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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02487/2023

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eg,:ente ORDINANZA Si 'corso proposto .1a: ri=[OSCURATO:PERSONA] n--ito il il /011994, avverso la sentenza del 11,. 11 )121 ;ella COp'.-, E APPELLO di yr:N:zii., ,lato avviso alle parti; 'Alta la riazione svolta dal Cc.nsìgliere D^[OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia 1'11 novembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Padova il 3 marzo 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso, affidato a due motivi con i quali si deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

La ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle condizioni personali e sociali dell'imputata (pag. 4).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eg,:ente ORDINANZA Si 'corso proposto .1a: ri=[OSCURATO:PERSONA] n--ito il il /011994, avverso la sentenza del 11,. 11 )121 ;ella COp'.-, E APPELLO di yr:N:zii., ,lato avviso alle parti; 'Alta la riazione svolta dal Cc.nsìgliere D^[OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia 1'11 novembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Padova il 3 marzo 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato a due motivi con i quali si deduce genericamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. La ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle condizioni personali e sociali dell'imputata (pag. 4). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 nove
Sentenza Cassazione n. 02487/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris