CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 ottobre 2026
Cassazione n. 26182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -3599 controin persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso il decreto n. 5020/2020 depositato in data 21/07/2020dal Tribunale di Ancona, sezione lavoro R.G.N. 4750/2019;Numero registro generale 22308/2020 Numero di raccolta generale 26182/2026Num ero sezionale 3599/2026 Data pubblicazione 04/10/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18 settembre 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. Con due distinte domande depositate in data 03/10/2011l’INPS chiedeva al Tribunale di Ancona l’ammissione al passivodel [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delproprio complessivo credito di euro 18.372,00 per contributiprevidenziali ed euro 22.859,00 per sanzioni, relativo al periodosettembre 1997 marzo 1998.2. Con decreti depositati in data 22/11/2011 il g.d. del [OSCURATO:PERSONA] rigettava le predette insinuazioni in ragione dellaprescrizione del credito fatto valere dall’Istituto.3. L’INPS proponeva ricorso cumulativo avverso detti decreti aisensi dell’art. 98 l.f. eccependo l’intervenuta sospensione pervia normativa del termine di prescrizione disposta dal d.l. n.364/1997 (disposizioni urgenti a favore delle zone colpite daripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria) convertitocon modifiche nella legge n. 434/1997.4. Il Tribunale di Ancona dichiarava inammissibile il ricorso inopposizione in quanto irritualmente formulato in via cumulativaavverso due distinti provvedimenti di esclusione.5. Avverso detto decreto di rigetto l’INPS proponeva ricorso percassazione.5.1. Con ordinanza 07/05/2019 n. 11942 questa Corteaccoglieva il ricorso impugnato affermando come laproposizione in unico ricorso dell’impugnativa avverso duedecreti di rigetto dell’ammissione al passivo non valesse adeterminare l’inammissibilità dell’impugnazione, seguiva lacassazione del decreto e il rinvio al Tribunale di Ancona.6. L’INPS riassumeva il procedimento in opposizione insistendoper l’insussistenza dell’eccepita prescrizione essendo questaNum ero registro generale 22308/2020 Numero di raccolta generale 26182/2026Numero sezionale 359s9/t2a02t6a sospesa in virtù del d.l. n. 364/1997 conveDrtaittoa pcuobnbl icazione 04/10/2026modifiche nella legge n. 434/1997 e del successivo d.l. 61/2008convertito dalla legge 103/2008 e concludendo perl’ammissione del credito al passivo fallimentare.6.1. Con il decreto n. 5020/2020 depositato in data 21/07/2020dal Tribunale di Ancona, nel proc. r.g. 4750/2019 l’opposizioneveniva respinta.7. Avverso detto decreto l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando un unico motivo.7.1. [OSCURATO:PERSONA] ESSEMME s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siresiste con controricorso.7.2. La parte controricorrente ha depositato memoriaillustrativa. Con la memoria l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede ladistrazione ad esso concludente procuratore che si dichiaraantistatario ex art. 93 c.p.c.8. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 18/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione dell’art.2, comma 109, della legge 244 del 2007, dell’art. 8, comma 1,dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3631del 23/11/2007 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.1.1. Sostiene la parte ricorrente che con il decreto-legge 364del 1997 convertito in legge 434 del 1997 si è disposta unasospensione dei versamenti contributivi nelle zone terremotate.Tale sospensione fu attuata con le ordinanze del Ministrodell’Interno n. 2668 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2728 del 22/12/1997 en. 2908 del 30/12/1998 nonché prorogata fino al 30/12/1999.Secondo il ricorso il provvedimento in questa sede impugnatoavrebbe errato nel considerare prescritto il credito azionatoNum ero registro generale 22308/2020 Numero di raccolta generale 26182/2026Numero sezionale 359d9/2a0l2l6’Istituto perché avrebbe omesso di considerare lD’ualttae rpiuobreb licazione 04/10/2026proroga della sospensione dei termini per il versamento dispostacon l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3631del 23/11/2007 pubblicata in G.U. n. 281 del 03/12/2007 cheha disposto all’articolo 8 come segue: «1. I termini di recuperodel tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi1, 2 e 3, dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli1 e 2 dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all’art. 2dell’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministrodell’interno, delegato per il coordinamento della protezionecivile, e successive modificazioni, sono prorogati fino al 30 aprile2008».2. Il motivo non è fondato, l’INPS invoca una disposizione che èintervenuta nel 2007 dopo che la prescrizione era già maturatain virtù dell’ordinario termine di prescrizione quinquennale:l’originaria sospensione della prescrizione, dopo le sospensionidisposte nel 1997 e nel 1998, era cessata nel 1999. Da alloraerano decorsi i cinque anni del termine di prescrizione per lapretesa contributiva senza che intervenisse alcun attointerruttivo e nemmeno una sospensione in via normativa.3. L’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri inquesta sede invocata trova la sua origine nella disposizione dilegge art. 2, comma 109, della legge 244 del 2007 che, nellaversione ratione temporis vigente, così prevedeva: «109. Isoggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini deiversamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3,dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministrodell'interno, delegato per il coordinamento della protezionecivile, dall'articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728 del 22dicembre 1997, del Ministro dell’interno, delegato per ilcoordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, commaNum ero registro generale 22308/2020 Numero di raccolta generale 26182/2026Numero sezionale 35929/2,0 2d6ell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, delD Matian ipsutbrob licazione 04/10/2026dell'interno, delegato per il coordinamento della protezionecivile, e della sospensione dei pagamenti dei contributiprevidenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministrodell'interno, delegato per il coordinamento della protezionecivile, e successive modificazioni, possono definire la propriaposizione relativa al periodo interessato dalla sospensione,corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo econtributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti giàeseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministrodell'economia e delle finanze».4. Di seguito venne emessa la ordinanza PCM n. 3631/2007 che,all’art. 8 così disponeva: «Art. 8. 1. I termini di recupero deitributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agliarticoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'art.2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministrodell'interno, delegato per il coordinamento della protezionecivile, e successive modificazioni, sono prorogati fino al 30aprile 2008. […]».5. La disposizione in questione riguarda le attività di recuperodei versamenti, a suo tempo sospesi e di seguito ripresi, e nonvaleva a impedire la prescrizione del credito contributivo oveessa fosse nelle more maturata e tanto meno a disporre in viaretroattiva su termini già spirati.6. In senso contrario non vale invocare il disposto dell’art. 2,comma 109, della legge 244 del 2007 perché quella disposizionevaleva a determinare nuove modalità e nuovi termini diNumero registro generale 22308/2020 Numero di raccolta generale 26182/2026Num ero sezionale 3599/2026 Data pubblicazione 04/10/2026pagamento per i debitori che ancora non avessero definito laloro posizione relativa a crediti interessati dalla vecchiasospensione, ma non valeva a disporre retroattivamente circala prescrizione di crediti che non fossero stati nelle more coltivatidagli enti titolari.7. Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente respinto.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae sono liquidate come in dispositivo con distrazione a favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario ex art. 93cpc. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) percompensi, in euro 200,00 (duecento) per esborsi oltre accessoricome per legge, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tansella dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro, del 18 settembre 2026.La PresidenteIrene Tricomi