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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07110/2023

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a séguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, mancanza assoluta di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990 e, con il secondo motivo, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Rilevato che tali sono stati proposti è avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il to ensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a séguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, mancanza assoluta di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990 e, con il secondo motivo, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Rilevato che tali sono stati proposti è avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il to ensore Il
Sentenza Cassazione n. 07110/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris