CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11701/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocatoGianluca [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazion.5408/2023 depositata il 02/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 25096/2023Numero sezionale 1004/2026Numero di raccolta generale 11701/2026Data pubblicazione 29/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 27/04/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ilena Balsamo