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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 febbraio 1992

Cassazione n. 28665/2026

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NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30/06/2025, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 78,80,87,88 comma 2 lett. e) d.lgs 141/2024, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Gip del Tribunale di Civitavecchia ed avente ad oggetto la nave da diporto denominata "Buongiorno" e la relativa licenza di navigazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 61,322, 324 e 568, comma 3, cod.proc.pen.

Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità del riesame per carenza di interesse in quanto il ricorrente- indagato- non era titolare del bene in sequestro; il ricorrente, infatti, in quanto sottoposto a procedimento penale, aveva interesse all'estinzione del titolo cautelare ed all'accertamento della insussistenza dei presupposti della misura reale che lo coinvolgeva direttamente; in particolare, le nuove prove prodotte comprovavano l'infondatezza della contestazione doganale e l'estraneità dell'indagato ai fatti oggetto di contestazione; conseguentemente, l'eventuale accoglimento del riesame avrebbe potuto propagare immediati effetti sul procedimento penale ai fini fi una archiviazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre evidenziare che, come rilevato nel provvedimento impugnato, il ricorrente, indagato per il reato di cui agli artt. 78,80,87,88 comma 2 lett. e) d.lgs. n. 141/2024, non è il proprietario della nave in sequestro, che appartiene alla Buongiorno LCC (società di capitali estera non domiciliata nella UE) e che il predetto ha presentato istanza in proprio avverso il decreto di sequestro preventivo.

Sulla base di tale rilievo il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dal ricorrente perché soggetto privo di interesse al gravame.

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che, successivamente alla emissione dell'ordinanza impugnata, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7983 del 25/9/2025, con riguardo a questa specifica ipotesi hanno affermato il principio 7in forza del quale l'indagato può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione (Sez.U, n. 7983 del 25/09/2025, dep.27/02/2026, Rv.289319 - 01: "La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione).

In motivazione, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene.

In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che l'istanza di riesame, sia che abbia ad oggetto una misura cautelare personale sia che riguardi un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo, deve essere riconripresa tra i mezzi di impugnazione, con la conseguenza che rilevano le norme generali in materia, ove non derogate da una disciplina specifica, e, dunque, l'art. 568 c.p.p. che sancisce il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (primo comma), delimita la relativa legittimazione a favore di colui al quale la legge espressamente la riconosce (terzo comma), stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse (quarto comma); gli artt. 257 e 322 c.p.p. individuano come soggetti legittimati alla presentazione di istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo o probatorio l'imputato - e dunque, ai sensi dell'art. 61 c.p.p. anche l'indagato-, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione; inoltre, secondo il disposto dell'art. 591, c. 1, lett. a) c.p.p., l'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non è legittimato o non ha interesse.

Legittimazione ed interesse devono, quindi, concorrere ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo.

Legittimazione ed interesse sono nozioni diverse: la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

L'interesse deve essere correlato al tipo di provvedimento impugnato e all'incidenza di esso su situazioni soggettive oggettivamente apprezzabili, incidenza che l'impugnazione è finalizzata a rimuovere o attenuare, assicurando in tal modo all'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa. 3Le Sezioni Unite hanno affermato, quindi, che l'impugnazione è ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante.

Tale interesse deve essere, specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene; assume rilevanza il dato che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto.

E si è precisato che l'interesse per essere concretamente apprezzabile in relazione agli effetti tipici della misura reale, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa e non in relazione al corso del procedimento.

Il procedimento incidentale, non presupponendo poteri istruttori, non si traduce in un accertamento e, tanto meno, in un vincolo alla valutazione del merito della sottostante regiudicanda del procedimento principale.

Lo sviluppo del procedimento non è vincolato ex se dallo scrutinio di legittimità del sequestro, non essendo ricollegabile all'oggettiva incidenza dell'esito decisorio su una definita posizione soggettiva coinvolta da quel provvedimento e non potendosi neppure prospettare, se non genericamente, alla luce di quell'esito, un rafforzamento della presunzione di innocenza.

Ne consegue che l'interesse concreto alla definizione del procedimento incidentale rende inammissibile l'impugnazione di chi per legge non è legittimato perché non indagato o perché non ha diritto alla restituzione delle cose o, ancora, perché persona alla quale le cose non sono state sequestrate.

4. Nella specie, il ricorrente ha proposto l'istanza di riesame in proprio, quale indagato non proprietario della res in sequestro, e non ha allegato un concreto interesse alla proposizione dell'impugnazione, interesse inteso come eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur non implicanti il diritto alla restituzione del bene, ma ha, invece, dedotto che lo scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, alla luce della documentazione prodotta in sede di riesame, avrebbe comprovato la sua estraneità ai fatti oggetto di contestazione e, dunque, avrebbe avuto effetti immediati sul procedimento penale ai fini di una archiviazione.

Difetta, pertanto, la deduzione di un concreto interesse all'impugnazione, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

45. Il ricorso, quindi, come anticipato, va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende, trattandosi di questione oggetto di contrasto al momento della proposizione del ricorso, giacché in tal caso esula ogni profilo di colpa in capo al ricorrente e non ricorrono, pertanto, le condizioni stabilite dall'art.616 cod.proc.pen. nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186 ([OSCURATO:PERSONA].

U, n. 33542 del 27/06/2001, Rv.219532 - 01; Sez.

U, n. 43055 del 30/09/2010, Rv.248380 - 01).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30/06/2025, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 78,80,87,88 comma 2 lett. e) d.lgs 141/2024, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal Gip del Tribunale di Civitavecchia ed avente ad oggetto la nave da diporto denominata "Buongiorno" e la relativa licenza di navigazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 61,322, 324 e 568, comma 3, cod.proc.pen. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità del riesame per carenza di interesse in quanto il ricorrente- indagato- non era titolare del bene in sequestro; il ricorrente, infatti, in quanto sottoposto a procedimento penale, aveva interesse all'estinzione del titolo cautelare ed all'accertamento della insussistenza dei presupposti della misura reale che lo coinvolgeva direttamente; in particolare, le nuove prove prodotte comprovavano l'infondatezza della contestazione doganale e l'estraneità dell'indagato ai fatti oggetto di contestazione; conseguentemente, l'eventuale accoglimento del riesame avrebbe potuto propagare immediati effetti sul procedimento penale ai fini fi una archiviazione. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre evidenziare che, come rilevato nel provvedimento impugnato, il ricorrente, indagato per il reato di cui agli artt. 78,80,87,88 comma 2 lett. e) d.lgs. n. 141/2024, non è il proprietario della nave in sequestro, che appartiene alla Buongiorno LCC (società di capitali estera non domiciliata nella UE) e che il predetto ha presentato istanza in proprio avverso il decreto di sequestro preventivo. Sulla base di tale rilievo il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dal ricorrente perché soggetto privo di interesse al gravame. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che, successivamente alla emissione dell'ordinanza impugnata, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7983 del 25/9/2025, con riguardo a questa specifica ipotesi hanno affermato il principio 7in forza del quale l'indagato può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione (Sez.U, n. 7983 del 25/09/2025, dep.27/02/2026, Rv.289319 - 01: "La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione). In motivazione, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che l'istanza di riesame, sia che abbia ad oggetto una misura cautelare personale sia che riguardi un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo, deve essere riconripresa tra i mezzi di impugnazione, con la conseguenza che rilevano le norme generali in materia, ove non derogate da una disciplina specifica, e, dunque, l'art. 568 c.p.p. che sancisce il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (primo comma), delimita la relativa legittimazione a favore di colui al quale la legge espressamente la riconosce (terzo comma), stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse (quarto comma); gli artt. 257 e 322 c.p.p. individuano come soggetti legittimati alla presentazione di istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo o probatorio l'imputato - e dunque, ai sensi dell'art. 61 c.p.p. anche l'indagato-, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione; inoltre, secondo il disposto dell'art. 591, c. 1, lett. a) c.p.p., l'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non è legittimato o non ha interesse. Legittimazione ed interesse devono, quindi, concorrere ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo. Legittimazione ed interesse sono nozioni diverse: la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. L'interesse deve essere correlato al tipo di provvedimento impugnato e all'incidenza di esso su situazioni soggettive oggettivamente apprezzabili, incidenza che l'impugnazione è finalizzata a rimuovere o attenuare, assicurando in tal modo all'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa. 3Le Sezioni Unite hanno affermato, quindi, che l'impugnazione è ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante. Tale interesse deve essere, specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene; assume rilevanza il dato che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto. E si è precisato che l'interesse per essere concretamente apprezzabile in relazione agli effetti tipici della misura reale, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa e non in relazione al corso del procedimento. Il procedimento incidentale, non presupponendo poteri istruttori, non si traduce in un accertamento e, tanto meno, in un vincolo alla valutazione del merito della sottostante regiudicanda del procedimento principale. Lo sviluppo del procedimento non è vincolato ex se dallo scrutinio di legittimità del sequestro, non essendo ricollegabile all'oggettiva incidenza dell'esito decisorio su una definita posizione soggettiva coinvolta da quel provvedimento e non potendosi neppure prospettare, se non genericamente, alla luce di quell'esito, un rafforzamento della presunzione di innocenza. Ne consegue che l'interesse concreto alla definizione del procedimento incidentale rende inammissibile l'impugnazione di chi per legge non è legittimato perché non indagato o perché non ha diritto alla restituzione delle cose o, ancora, perché persona alla quale le cose non sono state sequestrate. 4. Nella specie, il ricorrente ha proposto l'istanza di riesame in proprio, quale indagato non proprietario della res in sequestro, e non ha allegato un concreto interesse alla proposizione dell'impugnazione, interesse inteso come eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur non implicanti il diritto alla restituzione del bene, ma ha, invece, dedotto che lo scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, alla luce della documentazione prodotta in sede di riesame, avrebbe comprovato la sua estraneità ai fatti oggetto di contestazione e, dunque, avrebbe avuto effetti immediati sul procedimento penale ai fini di una archiviazione. Difetta, pertanto, la deduzione di un concreto interesse all'impugnazione, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. 45. Il ricorso, quindi, come anticipato, va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende, trattandosi di questione oggetto di contrasto al momento della proposizione del ricorso, giacché in tal caso esula ogni profilo di colpa in capo al ricorrente e non ricorrono, pertanto, le condizioni stabilite dall'art.616 cod.proc.pen. nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186 ([OSCURATO:PERSONA]. U, n. 33542 del 27/06/2001, Rv.219532 - 01; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Rv.248380 - 01). P.Q.M
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