CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 27578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n.1814/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 145 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Clemente IX controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 36 controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: successione ereditaria di quote Agea R.G.1814/2019 C.C. 15-10-2024 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeSantis nel suo studio in viale [OSCURATO:PERSONA] n.33 controricorrente avverso la sentenza n. 1068/2018 della Corte d’appello di Lecce depositata il 6-11-2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15- 10-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza non definitiva n. 1117/2016 il Tribunale di Brindisi, nella causa avente a oggetto lo scioglimento di comunione ereditaria tra i fratelli Antonia, Vincenza, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che i diciassette titoli all’aiuto comunitario -c.d. quote Agea o titoli PAC- con codice di comunicazione 70740946838 originariamente intestati alla madre [OSCURATO:PERSONA] facevano parte del patrimonio comunein quanto caduti in successione e che, quindi, tutti gli importi riscossi da [OSCURATO:PERSONA] il 21 - 4 - 2009 erano frutti appartenentialla comunione ereditaria. 2.AntoniaCarrozzo ha proposto appello, che la Corte d’appello di Lecce ha rigettato con sentenza n. 1068/2018 depositata il 6-11-2018. La sentenza ha rigettato il primo motivo di impugnazione, con il quale l’appellante ha sostenuto che la “condizionabilità”, e cioè l’insieme delle regole imposte per una gestione dell’azienda agricola rispettosa dell’ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, escludesse la circolabilità dei titoli AGEA. Ha dichiarato che i titoli AGEA erano strumenti di sostegno al settore agricolodisciplinati dal Reg. CE 1783/2003 e poi dai Reg. CE 73/2009 e 1307/2013 e, secondo le indicazioni fornite dalla Risoluzione 114/E del 17-10-2006 dell’Agenzia delle Entrate, in linea con la precedente nota 21-3-2006 prot- 222 del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], erano dotati di autonomo valore patrimoniale ed erano assoggettabili ad atti di autonomia privata, con il limite di cui all’art. 2 D.P.R. 727/1974; il mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali rappresentava una causa di decadenza dal diritto all’aiuto, già esistente e valido , e non prefigurava alcun legame sinallagmatico alla base della prestazione; valutazioni simili valevano per il possesso di terreno, in quanto tale elemento rappresentava condizione per il diritto al pagamento e non per la nascita del diritto stesso ; il sistema prevedeva un unico pagamento, svincolato dalla produzione e legato esclusivamente all’estensione della superficie aziendale, con il solo vincolo che fossero mantenute buone condizioni agronomiche e ambientali e fossero rispettate le norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare,al benessere e alla salute degli animali. Quale che fosse la qualificazione giuridica dei titoli AGEA che si volesse seguire, diritti di credito o beni immateriali o diritti di natura composita rientranti nella categoria dei sussidi, i titoli all’aiuto configuravano una posizione giuridica soggettiva nascente da atto amministrativo in forza del quale il titolare aveva diritto, nel concorso delle altre condizioni previste dalla normativa di settore,di ricevere il pagamento di somma di denaro pagata dall’Agea; dal diritto all’aiuto nasceva il diritto al pagamento di una somma di denaro e il diritto all’aiuto era pertanto un diritto a contenuto patrimoniale e, per quel che interessava, era trasmissibil e mortis causa; le circolari AGEA avevano chiarito che il trasferimento poteva essere eseguito a favore della massa ereditaria e poteva procedersi allo scioglimento solo sulla base di un atto scritto registrato, con il quale gli eredi provvedevano allo scioglimento della comunione e all’attribuzione dei titoli a uno o più eredi; quello della successione ereditaria in comunione e della trasmissione al coerede eradell’unico caso nel quale il beneficiario non doveva soddisfare il requisito di agricoltore in attività. In conclusione, la sentenza ha rigettato il primo motivo di appello,in quanto il regime di circolazione dei titoli AGEA non derivava dalla qualificazione come titoli di credito, ma dal loro speciale regime. Di seguito la sentenza ha rigettato i motivi di appello con i quali l’appellante sosteneva che erroneamente la sentenza di primo grado avesse escluso che i fratelli coeredi avessero ceduto i titoli AGEA alla sorella Antonia. Infine la sentenza ha esaminato la censura relativa alla questione dell’effettivo valore delle quote con riferimento all’assenza di terreni in successione di estensione adeguata a sostenere la quota dell’aiuto comunitario, nonché dei costi per il mantenimento del requisito della condizionalità. Ha dichiarato che il valore delle quote era pacificamente affermato da tutte le parti in Euro 64.454,55 per diciassette titoli e le questioni relative all’estensione dei terreni collegati alla quota e alla condizionalità attenevano all’erogazione del premio e all’eventuale decadenza, mentre oggetto della sentenza parziale non era l’indicazione del valore dei titoli,ma la pertinenza degli stessi agli eredi. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separati controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consiglio del 15 - 10 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a Carrozzo deduce la nullità della sentenza ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’errata qualificazione dei premi riscossi dalla ricorrente successivamente all’apertura della successione quali frutti civili dei diciassette titoli AGEA e sulla sua richiesta di escludere tali premi dall’asse ereditario; evidenzia di avere contestato che i premi fossero meri frutti civili, in quanto non erano il risultato del mero possesso dei titoli, ma del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse terreni sufficienti ad appoggiare quei titoli e si fosse impegnata a rispettare la “condizionalità”. Sostiene che diritto al titolo e diritto al premio siano due diritti distinti e autonomi, come confermato dal fatto che il ricevimento del premio è condizionato dalla disponibilità dei terreniin capo all’agricoltore e dal rispetto, nella futura coltivazione degli stessi, del requisito della condizionalità; aggiunge che i premi percepiti da [OSCURATO:PERSONA] non erano neppure stati oggetto della domanda riconvenzionale e quindi anche sotto questo profilo prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 1.1.Il motivo è infondato. Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e ciò si verifica soltanto nel caso in cui il giudice non decida su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte; invece, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, da denunciare quale vizio di violazione di legge o vizio di motivazione nel ricorrere dei relativi presupposti, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 1 18-2-2005 n. 3388 Rv. 579433-01, Cass. Sez. 6-L 3-3- 2020 n. 5730 Rv. 657560-01). Nella fattispecie la sentenza impugnata, con il contenuto sopra esposto, non ha omesso la pronuncia, in quanto ha escluso di poter distinguere il diritto al titolo AGEA e il diritto al premio nei termini prospettatidalla ricorrente; ha dichiarato che dal diritto all’aiuto nasce il diritto al pagamento della somma di denaro, e cioè il diritto al premio e che pertanto il diritto all’aiuto è diritto a contenuto patrimoniale, trasmissibile mortis causa, mentre il mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatori, cioè della “condizionalità”, è esclusivamente una causa di decadenza dal diritto all’aiuto già esistente e valido. Sulla base di questa ricostruzione, la sentenza non aveva ragione diulteriormente esaminare la questione degli importi riscossi da [OSCURATO:PERSONA] dopo l’apertura della successione e neppure di verificare se la domanda di scioglimento della comunione avesse avuto esplicitamente a oggetto anche i premi riscossi, perchénon si trattava di diritti distinti; quindi, non è configurabile neppure il vizio di ultrapetizione. La correttezza giuridica di questa ricostruzione rimane estranea a lla disamina di questo motivo di ricorso, in quanto proposto esclusivamente prospettando la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 2.Con ilsecondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. degli artt. 820 co.3, 1148 e 1149 cod. civ. e sostiene che i premi riscossi dalla ricorrente, essendo diritti autonomi rispetto ai titoli all’aiuto e spettando esclusivamente ad [OSCURATO:PERSONA] in quanto h a rispettato la condizionalità, non possono essere qualificati come frutti civili; evidenzia che la ricorrente non ha goduto dei titoli all’aiuto altrui, ma ha soltanto fatto valere un diritto proprio e autonomo ai premi , in quanto titoli e premi sono del tutto distinti e autonomi e i premi spettano alla ricorrente, cheha dimostrato di possedere i requisiti e di avere rispettato la condizionalità. Aggiunge che i premi, essendo maturati successivamente all’apertura della successione, non potevano fare parte della comunione ereditaria e, non essendoneneppure stato chiesto il riconoscimento in via riconvenzionale, la relativa pronuncia, oltre che errata nel merito, era anche inammissibile per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Infine sostieneche sia stato errato conferire alla massa ereditaria l’importo dei premi riscossi negli anni successivi all'apertura della successione,senza liquidare e riconoscere le spese di gestione necessarieper ricevere i premi. 2.1.Il motivo è infondato laddove ulteriormente sostiene la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: le deduzioni sono le medesime già svolte con il primo motivo di ricorso, per cui è sufficiente richiamare quanto già sopra esposto. 2.2.Invece ilmotivo è inammissibile laddove deduce la violazione delle disposizioni sui frutti civili, perché non coglie la ratio della sentenza impugnata. Come sopra già esposto, la sentenza ha ricostruito il regime dei titoli AGEA senza fare applicazione delle disposizioni sui frutti, ma considerando le previsioni dell’art. 46 Reg. CE n. 1792/2003, della nota 21-3-2006 prot. 222 del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della risoluzione 114/E del 17-10-2006 dell’Agenzia delle Entrate, sulla base del dato che il diritto all’aiuto è diritto a contenuto patrimoniale trasmissibile mortis causa e che costituisce il titolo del diritto al pagamento del premio, rispetto al quale l’estensione dei terreni e la condizionalità attengono solo all’eventuale decadenza del diritto all’aiuto e non si pongono in rapporto di corrispettività con il premio erogato. La pronuncia si sottrae alle critiche della ricorrente, perché è acquisito che i diritti all’aiuto s ia no trasferibili per atti tra vivi e per successione ereditaria e che quindi sia il cessionario ad avere diritto alla riscossione dell’aiuto(cfr. Cass. Sez. 3 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 11199 , Rv. 653776-01, alla quale si rinvia anche per la ricostruzione del quadro delle disposizioni relative al settore di intervento comunitario afferente alla politica agricola comune - PAC - e a i regimi di sostegno all’agricoltura). L a circostanza valorizzata dalla ricorrente, secondo la quale per il cosiddetto premio sia prevista espressamente l’impignorabilità dall’art. 2 D.P.R. 727/1974se non per il recupero da parte di organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze, mentre la pignorabilità è ritenuta possibile per i titoli agli aiuti (Cass. Sez. 3 27-9-2021 n. 26115 Rv. 662496-01) non è incompatibile con questa ricostruzione: si tratta di una diversità di regime che non comporta che i diritti siano distinti e diversi, mapone esclusivamente dei limiti alla pignorabilità a tutela dei pagamenti indebiti di tali provvidenze. Infatti, risulta determinante e insuperabile al fine di ritenere la correttezza della ricostruzione eseguita dalla sentenza impugnata la disposizione dell’art. 46 par.1 e 2 Reg. CE 1782/2003 , che testualmente recita : “I diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltorestabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione. Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all’aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati”. L a disposizione espressamente prevede il trasferimento del diritto all’aiutoanche mortis causa e non distingue il diritto all’aiuto dal diritto al premio, ma contempla l’”utilizzazione” del diritto all’aiuto, e cioè l’esercizio di un unicodiritto; quindi, è corretto anche ritenere che i requisiti relativi a l possesso del terreno e a l rispetto della condizionalità incidano sul diritto già esistentecomportandone, se non rispettati, la decadenza del diritto all’aiuto e non si pongano in rapporto di corrispettività rispetto a un distinto diritto al pagamento del premio.Inoltre, come già evidenziato dalla sentenza impugnata, la previsione dell’art. 46 già citato comporta che i diritti all’aiuto poss a no essere trasferiti, nel caso di successione mortis causa , anche a comunione ereditaria tra coeredinon agricoltori . Ne consegue anche che , fino a che non sia disposto lo scioglimento della comunione ereditaria , i requisiti relativi al possesso del terrenoe al rispetto della condizionalità sono quelli che erano in capo alde cuius, in relazione ai titoli caduti in successione. 2.3.Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle spese affrontate per l’erogazione dei premi, perché ugualmente non coglie la ratio della sentenza impugnata. Non è dubitabile in astratto che il coerede abbia diritto al riconoscimento delle spese affrontate per ottenere la riscossione dei premi, secondo il principio generale posto dall’art. 723 cod. civ., ma nella fattispecie la Corte d’appello ha espressamente dichiarato che oggetto della sentenza parziale di primo grado appellata non era la determinazione del valore dei titoli, ma la loro spettanza agli eredi. Quindi, al fine di lamentare che erroneamente la Corte d’appello non abbia provveduto a quantificare l’importo dei premi detraendo le spese affrontate da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne il pagamento, la ricorrente avrebbe dovuto censurare in modo pertinente tale statuizione, dimostrandone l’erroneità. A tal fine avrebbe dovuto dedurre che la sentenza di primo grado avesse provveduto a quantificare gli importi oggetto di comunione ereditaria in relazione ai titoli, senza provvedere alla resa dei conti ex art. 723 cod. civ.e non si fosse invecelimitata a una pronuncia di accertamento come ritenuto dalla Corte d’appello; pertanto, avrebbe dovutoformula re il motivo di ricorso così da censurare l’erronea interpretazione della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello,il che non ha fatto.3.Le deduzioni con le quali la ricorrente dichiara di riproporre i motivi di appello rimasti assorbiti non consente disamina di ulteriori questioni in questa sede, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2 24-1- 2011 n. 1566 Rv. 615963-01). Quindi, la ricorrente non avrebbe potuto dichiarare di riproporre i motivi di appello rimasti assorbiti, ma avrebbe eventualmentepotuto formulare specifico motivo di ricorso nel rispetto degli artt. 360e 366 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto assorbiti i motivi di appello non esaminati. 4.In conclusione il ricorso è interamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto delle attività svolte dai distinti controricorrenti. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensia favore di ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in Euro 4.300,00 a favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, Euro 200,00 per esborsi per ciascun controricorrente, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricor