CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio nei limiti del parziale annullamento operato il 24 novembre 2020 dalla Corte di cassazione, riduceva ad anni 7, mesi 2 di reclusione e 28.000 euro di multa la pena inflittagli il 21 maggio 2008 dal G.U.P. del Tribunale di Padova, in relazione al reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Padova il 15 gennaio 2005. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la violazione dell'art. 133 cod. pen., rilevando che, a seguito della declaratoria dì estinzione per prescrizione del concorrente reato ex art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di continuazione interna, la Corte di appello aveva irrogato una pena praticamente identica a quella precedente, con diminuzione di soli 4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, così sminuendo di fatto la valenza della fattispecie dichiarata estinta, pur riguardando la stessa la detenzione di oltre 10 chilogrammi di hashish. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. Va premesso che, con la sentenza del 20 maggio 2019, la Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena a carico del ricorrente nella misura di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, in relazione al reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, avente ad oggetto la detenzione illecita dì sostanze dì tipo cocaina e hashish. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di cassazione solo con riferimento all'applicazione dell'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e, con sentenza del 24 novembre 2020, la Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, che veniva dichiarato estinto per prescrizione, confermava il giudizio sulla contestata aggravante dell'ingente quantità e rinviava alla Corte territoriale per la conseguente rideterminazione della pena. In sede di rinvio, ì giudici dì secondo grado, nel premettere che nelle precedenti decisioni di merito non era stata operata alcuna distinzione tra le condotte riguardanti la cocaina e quelle riferite all'hashish, hanno ridotto la pena ad anni 7, mesi 2 di reclusione ed euro 28.000 di multa, così determinata: pena base, anni 7, mesi 2 di reclusione ed euro 28.000 di multa, aumentata di anni 3, mesi 7 ed euro 14.000 per l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, con applicazione della diminuente di un terzo per la scelta del rito. Nel motivare le ragioni del discostamento dal minimo edittale, il giudice del rinvio ha valorizzato il ruolo primario dell'imputato, principale referente in Italia perricezione della droga, il suo lungo periodo di latitanza e il quantitativo rilevante di droga trafficato (oltre 3 kg. di principio attivo), nonché il carattere organizzato dell'attività criminosa, che coinvolgeva una pluralità di persone. 4. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio (risultato correttamente più mite a seguito dell'annullamento parziale operato dalla Corte di cassazione), non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il