Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14167/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 100 di multa, così ridotta per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Cangelosi lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione sulla colpevolezza ed erronea valutazione dell'elemento psicologico: rileva come i giudici di merito abbiano ritenuto la consapevolezza della illecita provenienza dell'assegno sulla circostanza secondo cui l'imputato aveva accettato di ricevere il pagamento da un soggetto diverso dal titolare del conto non essendo tuttavia ravvisabili nel caso di specie elementi in grado di suscitare alcun dubbio sulla regolarità della operazione mentre la mancata indicazione del beneficiario consentiva la circolazione dell'assegno come titolo al portatore; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e le attenuanti generiche: rileva che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe consentito di adeguare la pena alla peculiarità del caso concreto ed alla personalità dell'imputato laddove la consegna del titolo per retribuire il lavoro svolto ben poteva giustificare il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. conseguente alla modestia della cifra portata dal titolo; rileva, infine, la carenza della motivazione in punto di diniego della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo del ricorso si risolve nella contestazione della decisione della Corte di Appello come di quella di primo grado e che, secondo la difesa, sarebbero entrambe erronee, in quanto fondate su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e, invero, sulla sua opinabile en non condivisa interpretazione quanto alla idoneità a sostenere la ricostruzione fattuale proposta dall'imputato: e tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 3.2 Il secondo motivo è in realtà generico perché non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, ha argomentato quanto alla impossibilità di ritenere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. alla luce dell'importo non indifferente portato dal titolo e, per altro verso, al diniego delle circostanze attenuanti generiche oltre che alla conferma della contestata recidiva alla luce della personalità del Cangelosi, già attinto da numerosi precedenti anche specifici tali da denotare una spiccata pericolosità ed una ingravescente capacità a delinquere.

Altrettanto generica è la censura sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. poiché non si confronta con la motivazione con cui la Corte di appello ha preso in esame il corrispondente motivo di gravame e lo ha disatteso sostenendo che esso "... si fonda solo sul dato assertorio reso dall'interessato ..." (cfr., pag. 3 della sentenza).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 100 di multa, così ridotta per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Cangelosi lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione sulla colpevolezza ed erronea valutazione dell'elemento psicologico: rileva come i giudici di merito abbiano ritenuto la consapevolezza della illecita provenienza dell'assegno sulla circostanza secondo cui l'imputato aveva accettato di ricevere il pagamento da un soggetto diverso dal titolare del conto non essendo tuttavia ravvisabili nel caso di specie elementi in grado di suscitare alcun dubbio sulla regolarità della operazione mentre la mancata indicazione del beneficiario consentiva la circolazione dell'assegno come titolo al portatore; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e le attenuanti generiche: rileva che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe consentito di adeguare la pena alla peculiarità del caso concreto ed alla personalità dell'imputato laddove la consegna del titolo per retribuire il lavoro svolto ben poteva giustificare il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. conseguente alla modestia della cifra portata dal titolo; rileva, infine, la carenza della motivazione in punto di diniego della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo del ricorso si risolve nella contestazione della decisione della Corte di Appello come di quella di primo grado e che, secondo la difesa, sarebbero entrambe erronee, in quanto fondate su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e, invero, sulla sua opinabile en non condivisa interpretazione quanto alla idoneità a sostenere la ricostruzione fattuale proposta dall'imputato: e tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 3.2 Il secondo motivo è in realtà generico perché non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, ha argomentato quanto alla impossibilità di ritenere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. alla luce dell'importo non indifferente portato dal titolo e, per altro verso, al diniego delle circostanze attenuanti generiche oltre che alla conferma della contestata recidiva alla luce della personalità del Cangelosi, già attinto da numerosi precedenti anche specifici tali da denotare una spiccata pericolosità ed una ingravescente capacità a delinquere. Altrettanto generica è la censura sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. poiché non si confronta con la motivazione con cui la Corte di appello ha preso in esame il corrispondente motivo di gravame e lo ha disatteso sostenendo che esso "... si fonda solo sul dato assertorio reso dall'interessato ..." (cfr., pag. 3 della sentenza). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] c
Sentenza Cassazione n. 14167/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris