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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15225/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Cagliari di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 73.c mma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. o309.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'attribuzione del fatto all'impptato e all' identificazione dell'imputato quale terzo occupante l'autovettura flin data 18 e 25 febbraio 2019 si era recata a Cagliari per l'acquisito di cocaina.

3. - Il ricorso non contiene vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen. essendo volto a contestare la decisione e non ad individuare un vizio della motivazione inquadrabile nella carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà.

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente t44:r sbagliata degli elementilDrova posti a base dell'affermazione della responsabilità penale.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di tassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla circostanza che l'imputato fosse il soggetto che, in auto, si era recato a Cagliari nelle due occasioni indicate nel capo di imputazione, ad acquistare la cocaina e ciò in quanto, ferma e non contestata la circostanza che i due viaggi fossero finalizzati all'acquisto di droga, le conformi sentenze di merito fondano la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ragione della circostanza che l'utenza in suo uso (circostanza parimenti non contestata) era stata geolocalizzata unitamente all'autovettura monitorata, in occasione dei due viaggi a Cagliari per l'acquisto di droga, da lui la conclusione che il predetto fosse l'occupante della vettura stessa.

Esclusa la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, secondo l'alternativa prospettazione difensiva, ivi compresa la censura che si appunta sul riconoscimento vocale "empirico" che costituisce una mera aggiunta alla ratio decidendi, la sentenza impugnata contiene una logica motivazione che non è sindacabile in questa sede atteso che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardoessere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P. P.Q.MIl Consk :.,.tensore Il Presidente E nuela ai [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA]: 28 2t26 F•un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Cagliari di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 73.c mma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. o309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'attribuzione del fatto all'impptato e all' identificazione dell'imputato quale terzo occupante l'autovettura flin data 18 e 25 febbraio 2019 si era recata a Cagliari per l'acquisito di cocaina. 3. - Il ricorso non contiene vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen. essendo volto a contestare la decisione e non ad individuare un vizio della motivazione inquadrabile nella carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente t44:r sbagliata degli elementilDrova posti a base dell'affermazione della responsabilità penale. Pertanto, nel rammentare che la Corte di tassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla circostanza che l'imputato fosse il soggetto che, in auto, si era recato a Cagliari nelle due occasioni indicate nel capo di imputazione, ad acquistare la cocaina e ciò in quanto, ferma e non contestata la circostanza che i due viaggi fossero finalizzati all'acquisto di droga, le conformi sentenze di merito fondano la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ragione della circostanza che l'utenza in suo uso (circostanza parimenti non contestata) era stata geolocalizzata unitamente all'autovettura monitorata, in occasione dei due viaggi a Cagliari per l'acquisto di droga, da lui la conclusione che il predetto fosse l'occupante della vettura stessa. Esclusa la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, secondo l'alternativa prospettazione difensiva, ivi compresa la censura che si appunta sul riconoscimento vocale "empirico" che costituisce una mera aggiunta alla ratio decidendi, la sentenza impugnata contiene una logica motivazione che non è sindacabile in questa sede atteso che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardoessere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P. P.Q.MIl Consk :.,.tensore Il Presidente E nuela ai [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA]: 28 2t26 F•un
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