. Rumma dallequali emergerebbe che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha sempre agito in modo legittimo e non vi sonostate entrate o uscite anomale, tali da supportare l'ipotesi accusatoria di utilizzazione di fondiricevuti da fonti illecite o di uscite generate dal legame con il clan Moccia; così in ricorso, p.quarta); detti elementi, invece, avrebbero dovuto essere considerati ai fini della valutazionedell’attualità delle esigenze cautelari, che si assume del tutto omessa.2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt.178 lett. b) e 179 cod. proc. pen., deducendo la“nullità assoluta del provvedimento cautelare adottato per difetto di azione cautelare”: ilricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata ha omesso di motivare sull’eccezioneformulata dalla difesa in sede di riesame, di applicazione ad [OSCURATO:PERSONA], ex art. 307 cod. proc.pen., della misura cautelare del divieto di dimora in Campania e in Lazio e dell’obbligo dipresentazione quotidiana alla p.g., a seguito di una richesta del pubblico ministero, chesarebbe stata “nominativa”, “in bianco”, ossia priva di specifici elementi nei confronti diEsposito. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va detto subito che l'eccezione di nullità del provvedimento applicativo dell'obbligo didimora congiunto con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, formulata dalricorrente con il terzo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. b) e 179 cod. proc.pen. sul presupposto della carenza di iniziativa del pubblico ministero, apparemanifestamente infondata e il relativo motivo deve dichiararsi inammissibile.Assumendo che la relativa richiesta sarebbe avvenuta “in bianco” (operando il principiodella domanda cautelare anche con riferimento alle misure alternative di natura noncustodiale disposte dal giudice ai sensi dell'art. 307 comma 1, del codice di rito in sede discarcerazione dell'indagato per decorrenza dei termini di custodia: Sez. 6 n. 29593 del4/07/2011, Rv. 250742) e che il tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare sul punto,la difesa si limita ad una mera riproposizione delle medesime argomentazioni, già disattesedal tribunale del riesame con motivazione coerente e puntuale, con la quale il ricorrenteomette di confrontarsi. Ed invero, dato atto dell’annullamento della precedente ordinanza delTribunale di Napoli datata 01/08/2025 da parte del Tribunale del riesame di Napoli perassenza di domanda cautelare del pubblico ministero, e della successiva ordinanza emessadal Tribunale di Napoli in data 09/10/2025, nell’ordinanza impugnata datata 31/10/2025 –con la quale è stata confermata tale ultima ordinanza - il collegio del riesame ha dato contodella pacifica esistenza della richiesta del pubblico ministero e ha applicato le misurecumulative predette chiarendo che, per pacifica in giurisprudenza di legittimità, la domandacautelare deve fondarsi su atti presenti nel fascicolo, ma non deve essere motivata; requisitorichiesto, a pena di nullità, solo per i provvedimenti dei giudici (viene citata Cass. pen. sez.VI n. 27079/2025, secondo cui la domanda di applicazione di misura cautelare del pubblicoministero deve essere qualificata dalla allegazione degli atti su cui si fonda, ma può anchenon essere connotata da una specifica e puntuale motivazione che, invece, è oggetto diobbligo per il giudice chiamato a provvedere”).Ciò posto, il tribunale del riesame ha spiegato che le predette misure cautelari noncustodiali sono state emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], scarcerato per decorrenza dei terminidi fase, ai sensi dell'art 307, comma 1, cod. proc. pen. in base al quale il giudice dispone lealtre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti “solo se sussistono le ragioni che neavevano determinato la custodia cautelare” (p. 2-3 ordinanza impugnata).3. Le residue doglianze dedotte nei primi due motivi di ricorso, che possono essereesaminate congiuntamente essendo dirette nel loro insieme a contestare la motivazione concui il Tribunale ha ritenuto tuttora attuali e concrete le esigenze cautelari di cui all'art. 274,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA], sono a loro volta manifestamenteinfondate e quindi vanno dichiarate inammissibili.3.1. La prevalente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema diapplicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato posto in libertà perdecorrenza dei termini, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 307 cod. proc. pen.,come novellato dall'art. 2, comma 5, del dl. 24 novembre 2000 n. 341, convertito dalla legge9 gennaio 2001 n. 4, che consente l'adozione di misure sostitutive «solo se sussistano leragioni che avevano determinato la custodia cautelare», va interpretato nel senso cheoccorre una verifica in positivo della persistenza delle condizioni di applicabilità della misura;tale verifica non può consistere nel semplice richiamo dell'accertamento originario, ma devedare conto delle ragioni per le quali si ritiene che sussistano nuove e comprovate esigenzecautelari, diverse da quelle originarie, sopravvenute alla scarcerazione (Sez. 2, n. 15598 del22/03/2013, Sinesi, Rv. 255787 - 01; Sez. 1, n. 3035 del 10/01/2005, Cela, Rv. 230907 - 01;Sez. 6, n. 15736 del 06/03/2003, Maranzano, Rv. 225441 - 01). Anche a voler ritenere, conSez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva e altro, Rv. 259975 - 01, che l'inciso suddetto vadainterpretato nel senso di ricomprendere sia la permanenza di tutte, alcune, o una sola delleesigenze originarie, sia la sopravvenienza di nuove esigenze, non vi è dubbio che lavalutazione demandata in tal caso al giudice, debba essere improntata, necessariamente,all'attualità, e perciò generatrice di un provvedimento "nuovo", privo, cioè, di collegamentocon la misura originariamente disposta e venuta meno per la scarcerazione dell'imputato perdecorrenza dei termini di custodia (cfr. Sez. U - , sent. n. 44060 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cc.,dep. 03/12/2024, Caruso).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, dopo un’approfondita ricostruzione dell’iternormativo dell’art. 307 cod. proc. pen., ha diffusamente fondato il giudizio sulla permanentedelitti contro il patrimonio quale concorrente esterno a clan camorristico di spiccato spessoredelinquenziale - su argomentazioni adeguate e coerenti, basate sulla gravità del quadroindiziario, tenuto anche conto del giudicato cautelare e comunque del rinvio a giudizio edell’istruttoria dibattimentale in corso, in ordine all'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad unaorganizzazione criminale camorristica, dedita da tempo, con apprestamento e disponibilità dimezzi adeguati, alla commissione di reati di riciclaggio di ingenti somme di denaro diprovenienza illecita. In particolare, il tribunale del riesame ha valorizzato, con specificoriguardo alla posizione del ricorrente (pp.14-17 ordinanza impugnata) quanto segue: lapendenza dell’istruttoria dibattimentale senza che consti – in mancanza di specificheallegazioni al riguardo – una dissociazione rispetto ai contesti camorristici di cui allacontestazione -; la stessa natura dei titoli di reato ascritti, rispondendo il ricorrente diconcorso esterno nel reato di cui all'articolo 416 bis cod. pen., nonché di altri gravi reati diriciclaggio commessi per un arco temporale prolungato (2015 – 2019), per decine di milionidi euro investiti in pluralità di società ed attività economiche, nell'interesse e con il concorsodei fratelli Moccia, capi dell'omonimo clan, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis. 1. Cod.pen. nella duplice accezione del metodo mafioso e della finalità agevolativa, per i quali vigela presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodiain carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Ebbene, come evidenziato nell'ordinanza impugnata (p.15), non solo non risultanoelementi di segno opposto, idonei al superamento della presunzione di sussistenza diesigenze cautelari, ma lo specifico ruolo rivestito dal ricorrente di imprenditore “fiduciario” deiMoccia, in seno ad una pericolosa organizzazione camorristica, è rivelatore di una assolutacompenetrazione nelle logiche della consorteria.Il collegio del riesame, inoltre, a prescindere da ogni presunzione, si sofferma su diversielementi che vengono posti a base della valutazione di attualità delle esigenze cautelari: lascarcerazione di diversi imputati sodali – interpretabile anche come “nuova e sopravvenutaesigenza” – con connesso rischio che [OSCURATO:PERSONA], in assenza di adeguato presidio cautelare,possa ristabilire i rapporti di collaborazione con altri sodali liberi del clan, rendendo concretoil pericolo di una ripresa degli “affari” e della operatività dello storico clan; il ruolo specifico diEsposito e le molteplici condotte messe in atto per il clan (p. 16), quali la partecipazione alleriunioni del clan; il mantenimento di una “contabilità” riservata anche attraverso “pizzini” voltaa rendicontare le cospicue consegne di denaro e da mantenere necessariamente riservata;l’espletamento materiale di lavori formalmente aggiudicati ad imprese diverse dalla [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA], dissimulando la propria presenza e assicurando parte dei guadagni ai fratelliMoccia; le conversazioni rivelatrici dello stretto legame fiduciario tra [OSCURATO:PERSONA] e i Moccia inmerito ad appalti assegnati illecitamente rispetto quali [OSCURATO:PERSONA] cercava di “apparare” lasituazione distruggendo le prove (p.17 ordinanza). Il collegio del riesame ha infine motivatoin ordine all’irrilevanza, ai fini del giudizio di attualità delle esigenze cautelari, del decorso deltempo dai fatti e della sottoposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. ad amministrazione giudiziaria,considerata la dimostrata attitudine di [OSCURATO:PERSONA] a riciclare denaro anche in altre società.3.2. Quanto complessivamente esposto, dimostra dunque, ad onta di quanto lamentatodalla difesa, l'esistenza di una congrua motivazione, pure integrativa di quella del [OSCURATO:PERSONA], che rende dunque il provvedimento impugnato incensurabile in sede di legittimità,essendo l'apprezzamento di fatto in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari riservatoin via esclusiva al giudice di merito, senza che la Corte di cassazione possa sovrapporre unapropria diversa valutazione a quella del Tribunale.4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]