CassazionesentenzaSezione UDecisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 32959/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 11359-2025 proposto d’ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 103/2025 depositata il 31/03/2025 , nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituita in questa fase – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria n. 29 presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappr esentato e difeso dagli avv oca ti [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] ROSEed ESTER A DA V ITA S CIPLINO; -resistente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]’, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propose al giudice del lavoro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] opposizione all’avviso di addebito, emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] e notificatole in data 30 ottobre 2012, per inadempienza alle note di rettifica di DM10 per il periodo da marzo 2010 al febbraio 2011. 2.Instaurato il contraddittorio con l’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Sostenne la giurisdizione del giudice tributario sull’assunto che “la controversia concerne prestazioni patrimoniali imposte, giacché con la impugnazione della cartella vengono fatti valere vizi della cartella di pagamento in relazione alla legittimazione dell’Istituto ad emetterla, al difetto di titolo esecutivo ed alla intervenuta decadenza”. 3.In seguito a riassunzione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, con ordinanza n. 103 del 2025, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. Sulla scorta di Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2025, n. 4851, la Corte ha argomentato come appartengano “alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quello tributario, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di ruoli e cartelle esattoriali percontributi previdenziali omessi, anche quando la pretesa creditoria dell’[OSCURATO:PERSONA] sia nata da un accertamento tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate”. 4. L’[OSCURATO:PERSONA] si è costituito chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice civile. 5.L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato conclusioni con cui ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il conflitto dev’essere risolto nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, come già deciso da queste Sezioni Unite con altri provvedimenti regolatori della giurisdizione in analoghe controversie(cfr. Cass., Sez. Un., 2 luglio 2024, n. 18090; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2024, n. 18631; Cass., Sez. Un., 15 luglio 2024, n. 19461; Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2025, n. 4851; Cass., Sez. Un., 2 aprile 2025, n. 8720). 2.In riferimento all’estensione della disciplina della riscossione mediante ruolo ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, le controversie in cui si discuta della legittimità o meno di un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ai sensi dell'art. 30 d.l. n. 78/2010 conv. con modif. con l. n. 122/2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto). Invero, le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale rispetto al quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre, a norma dell'art. 24 d. lgs. n. 46/1999, opposizione innanzi al giudice del lavoro, neanche rilevando che la pretesa creditoria dell'[OSCURATO:PERSONA] sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nella specie, la controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso di addebito, notificato alla Zaffino, per inadempimento alle note di rettifica da DM10 relative alla contribuzione previdenziale di una dipendente. Risulta, quindi, inconferente il richiamo operato dal giudice del lavoro di [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 30756 del 2018 concernente un giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso pignoramento iniziato in forza di cartella esattoriale emessa per credito tributario. 3.Pertanto, pronunciando sul conflitto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. 4.Nulla per le spese, trattandosi di regolamento d’ufficio. P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale rimette le parti. Cos