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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27215/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio; rigetto nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 dicembre 2025 la Corte di appello di Roma in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2023 - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) per aver emesso, in qualità di amministratore di fatto della società cooperativa sociale ONLUS denominata [OSCURATO:PERSONA] ed in concorso con il legale rappresentante della società, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di far evadere il Fisco ad una serie di società negli anni dal 2012 al 2016; del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B) per aver omesso di presentare le dichiarazioni annuali per le imposte dirette ed IVA per gli anni di imposta dal 2012al 2014 e del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C) per aver occultato le scritture contabili al fine di impedire l'esatta ricostruzione dei redditi e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione, oltre spese processuali, pene accessorie - ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli al capo A, limitatamente alle fatture emesse prima del 5/12/2045 e al capo B, per gli anni di imposta 2012 e 2013 in quanto estinti per prescrizione, rideterminando la pena in anni due, mesi nove di reclusione, con revoca della pena accessoria dell'interdizione e conferma nel resto.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 160 e 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nonché vizio di motivazione ed erronea individuazione del termine di prescrizione per il capo A. Si afferma che la parziale declaratoria di prescrizione per le fatture emesse prima del 5/12/2045 flata-€1-i-p-FencReie dclia scntef~pe..LI63- \avrebbe dovuto comportare una significativa riduzione del numero di condotte punibili e, conseguentemente, una riduzione, significativa, del trattamento sanzionatorio, cosa che non è stata, tenuto conto che la riduzione è avvenuta senza distinguere tra le diverse società destinatarie e senza considerare che per ciascuna società si configura un autonomo reato che si consuma alla data di emissione dell'ultima fattura verso quella società. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen. ed erronea e generica applicazione della continuazione interna al capo A. Si deduce che la corte territoriale ha fatto genericamente riferimento a una "continuazione interna" al capo A («pena base per reato di cui al capo A anni 2 di reclusione, aumentati di mesi 1 per la continuazione interna»), senza specificare quale fosse il reato base e quali i reati satellite, senza indicare quali fossero gli anni di imposta (2014, 2015, 2016) e le società destinatarie (che sono numerose) considerati ai fini della continuazione e senza motivare l'entità dell'aumento di pena applicato.

Nel caso in esame i reati relativi ai diversi anni di imposta e alle diverse società presentano differenze di gravità, sia sotto il profilo quantitativo (numero di fatture, importo IVA evasa) sia sotto il profilo qualitativo (tipologia di operazioni, modalità esecutive).

Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio perché si provveda ad una corretta individuazione del reato più grave, a una 2puntuale quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione interna ed esterna e ad una adeguata motivazione del trattamento sanzionatorio. 2.3 Con il terzo motivo ci si duole del vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine all'elemento materiale del reato.

Si osserva che con il primo motivo di appello la difesa aveva evidenziato che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto l'inesistenza oggettiva di una pluralità di operazioni per le quali la cooperativa aveva emesso fattura, aderendo passivamente alle prospettazioni della Guardia di finanza.

La Corte territoriale, tacciando di genericità le deduzioni difensive, non ha fornito alcuna indicazione sul numero di dipendenti della cooperativa, sulla tipologia ed entità delle prestazioni fatturate, sulla compatibilità tra le prestazioni 44 O 01 i i nn fatturare e la forza lavoro disponibile,Iralle dichiarazioni rese dai rappresentanti delle società destinatarie delle fatture, alle modalità di pagamento e alla tracciabilità dei flussi finanziari. 2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione sull'elemento soggettivo del reato.

Si deduce che il quarto motivo di appello aveva ad oggetto l'assenza dell'elemento psicologico e su questo la Corte di appello ha reso una motivazione assolutamente carente, non indicando alcun elemento da cui desumere il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione fiscale, ma limitandosi acriticamente a richiamare le deduzioni della guardia di finanza. 2.5 Con il quinto motivo la difesa lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione e ulteriori profili di illegittimità dell'affermazione di responsabilità.

Si osserva che le violazioni contestate al capo C avrebbero dovuto essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997, come dedotto nel terzo motivo di appello.

Quanto al capo B, come dedotto nel secondo motivo di appello, si sarebbero dovuti considerare alcuni "costi neri", doglianza questa che è stata ritenuta generica dalla Corte di appello, senza aver verificato quale incidenza essi avessero avuto sul superamento della soglia di punibilità.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha ritenuto fondati il secondo motivo di ricorso, per avere la A.G. decidente computato la continuazione in violazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 e il primo motivo, essendo maturata la prescrizione dopo la sentenza di appello, in data 4/5/2026, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000.

Quanto all'altro reato (terzo e quarto motivo), si è affermato che non sussiste il vizio di inidonea motivazione atteso che il provvedimento ha evidenziato le responsabilità del ricorrente per le condotte per cui ha riportato condanna oltre 3ogni ragionevole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 Per ordine logico vanno trattati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, afferenti rispettivamente all'elemento materiale e a quello psicologo del reato contestato al capo A e sul punto va innanzi tutto premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione - vizio dedotto unitamente a quello di erronea applicazione della legge penale nel secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso i richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01) e va ricordato che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie.» (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01). 1.2 Tanto chiarito con riferimento ai criteri dalla giurisprudenza di legittimità che questo collegio condivide ed ai quali occorre attenersi, va rilevato che nel caso in esame le doglianze, sulla sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico sono state adeguatamente analizzate nella sentenza di primo grado, salvo poi essere nuovamente reiterate nei motivi di appello, in termini assertivi, e valutate dal giudice di secondo grado che le ha prese in considerazione e superate con argomentazioni che non risultano illogiche, valorizzando la circostanza che gli accertamenti della guardia di finanza si sono fondati su una serie di elementi oggettivi (non avevano trovato uffici presso la sede sociale o presso la sede amministrativa; l'amministratore della cooperativa aveva riferito che, pur essendo il legale rappresentante, non aveva mai esercitato poteri gestori, avendo assunto il ruolo su richiesta dell'imputato che era suo suocero; i questionari inviati dalla 4guardia di finanza avevano dato contezza del fatto che le ditte verso cui erano state emesse la fattura non avevano avuto rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] o comunque non per il lavoro indicato nelle fatture).

Con tale impianto il difensore non si confronta efficacemente nonostante il giudice di primo grado, prima, e la Corte di appello, poi, abbiano dato conto degli esiti degli accertamenti svolti dalla guardia di finanza, della sistematicità delle condotte e della volontarietà della stesse, senza per altro fornire alcun elemento di conforto o a sostegno di quanto sostenuto e senza neanche confrontarsi, se non per sminuirle, con le argomentazioni dei giudici di merito, che, da un lato, hanno valorizzato la sostanziale inesistenza delle operazioni per cui sono state emesse le fatture, in un quadro in cui il ricorrente ha consapevolmente agito da amministratore di fatto. 2 Quanto sin qui evidenziato porta a ritenere inammissibile anche il quinto motivo di ricorso, relativo alla omessa riqualificazione della condotta di cui al capo C nella violazione amministrativa di cui all'art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997 e quanto al capo B la mancata considerazione dei "costi neri".

2.1. La Corte di appello, con motivazione sintetica ma non illogica né giuridicamente scorretta, ha valorizzato l'insussistenza di elementi da cui poter desumere la riconducibilità della condotta di occultamento delle scritture contabili nella violazione amministrativa ed a fronte della affermata genericità della doglianza, la parte continua a sostenere la riconducibilità della condotta alla violazione amministrativa senza offrire elementi a supporto o in contestazione.

Non diversamente, anche le doglianze relative al capo B e alla omessa considerazione dei "costi neri" è viziata dalla stessa inammissibilità, in quanto il motivo di appello generico era geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza.

Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. 2.2 Nel caso in esame ci si doleva della omessa considerazione dei costi neri (così come ci si doleva della omessa riconducibilità della fattispecie di cui al capo C alla violazione amministrativa) senza offrire elementi a supporto.

Ne deriva che la succinta e sintetica motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (con riferimento al caso della omessa motivazione, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).3.

I primi due motivi di ricorso, sono anch'essi inammissibili. 3.1 Quanto al primo motivo riguardante la prescrizione ed il termine da cui farla decorrere, va rilevato che la doglianza, nei termini in cui è stata proposta nel ricorso, non risulta essere stata formulata in appello, nonostante lo specifico motivo di gravame che ha trovato accoglimento avendo la Corte di appello dichiarato estinti per prescrizione i reati limitatamente alle fatture emesse prima del 5 dicembre 2015, per quanto riguarda il capo A, e negli anni di imposta 2012 e 2013 per quanto riguarda il capo B 3.2 Egualmente è a dirsi con riferimento all'omessa indicazione del reato più grave per la ritenuta continuazione interna, dovendo rilevarsi che l'aumento era stato così determinato già in primo grado.

Si tratta quindi di motivi non consentiti in quanto non proposti in appello, come emerge dal riepilogo dei motivi contenuti nella sentenza di secondo grado, non contestato in questa sede, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.

In tal senso è bene ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01).

A ciò si aggiunge che la censura relativa al primo motivo prospetta una distinzione erronea, non dovendosi distinguere tra i destinatari, pena la commissione di più reati, e non essendo neppure chiaro il risultato che ne deriverebbe, posto che le condotte punibili sarebbero comunque quelle successive al 5 dicembre 2015; del pari, la censura mossa con il secondo motivo si appalesa generica, oltre che priva di uno specifico interesse, dolendosi la parte della mancata indicazione del reato più grave, senza tuttavia censurare né l'entità della pena base, né l'entità dell'aumento.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.MIl Consigliere estelisare Il PresidenteValeria 59/ve [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE 3° [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 2 0 La 2026 °gai, o Giudizurito II Fun errign0 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio; rigetto nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 dicembre 2025 la Corte di appello di Roma in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2023 - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) per aver emesso, in qualità di amministratore di fatto della società cooperativa sociale ONLUS denominata [OSCURATO:PERSONA] ed in concorso con il legale rappresentante della società, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di far evadere il Fisco ad una serie di società negli anni dal 2012 al 2016; del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B) per aver omesso di presentare le dichiarazioni annuali per le imposte dirette ed IVA per gli anni di imposta dal 2012al 2014 e del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C) per aver occultato le scritture contabili al fine di impedire l'esatta ricostruzione dei redditi e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione, oltre spese processuali, pene accessorie - ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli al capo A, limitatamente alle fatture emesse prima del 5/12/2045 e al capo B, per gli anni di imposta 2012 e 2013 in quanto estinti per prescrizione, rideterminando la pena in anni due, mesi nove di reclusione, con revoca della pena accessoria dell'interdizione e conferma nel resto. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 160 e 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nonché vizio di motivazione ed erronea individuazione del termine di prescrizione per il capo A. Si afferma che la parziale declaratoria di prescrizione per le fatture emesse prima del 5/12/2045 flata-€1-i-p-FencReie dclia scntef~pe..LI63- \avrebbe dovuto comportare una significativa riduzione del numero di condotte punibili e, conseguentemente, una riduzione, significativa, del trattamento sanzionatorio, cosa che non è stata, tenuto conto che la riduzione è avvenuta senza distinguere tra le diverse società destinatarie e senza considerare che per ciascuna società si configura un autonomo reato che si consuma alla data di emissione dell'ultima fattura verso quella società. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen. ed erronea e generica applicazione della continuazione interna al capo A. Si deduce che la corte territoriale ha fatto genericamente riferimento a una "continuazione interna" al capo A («pena base per reato di cui al capo A anni 2 di reclusione, aumentati di mesi 1 per la continuazione interna»), senza specificare quale fosse il reato base e quali i reati satellite, senza indicare quali fossero gli anni di imposta (2014, 2015, 2016) e le società destinatarie (che sono numerose) considerati ai fini della continuazione e senza motivare l'entità dell'aumento di pena applicato. Nel caso in esame i reati relativi ai diversi anni di imposta e alle diverse società presentano differenze di gravità, sia sotto il profilo quantitativo (numero di fatture, importo IVA evasa) sia sotto il profilo qualitativo (tipologia di operazioni, modalità esecutive). Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio perché si provveda ad una corretta individuazione del reato più grave, a una 2puntuale quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione interna ed esterna e ad una adeguata motivazione del trattamento sanzionatorio. 2.3 Con il terzo motivo ci si duole del vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine all'elemento materiale del reato. Si osserva che con il primo motivo di appello la difesa aveva evidenziato che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto l'inesistenza oggettiva di una pluralità di operazioni per le quali la cooperativa aveva emesso fattura, aderendo passivamente alle prospettazioni della Guardia di finanza. La Corte territoriale, tacciando di genericità le deduzioni difensive, non ha fornito alcuna indicazione sul numero di dipendenti della cooperativa, sulla tipologia ed entità delle prestazioni fatturate, sulla compatibilità tra le prestazioni 44 O 01 i i nn fatturare e la forza lavoro disponibile,Iralle dichiarazioni rese dai rappresentanti delle società destinatarie delle fatture, alle modalità di pagamento e alla tracciabilità dei flussi finanziari. 2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione sull'elemento soggettivo del reato. Si deduce che il quarto motivo di appello aveva ad oggetto l'assenza dell'elemento psicologico e su questo la Corte di appello ha reso una motivazione assolutamente carente, non indicando alcun elemento da cui desumere il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione fiscale, ma limitandosi acriticamente a richiamare le deduzioni della guardia di finanza. 2.5 Con il quinto motivo la difesa lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione e ulteriori profili di illegittimità dell'affermazione di responsabilità. Si osserva che le violazioni contestate al capo C avrebbero dovuto essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997, come dedotto nel terzo motivo di appello. Quanto al capo B, come dedotto nel secondo motivo di appello, si sarebbero dovuti considerare alcuni "costi neri", doglianza questa che è stata ritenuta generica dalla Corte di appello, senza aver verificato quale incidenza essi avessero avuto sul superamento della soglia di punibilità. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha ritenuto fondati il secondo motivo di ricorso, per avere la A.G. decidente computato la continuazione in violazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 e il primo motivo, essendo maturata la prescrizione dopo la sentenza di appello, in data 4/5/2026, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000. Quanto all'altro reato (terzo e quarto motivo), si è affermato che non sussiste il vizio di inidonea motivazione atteso che il provvedimento ha evidenziato le responsabilità del ricorrente per le condotte per cui ha riportato condanna oltre 3ogni ragionevole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 Per ordine logico vanno trattati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, afferenti rispettivamente all'elemento materiale e a quello psicologo del reato contestato al capo A e sul punto va innanzi tutto premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione - vizio dedotto unitamente a quello di erronea applicazione della legge penale nel secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso i richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01) e va ricordato che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie.» (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01). 1.2 Tanto chiarito con riferimento ai criteri dalla giurisprudenza di legittimità che questo collegio condivide ed ai quali occorre attenersi, va rilevato che nel caso in esame le doglianze, sulla sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico sono state adeguatamente analizzate nella sentenza di primo grado, salvo poi essere nuovamente reiterate nei motivi di appello, in termini assertivi, e valutate dal giudice di secondo grado che le ha prese in considerazione e superate con argomentazioni che non risultano illogiche, valorizzando la circostanza che gli accertamenti della guardia di finanza si sono fondati su una serie di elementi oggettivi (non avevano trovato uffici presso la sede sociale o presso la sede amministrativa; l'amministratore della cooperativa aveva riferito che, pur essendo il legale rappresentante, non aveva mai esercitato poteri gestori, avendo assunto il ruolo su richiesta dell'imputato che era suo suocero; i questionari inviati dalla 4guardia di finanza avevano dato contezza del fatto che le ditte verso cui erano state emesse la fattura non avevano avuto rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] o comunque non per il lavoro indicato nelle fatture). Con tale impianto il difensore non si confronta efficacemente nonostante il giudice di primo grado, prima, e la Corte di appello, poi, abbiano dato conto degli esiti degli accertamenti svolti dalla guardia di finanza, della sistematicità delle condotte e della volontarietà della stesse, senza per altro fornire alcun elemento di conforto o a sostegno di quanto sostenuto e senza neanche confrontarsi, se non per sminuirle, con le argomentazioni dei giudici di merito, che, da un lato, hanno valorizzato la sostanziale inesistenza delle operazioni per cui sono state emesse le fatture, in un quadro in cui il ricorrente ha consapevolmente agito da amministratore di fatto. 2 Quanto sin qui evidenziato porta a ritenere inammissibile anche il quinto motivo di ricorso, relativo alla omessa riqualificazione della condotta di cui al capo C nella violazione amministrativa di cui all'art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997 e quanto al capo B la mancata considerazione dei "costi neri". 2.1. La Corte di appello, con motivazione sintetica ma non illogica né giuridicamente scorretta, ha valorizzato l'insussistenza di elementi da cui poter desumere la riconducibilità della condotta di occultamento delle scritture contabili nella violazione amministrativa ed a fronte della affermata genericità della doglianza, la parte continua a sostenere la riconducibilità della condotta alla violazione amministrativa senza offrire elementi a supporto o in contestazione. Non diversamente, anche le doglianze relative al capo B e alla omessa considerazione dei "costi neri" è viziata dalla stessa inammissibilità, in quanto il motivo di appello generico era geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. 2.2 Nel caso in esame ci si doleva della omessa considerazione dei costi neri (così come ci si doleva della omessa riconducibilità della fattispecie di cui al capo C alla violazione amministrativa) senza offrire elementi a supporto. Ne deriva che la succinta e sintetica motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (con riferimento al caso della omessa motivazione, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).3. I primi due motivi di ricorso, sono anch'essi inammissibili. 3.1 Quanto al primo motivo riguardante la prescrizione ed il termine da cui farla decorrere, va rilevato che la doglianza, nei termini in cui è stata proposta nel ricorso, non risulta essere stata formulata in appello, nonostante lo specifico motivo di gravame che ha trovato accoglimento avendo la Corte di appello dichiarato estinti per prescrizione i reati limitatamente alle fatture emesse prima del 5 dicembre 2015, per quanto riguarda il capo A, e negli anni di imposta 2012 e 2013 per quanto riguarda il capo B 3.2 Egualmente è a dirsi con riferimento all'omessa indicazione del reato più grave per la ritenuta continuazione interna, dovendo rilevarsi che l'aumento era stato così determinato già in primo grado. Si tratta quindi di motivi non consentiti in quanto non proposti in appello, come emerge dal riepilogo dei motivi contenuti nella sentenza di secondo grado, non contestato in questa sede, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. In tal senso è bene ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01). A ciò si aggiunge che la censura relativa al primo motivo prospetta una distinzione erronea, non dovendosi distinguere tra i destinatari, pena la commissione di più reati, e non essendo neppure chiaro il risultato che ne deriverebbe, posto che le condotte punibili sarebbero comunque quelle successive al 5 dicembre 2015; del pari, la censura mossa con il secondo motivo si appalesa generica, oltre che priva di uno specifico interesse, dolendosi la parte della mancata indicazione del reato più grave, senza tuttavia censurare né l'entità della pena base, né l'entità dell'aumento. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.MIl Consigliere estelisare Il PresidenteValeria 59/ve [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE 3° [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 2 0 La 2026 °gai, o Giudizurito II Fun errign0 7
Sentenza Cassazione n. 27215/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris