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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26861/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della Corte di Appello di Perugia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 4 febbraio 2020 la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] CORSO alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di ricettazione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] CORSO propone ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Il ricorso è articolato in un unico motivo ex art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., violazione dell'art. 171, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. e conseguente erronea e contraddittorietà motivazionale.La Corte di appello ha affermato la tardività dell'appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen. sul presupposto dell'intervenuto decorso del termine di quindici giorni per proporre impugnazione (sentenza con motivazione contestuale deliberata in data 16 febbraio 2018- scadenza del termine di legge: 3 marzo 2018).

La Corte di merito ha dichiarato la tardività dell'appello, senza considerare che l'imputato, al momento della lettura del provvedimento, era assente e detenuto per altra causa, il che avrebbe imposto la notifica nel luogo di detenzione dell'imputato anziché al domicilio eletto presso il difensore di fiducia.

La nullità della notifica effettuata in violazione dell'art. 171, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato assente comporta la tempestività dell'appello proposto nell'interesse del CORSO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

L'opzione ermeneutica, implicitamente seguita dalla Corte di merito, secondo cui all'imputato assente al momento della lettura della sentenza con motivazione contestuale non è dovuta la notifica della sentenza, si fonda su solidi argomenti di carattere letterale e sistematico.

In prima battuta rileva il dato letterale, l'art. 545, comma 3, cod. proc. pen., prevede, infatti, che la pubblicazione della sentenza mediante lettura della motivazione equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

Vi è poi un argomento di natura sistematica, incentrato sulla disciplina della notificazione della sentenza per effetto della soppressione dell'istituto della contumacia.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 2014, infatti, una volta che l'imputato è dichiarato assente, è rappresentato dal difensore.

Di conseguenza la sentenza emessa all'esito del giudizio dibattimentale non deve essere notificata all'imputato assente; tale obbligo permane solo nel caso in cui la sentenza non venga depositata nel termine come previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

Del resto, il legislatore, laddove ha voluto imporre un onere di notifica in favore dell'imputato assente, lo ha previsto in maniera espressa.

E' il caso ,^ dell'art. 429, comma 4, cod. proc. pen., il quale stabilisce che il decreto che \ dispone il giudizio è notificato all'imputato «non presente alla lettura del provvedimento».

Il medesimo principio di diritto è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, la quale, appunto, non deve essere notificata per estratto all'imputato assente (Sez.

U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Sinito, Rv. 277470).

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide, inoltre, il consolidato orientamento secondo il quale, in caso di sentenza resa ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., la decisione -resa pubblica con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione- non va comunicata, mediante avviso, al difensore di fiducia, allorché questi sia stato ritenuto assente ingiustificato e sia stato sostituito dal difensore di ufficio, presente in udienza all'atto della pubblicazione, in tal caso il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per l'eventuale sostituto processuale, sia per il difensore di fiducia sostituito (Sez. 3, n. 19985 del 15/03/2017, Biagi, Rv. 269772).

Occorre, in proposito, ribadire che la lettura del dispositivo costituisce attività processuale che non accede a una udienza diversa da quella in cui ha avuto inizio, giacché l'udienza è stata semplicemente sospesa, non rinviata, ed è poi proseguita, senza soluzione di continuità, fino al momento della lettura della motivazione e della sua successiva conclusione.

In definitiva, il tempo della camera di consiglio è tempo processuale a tutti gli effetti, nel corso del quale l'udienza non muta: sussiste, quindi, assoluta continuità tra la conclusione della discussione, la successiva camera di consiglio e l'immediata - dal punto di vista giuridico - lettura della motivazione all'esito di essa.

Di conseguenza, il difensore di fiducia, deve assicurare la propria presenza al momento della lettura del dispositivo attraverso la diligente predisposizione dei suoi impegni e l'assunzione delle relative scelte organizzative, non essendo previsto dal rito che l'ufficio di cancelleria dia formale avviso al medesimo del momento della lettura del dispositivo.

4. Deve perciò ritenersi che la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente in considerazione della sua tardività.

5. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della Corte di Appello di Perugia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 4 febbraio 2020 la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] CORSO alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di ricettazione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] CORSO propone ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso è articolato in un unico motivo ex art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., violazione dell'art. 171, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. e conseguente erronea e contraddittorietà motivazionale.La Corte di appello ha affermato la tardività dell'appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen. sul presupposto dell'intervenuto decorso del termine di quindici giorni per proporre impugnazione (sentenza con motivazione contestuale deliberata in data 16 febbraio 2018- scadenza del termine di legge: 3 marzo 2018). La Corte di merito ha dichiarato la tardività dell'appello, senza considerare che l'imputato, al momento della lettura del provvedimento, era assente e detenuto per altra causa, il che avrebbe imposto la notifica nel luogo di detenzione dell'imputato anziché al domicilio eletto presso il difensore di fiducia. La nullità della notifica effettuata in violazione dell'art. 171, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato assente comporta la tempestività dell'appello proposto nell'interesse del CORSO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. L'opzione ermeneutica, implicitamente seguita dalla Corte di merito, secondo cui all'imputato assente al momento della lettura della sentenza con motivazione contestuale non è dovuta la notifica della sentenza, si fonda su solidi argomenti di carattere letterale e sistematico. In prima battuta rileva il dato letterale, l'art. 545, comma 3, cod. proc. pen., prevede, infatti, che la pubblicazione della sentenza mediante lettura della motivazione equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza. Vi è poi un argomento di natura sistematica, incentrato sulla disciplina della notificazione della sentenza per effetto della soppressione dell'istituto della contumacia. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 2014, infatti, una volta che l'imputato è dichiarato assente, è rappresentato dal difensore. Di conseguenza la sentenza emessa all'esito del giudizio dibattimentale non deve essere notificata all'imputato assente; tale obbligo permane solo nel caso in cui la sentenza non venga depositata nel termine come previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Del resto, il legislatore, laddove ha voluto imporre un onere di notifica in favore dell'imputato assente, lo ha previsto in maniera espressa. E' il caso ,^ dell'art. 429, comma 4, cod. proc. pen., il quale stabilisce che il decreto che \ dispone il giudizio è notificato all'imputato «non presente alla lettura del provvedimento». Il medesimo principio di diritto è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, la quale, appunto, non deve essere notificata per estratto all'imputato assente (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 13/01/2020, Sinito, Rv. 277470). 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide, inoltre, il consolidato orientamento secondo il quale, in caso di sentenza resa ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., la decisione -resa pubblica con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione- non va comunicata, mediante avviso, al difensore di fiducia, allorché questi sia stato ritenuto assente ingiustificato e sia stato sostituito dal difensore di ufficio, presente in udienza all'atto della pubblicazione, in tal caso il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per l'eventuale sostituto processuale, sia per il difensore di fiducia sostituito (Sez. 3, n. 19985 del 15/03/2017, Biagi, Rv. 269772). Occorre, in proposito, ribadire che la lettura del dispositivo costituisce attività processuale che non accede a una udienza diversa da quella in cui ha avuto inizio, giacché l'udienza è stata semplicemente sospesa, non rinviata, ed è poi proseguita, senza soluzione di continuità, fino al momento della lettura della motivazione e della sua successiva conclusione. In definitiva, il tempo della camera di consiglio è tempo processuale a tutti gli effetti, nel corso del quale l'udienza non muta: sussiste, quindi, assoluta continuità tra la conclusione della discussione, la successiva camera di consiglio e l'immediata - dal punto di vista giuridico - lettura della motivazione all'esito di essa. Di conseguenza, il difensore di fiducia, deve assicurare la propria presenza al momento della lettura del dispositivo attraverso la diligente predisposizione dei suoi impegni e l'assunzione delle relative scelte organizzative, non essendo previsto dal rito che l'ufficio di cancelleria dia formale avviso al medesimo del momento della lettura del dispositivo. 4. Deve perciò ritenersi che la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente in considerazione della sua tardività. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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