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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 05587/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26600-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nn partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. con decreto 16 settembre 2021, il Tribunale di Siracusa ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] in via privilegiata per il credito di € 19.649,38 (di cui € 3.909,77 a titolo di ultime tre mensilità), oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell’art. 54, terzo comma l. fall., allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal quale il credito complessivamente insinuato di € 38.478,34 era stato escluso per difetto di prova; con rigetto nel resto dell’opposizione della lavoratrice, in esso compreso l’importo di € 4.005,59 per T.f.r.;

2. per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto l’estinzione di tale credito della lavoratrice, per l’attestazione, contenuta nel CUD 2018, di avvenuta corresponsione nel corso dell’anno 2017 dell’intera somma riconosciuta a titolo di T.f.r., la cui autenticità non è stata mai contestata dall’opponente, che ha anzi prodotto il documento a fondamento della pretesa creditoria;

3. con atto notificato il 13 ottobre 2021, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; il Fallimento ritualmente intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2120, 2697 c.c., 115, 132 c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per erronea valutazione probatoria del Tribunale alla base dell’esclusione del T.f.r., in riferimento all’attestazione di sua erogazione del CUD 2018, documento fiscale inidoneo a costituire prova in favore della stessa parte che l’abbia formato, in difetto di pagamenti tramite banca né di quietanza sottoscritta dal lavoratore (unico motivo);

2. esso è manifestamente fondato;3.in via di premessa, occorre ribadire l’onere del lavoratore di provare il fatto costitutivo del credito per T.f.r., consistente nell’esistenza del rapporto lavorativo nel corso del quale esso sia maturato (Cass. 26 novembre 2021, n. 36927) e che il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema dionere della prova; sicché, l'opponente è tenuto a fornire laprova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'oneredi dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. 3 marzo 2021, n. 5847; Cass. s.u. 30 ottobre 2001, n. 13533);

3.1. il Tribunale siracusano, piuttosto che sul fatto costitutivo accertato di esistenza e durata del rapporto di lavoro, ha basato il proprio accertamento sul fatto estintivo (in particolare: dal quart’ultimo capoverso di pg. 3 al terzo di pg. 5 del decreto), nell’evidente onere probatorio della curatela fallimentare, così incorrendo in un errore di diritto, in particolare di violazione dell’art. 2697 c.c., avendo attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158);

3.2. in particolare, esso ha riconosciuto rilevanza probatoria del pagamento del TFR a un documento (CUD 2018) proveniente dalla stessa parte interessata, in violazione del consolidato principio, secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in suo favore né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (Cass. 23 giugno 1997, n. 5573; 24 giugno 2000, n. 9685; 27 aprile 2016, n. 8290).

Neppure possono essere invocati iprincipi elaborati da questa Corte in ordine all’opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo abbia redatto e non in suo favore; né potrebbe validamente sostenersi che la procedura fallimentare sia terzo rispetto al datore di lavoro, posto che il curatore, quando intenda giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi), non assume la posizione di terzo, ma la medesima del soggettofallito, con le relative conseguenze in ordine alla rilevanza probatoria di tali documenti (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31173);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Sir

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26600-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nn partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con decreto 16 settembre 2021, il Tribunale di Siracusa ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] in via privilegiata per il credito di € 19.649,38 (di cui € 3.909,77 a titolo di ultime tre mensilità), oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell’art. 54, terzo comma l. fall., allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal quale il credito complessivamente insinuato di € 38.478,34 era stato escluso per difetto di prova; con rigetto nel resto dell’opposizione della lavoratrice, in esso compreso l’importo di € 4.005,59 per T.f.r.; 2. per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto l’estinzione di tale credito della lavoratrice, per l’attestazione, contenuta nel CUD 2018, di avvenuta corresponsione nel corso dell’anno 2017 dell’intera somma riconosciuta a titolo di T.f.r., la cui autenticità non è stata mai contestata dall’opponente, che ha anzi prodotto il documento a fondamento della pretesa creditoria; 3. con atto notificato il 13 ottobre 2021, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; il Fallimento ritualmente intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2120, 2697 c.c., 115, 132 c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per erronea valutazione probatoria del Tribunale alla base dell’esclusione del T.f.r., in riferimento all’attestazione di sua erogazione del CUD 2018, documento fiscale inidoneo a costituire prova in favore della stessa parte che l’abbia formato, in difetto di pagamenti tramite banca né di quietanza sottoscritta dal lavoratore (unico motivo); 2. esso è manifestamente fondato;3.in via di premessa, occorre ribadire l’onere del lavoratore di provare il fatto costitutivo del credito per T.f.r., consistente nell’esistenza del rapporto lavorativo nel corso del quale esso sia maturato (Cass. 26 novembre 2021, n. 36927) e che il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema dionere della prova; sicché, l'opponente è tenuto a fornire laprova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'oneredi dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. 3 marzo 2021, n. 5847; Cass. s.u. 30 ottobre 2001, n. 13533); 3.1. il Tribunale siracusano, piuttosto che sul fatto costitutivo accertato di esistenza e durata del rapporto di lavoro, ha basato il proprio accertamento sul fatto estintivo (in particolare: dal quart’ultimo capoverso di pg. 3 al terzo di pg. 5 del decreto), nell’evidente onere probatorio della curatela fallimentare, così incorrendo in un errore di diritto, in particolare di violazione dell’art. 2697 c.c., avendo attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158); 3.2. in particolare, esso ha riconosciuto rilevanza probatoria del pagamento del TFR a un documento (CUD 2018) proveniente dalla stessa parte interessata, in violazione del consolidato principio, secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in suo favore né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (Cass. 23 giugno 1997, n. 5573; 24 giugno 2000, n. 9685; 27 aprile 2016, n. 8290). Neppure possono essere invocati iprincipi elaborati da questa Corte in ordine all’opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo abbia redatto e non in suo favore; né potrebbe validamente sostenersi che la procedura fallimentare sia terzo rispetto al datore di lavoro, posto che il curatore, quando intenda giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi), non assume la posizione di terzo, ma la medesima del soggettofallito, con le relative conseguenze in ordine alla rilevanza probatoria di tali documenti (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31173); 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Sir
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