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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12649/2026

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rappresentata e difesa dagli AvvocatiGiuseppe Pizzonia e [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, per mandato ex lege, dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliato a Roma inVia dei Portoghesi n. 12;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 5440/2019 dalla Commissione tributariaregionale della Campania, sez. 20, depositata in data 19/6/2019 e nonnotificata;Numero registro generale 4227/2020Numero sezionale 3750/2026Numero di raccolta generale 12649/2026Data pubblicazione 05/05/2026- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30aprile 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1.

Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, formulando due motivi, perla cassazione della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale laCommissione tributaria regionale della Campania, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento in rettifica della categoriacatastale a mezzo di procedura di variazione cd.

Docfa, relativamente adun fabbricato adibito a pensilina di parcheggio dotato di coperturafotovoltaica ad uso esclusivo della stazione autostradale, ha annullato ilgiudizio di primo grado con rimessione alla Commissione tributariaprovinciale di Caserta al fine di assicurare l’integrità del contraddittorio.2. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, rilevando d’ufficio la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario– il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha statuito che “nelcaso di controversia riguardanti operazioni catastali di qualunque tipo, siaconfigurabile un litisconsorzio necessario, posto che le caratteristiche e/ola natura dell’immobile vanno definite in presenza non solo delconcessionario (attuale gestore del cespite), ma anche dell’Enteconcedente”.

Ha concluso che “nella specie, sta di fatto che parte delgiudizio è stata solo Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., per avere presol’iniziativa dell’accatastamento e dell’impugnativa dell’avviso diaccertamento, ma non il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture(subentrato nella qualità di Ente concedente)”.3.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10Numero registro generale 4227/2020Numero sezionale 3750/2026Numero di raccolta generale 12649/2026Data pubblicazione 05/05/2026e 13, primo comma, D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 100 c.p.c. e dell’art.823, secondo comma, c.c., per avere la Commissione tributaria regionalesollevato d’ufficio la questione preliminare della mancata integrazione delcontraddittorio di un litisconsorte necessario, non essendo il [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti né parte del processo, né litisconsortenecessario e non avendo inoltre alcun interesse alla procedura diaccatastamento relativa agli immobili autostradali.

Osserva, invero, lasocietà che, nel periodo di vigenza della concessione, l’unico soggettotenuto al pagamento delle imposte sui predetti immobili è ilconcessionario; che - alla scadenza della concessione, il Ministero – cioè loStato - non è “de iure” soggetto passivo di alcuna imposta sugli immobiliallo stesso devoluti dal concessionario autostradale; che l’ipotesi dellacessione di immobili demaniali non è in alcun modo configurabile –trattandosi di beni inalienabili ex art. 823 cod. civ. – e quand’anche siritenesse ammessa, non potrebbe in ogni caso comportare alcun obbligotributario in capo al Ministero stesso.

Afferma, quindi, che deve escludersiogni interesse del Ministero alla partecipazione al giudizio.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 10,14 e 59, primo comma, lett. b) d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui laCommissione tributaria regionale ha disposto l’integrazione delcontraddittorio, in assenza dei presupposti di legge.3.

I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della sostanzialeNel caso in esame, l’atto di classamento riguarda una struttura dipertinenza di un bene demaniale – la rete autostradale - di cui èproprietario lo Stato, che ha dato in concessione il bene stesso a unasocietà privata, la quale ha poi realizzato alcuni immobili divenuti oggettodi classamento.

Le sentenze citate dalla Commissione tributaria regionaleNumero registro generale 4227/2020Numero sezionale 3750/2026Numero di raccolta generale 12649/2026Data pubblicazione 05/05/2026- in materia di litisconsorzio necessario fra comproprietari e usufruttuariodell’immobile - sono inconferenti, non potendosi assimilare ilcomproprietario o l'usufruttuario con il concessionario ai fini dellachiamata in causa del proprietario-concedente.

Diversamente ecorrettamente va richiamata, invece, la sentenza Cass., Sez.

Unite, n.10890/2001 per la quale "l'art. 823, comma 2, cod. civ. attribuisce allap.a. la facoltà di agire per la tutela dei beni demaniali sia in viaamministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietàe del possesso previsti dalla normativa civilistica.

Il soggetto cui la p.a.conceda la costruzione e l'esercizio dei beni stessi subentra a detta p.a.nella titolarità di tale facoltà.

In applicazione di tale principio, secondo unaconsolidata giurisprudenza, qualora la realizzazione e la gestione diun'autostrada vengano affidate in concessione, ai sensi degli artt. 16 e sg.L. n. 729 del 1961, ad una società privata, questa, per l'intera duratadella concessione, e per ciò che attiene all'esercizio dell'opera, subentranei poteri e nelle funzioni spettanti alla p.a. concedente, e acquisisce,quindi, la facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario per la tutela del benedemaniale (..)".

In ragione della corretta individuazione del soggettopassivo dell'imposta nel concessionario autostradale, odierno ricorrente,conseguente al diverso classamento disposto a seguito della proceduraDoc.fa da parte dell'Agenzia (che fa le veci dello Stato), la censura devepertanto ritenersi fondata (Cass., n. 6821 del 11.3.2020).

D’altra parte, lapartecipazione dello Stato nel presente giudizio non comporterebbe alcun“risultato utile e pratico” per la risoluzione della controversia, in quanto ilcorretto classamento dell'immobile autostradale, oggetto della presentecontroversia, è questione di interesse del solo concessionario, riguardandoesclusivamente la sua posizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;ciò in quanto il soggetto concessionario, è - per tutta la durata dellaconcessione - l'unico soggetto titolato alla tutela del bene demaniale"autostrada".

Va quindi richiamato il seguente principio di diritto: “NelNumero registro generale 4227/2020Numero sezionale 3750/2026Numero di raccolta generale 12649/2026Data pubblicazione 05/05/2026giudizio di impugnazione dell'atto di classamento catastale di benidemaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, nonsussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionariosubentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente,divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative atali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensidell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo delloStato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione dellacontroversia” (Cass., n. 6821/2020 – RV 657452.01).3.1.

Deve ulteriormente osservarsi che l’intestatario catastalecoincide, nella fattispecie, con il soggetto proponente la dichiarazione divariazione relativa al fabbricato adibito a pensilina di parcheggio ad usoesclusivo della stazione autostradale, che viene pacificamente individuatocome tale anche dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Viene, infatti,affermato nel controricorso che Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA].

“risulta‘catastalmente’ piena proprietaria dell’unità immobiliare coinvolta nelpresente giudizio e ciò spiega le ragioni per le quali l’accertamento è statonotificato solo alla predetta società. (…).

Nel caso di specie non si rinvienedagli atti catastali alcuna comune posizione tra la destinataria (…) delprovvedimento attributivo della rendita catastale ed il Ministero deiTrasporti e delle Infrastrutture né dall’accertamento catastale si ricavache esso è rivolto a più soggetti.”.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe dovuto quindipronunziarsi sul merito della controversia, senza rilevare l’omessaintegrazione del contraddittorio, in violazione degli artt. 10 e 14 del D.Lgs. n. 546/1992.Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso può trovareaccoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Campania, per la decisioneNumero registro generale 4227/2020Numero sezionale 3750/2026Numero di raccolta generale 12649/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’appello nel contraddittorio delle odierne parti e per le spese delpresente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversacomposizione, per la decisione dell’appello nel contraddittorio delleodierne parti e per regolare anche le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 30.4.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dagli AvvocatiGiuseppe Pizzonia e [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, per mandato ex lege, dall’AvvocaturaGenerale dello Stato e presso la stessa per legge domiciliato a Roma inVia dei Portoghesi n. 12;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 5440/2019 dalla Commissione tributariaregionale della Campania, sez. 20, depositata in data 19/6/2019 e nonnotificata;Numero registro generale 4227/2020Numero sezionale 3750/2026Numero di raccolta generale 12649/2026Data pubblicazione 05/05/2026- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30aprile 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1. Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, formulando due motivi, perla cassazione della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale laCommissione tributaria regionale della Campania, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento in rettifica della categoriacatastale a mezzo di procedura di variazione cd. Docfa, relativamente adun fabbricato adibito a pensilina di parcheggio dotato di coperturafotovoltaica ad uso esclusivo della stazione autostradale, ha annullato ilgiudizio di primo grado con rimessione alla Commissione tributariaprovinciale di Caserta al fine di assicurare l’integrità del contraddittorio.2. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, rilevando d’ufficio la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario– il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha statuito che “nelcaso di controversia riguardanti operazioni catastali di qualunque tipo, siaconfigurabile un litisconsorzio necessario, posto che le caratteristiche e/ola natura dell’immobile vanno definite in presenza non solo delconcessionario (attuale gestore del cespite), ma anche dell’Enteconcedente”. Ha concluso che “nella specie, sta di fatto che parte delgiudizio è stata solo Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., per avere presol’iniziativa dell’accatastamento e dell’impugnativa dell’avviso diaccertamento, ma non il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture(subentrato nella qualità di Ente concedente)”.3. L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10Numero registro generale 4227/2020Numero sezionale 3750/2026Numero di raccolta generale 12649/2026Data pubblicazione 05/05/2026e 13, primo comma, D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 100 c.p.c. e dell’art.823, secondo comma, c.c., per avere la Commissione tributaria regionalesollevato d’ufficio la questione preliminare della mancata integrazione delcontraddittorio di un litisconsorte necessario, non essendo il [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti né parte del processo, né litisconsortenecessario e non avendo inoltre alcun interesse alla procedura diaccatastamento relativa agli immobili autostradali. Osserva, invero, lasocietà che, nel periodo di vigenza della concessione, l’unico soggettotenuto al pagamento delle imposte sui predetti immobili è ilconcessionario; che - alla scadenza della concessione, il Ministero – cioè loStato - non è “de iure” soggetto passivo di alcuna imposta sugli immobiliallo stesso devoluti dal concessionario autostradale; che l’ipotesi dellacessione di immobili demaniali non è in alcun modo configurabile –trattandosi di beni inalienabili ex art. 823 cod. civ. – e quand’anche siritenesse ammessa, non potrebbe in ogni caso comportare alcun obbligotributario in capo al Ministero stesso. Afferma, quindi, che deve escludersiogni interesse del Ministero alla partecipazione al giudizio.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 10,14 e 59, primo comma, lett. b) d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui laCommissione tributaria regionale ha disposto l’integrazione delcontraddittorio, in assenza dei presupposti di legge.3. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della sostanzialeNel caso in esame, l’atto di classamento riguarda una struttura dipertinenza di un bene demaniale – la rete autostradale - di cui èproprietario lo Stato, che ha dato in concessione il bene stesso a unasocietà privata, la quale ha poi realizzato alcuni immobili divenuti oggettodi classamento. Le sentenze citate dalla Commissione tributaria regionaleNumero registro generale 4227/2020Numero sezionale 3750/2026Numero di raccolta generale 12649/2026Data pubblicazione 05/05/2026- in materia di litisconsorzio necessario fra comproprietari e usufruttuariodell’immobile - sono inconferenti, non potendosi assimilare ilcomproprietario o l'usufruttuario con il concessionario ai fini dellachiamata in causa del proprietario-concedente. Diversamente ecorrettamente va richiamata, invece, la sentenza Cass., Sez. Unite, n.10890/2001 per la quale "l'art. 823, comma 2, cod. civ. attribuisce allap.a. la facoltà di agire per la tutela dei beni demaniali sia in viaamministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietàe del possesso previsti dalla normativa civilistica. Il soggetto cui la p.a.conceda la costruzione e l'esercizio dei beni stessi subentra a detta p.a.nella titolarità di tale facoltà. In applicazione di tale principio, secondo unaconsolidata giurisprudenza, qualora la realizzazione e la gestione diun'autostrada vengano affidate in concessione, ai sensi degli artt. 16 e sg.L. n. 729 del 1961, ad una società privata, questa, per l'intera duratadella concessione, e per ciò che attiene all'esercizio dell'opera, subentranei poteri e nelle funzioni spettanti alla p.a. concedente, e acquisisce,quindi, la facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario per la tutela del benedemaniale (..)". In ragione della corretta individuazione del soggettopassivo dell'imposta nel concessionario autostradale, odierno ricorrente,conseguente al diverso classamento disposto a seguito della proceduraDoc.fa da parte dell'Agenzia (che fa le veci dello Stato), la censura devepertanto ritenersi fondata (Cass., n. 6821 del 11.3.2020). D’altra parte, lapartecipazione dello Stato nel presente giudizio non comporterebbe alcun“risultato utile e pratico” per la risoluzione della controversia, in quanto ilcorretto classamento dell'immobile autostradale, oggetto della presentecontroversia, è questione di interesse del solo concessionario, riguardandoesclusivamente la sua posizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;ciò in quanto il soggetto concessionario, è - per tutta la durata dellaconcessione - l'unico soggetto titolato alla tutela del bene demaniale"autostrada". Va quindi richiamato il seguente principio di diritto: “NelNumero registro generale 4227/2020Numero sezionale 3750/2026Numero di raccolta generale 12649/2026Data pubblicazione 05/05/2026giudizio di impugnazione dell'atto di classamento catastale di benidemaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, nonsussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionariosubentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente,divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative atali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensidell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo delloStato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione dellacontroversia” (Cass., n. 6821/2020 – RV 657452.01).3.1. Deve ulteriormente osservarsi che l’intestatario catastalecoincide, nella fattispecie, con il soggetto proponente la dichiarazione divariazione relativa al fabbricato adibito a pensilina di parcheggio ad usoesclusivo della stazione autostradale, che viene pacificamente individuatocome tale anche dalla stessa Agenzia delle Entrate. Viene, infatti,affermato nel controricorso che Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. “risulta‘catastalmente’ piena proprietaria dell’unità immobiliare coinvolta nelpresente giudizio e ciò spiega le ragioni per le quali l’accertamento è statonotificato solo alla predetta società. (…). Nel caso di specie non si rinvienedagli atti catastali alcuna comune posizione tra la destinataria (…) delprovvedimento attributivo della rendita catastale ed il Ministero deiTrasporti e delle Infrastrutture né dall’accertamento catastale si ricavache esso è rivolto a più soggetti.”.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe dovuto quindipronunziarsi sul merito della controversia, senza rilevare l’omessaintegrazione del contraddittorio, in violazione degli artt. 10 e 14 del D.Lgs. n. 546/1992.Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso può trovareaccoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Campania, per la decisioneNumero registro generale 4227/2020Numero sezionale 3750/2026Numero di raccolta generale 12649/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’appello nel contraddittorio delle odierne parti e per le spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversacomposizione, per la decisione dell’appello nel contraddittorio delleodierne parti e per regolare anche le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 30.4.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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