CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26310/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.), Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo con cui la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla configurabilità del reato in contestazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata argomenta logicamente in ordine all'effettivo allontanamento dell'imputato dalla propria abitazione, a nulla rilevando che esso sia stato di breve durata né in un ambito territoriale circoscritto, né venendo in considerazione i motivi e le finalità dell'allontanamento (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2