CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 33107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 23/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in parzialeaccoglimento dell’appello cautelare proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dalPubblico Ministero avverso l’ordinanza del GIP di Lecce ha disposto la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneal capo 1) dell’imputazione provvisoria, ritenendo integrata la gravità indiziarialimitatamente al tentato omicidio commesso, in concorso con gli indagati diseguito indicati, in danno di [OSCURATO:PERSONA].1.1. La Procura della Repubblica di Lecce contesta a [OSCURATO:PERSONA] (giàdetenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Lecce per altra causa) quale mandante,ad [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore con il compito di riportare il mandatoomicidiario ricevuto, ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], qualiesecutori materiali con il compito di portare a compimento l’agguato mortale, inconcorso tra loro, di aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco acagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (riscossori perconto del clan rivale “Appeso” della somma di euro 7.000 per l’attività di spacciosvolta da [OSCURATO:PERSONA] detto Victor, fratellastro di [OSCURATO:PERSONA], in stato di libertà con ilcompito di gestire la piazza di spaccio del quartiere “Salinella” in suo nome e perconto, al fine di poter svolgere l’attività di rivendita di sostanza stupefacente inquell’area); fatto non portato a consumazione per cause indipendenti dalla lorovolontà, consistite nell’invio di numerose pattuglie delle Forze dell’ordine nellazona in cui era stata avvistata una delle due vittime designate ([OSCURATO:PERSONA]),circostanza che, constatata personalmente dai due esecutori materiali, avevaindotto gli stessi a non portare a consumazione nessuno dei due agguatiprogrammati; fatto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e dallapremeditazione, per avere [OSCURATO:PERSONA] impartito l’ordine attraverso l’uso illecito diun dispositivo di comunicazione cellulare, nel mentre era in stato di detenzione,assicurandosi che l’ordine venisse trasmesso da [OSCURATO:PERSONA]. Fatto commesso inTaranto il 29 agosto 2025.1.2. Il GIP presso il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 1° dicembre 2025,aveva accolto la richiesta cautelare formulata dalla locale Procura limitatamentealle contestazioni in materia di armi (detenzione e porto in luogo pubblico diarmi: capi 2 e 3 dell’incolpazione provvisoria), mentre l’aveva rigettata conriferimento alla contestazione di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], escludendo la gravità indiziaria per essersi l’azione illecitainterrotta prima che fosse raggiunta la soglia dell’idoneità richiesta dall’art. 56cod. pen.In particolare, dopo aver descritto le fasi relative al conferimentodell’incarico e alla predisposizione dei mezzi, il GIP ha ritenuto non integratal’univocità della destinazione degli atti perché «la presenza di numerose pattugliedella Guardia di Finanza nella zona, collocate appositamente a seguitodell’ascolto delle intercettazioni nel luogo in cui era stato avvistato [OSCURATO:PERSONA] SeanAlessio, aveva indotto i soggetti a non dare attuazione al proposito criminale»,sicché non vi fu concreto atto di agguato o quanto meno un appostamento eneppure risulta che gli esecutori fossero usciti in strada, avendo appreso pertempo della presenza delle Forze dell’ordine.1.3. Il Pubblico Ministero di Lecce aveva interposto appello cautelarecensurando la decisione genetica nella parte in cui aveva escluso laconfigurabilità del tentativo punibile, sostenendo, per contro, che la sequenzadegli atti accertati avesse già oltrepassato la fase meramente preparatoria,essendo stata ormai intrapresa l’azione criminosa ed avendone impedito ilcompimento soltanto il sopravvenuto intervento delle Forze dell’ordine.Secondo l’appellante i due killer, come risultato dalle conversazioniintercettate, dopo aver accettato il mandato ed essersi procurati le armi, i guantie lo scooter, erano usciti dall’abitazione in cui si erano riuniti per accingersi acompiere l’agguato mortale e avevano interrotto l’azione dopo avere di personaverificato che nel luogo in cui si trovava una delle vittime designate eranopresenti le Forze dell’ordine; pertanto, si era realizzata una sequenza causale diapprezzabile in termini di tentativo incompiuto.1.4. Il Tribunale di Lecce ha accolto l’appello cautelare del Pubblico Ministeroravvisando la gravità indiziaria limitatamente al tentato omicidio in danno diPerelli, ritenendo che i due soggetti incaricati dell’esecuzione si fossero non soloportati fuori dall’abitazione, ma anche allontanati dalla stessa per dare corsoall’agguato mortale e che, pertanto, fosse già iniziata la fase esecutivadell’omicidio programmato, poi interrotta solo a seguito dell’accertata presenzain loco delle Forze dell’ordine.[OSCURATO:PERSONA] de libertate, dopo aver riesaminato il contenuto delleconversazioni intercettate, a proposito degli esecutori materiali argomenta neiseguenti termini:- «[n]eppure è revocabile in dubbio che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero accettatoil mandato di [OSCURATO:PERSONA] e non avessero portato a compimento l’ultimo attoesecutivo, una volta armati e forniti di guanti e moto e individuato quanto menouno dei due bersagli (il [OSCURATO:PERSONA] presso la sala biliardo), soltanto perchétempestivamente avvisati della presenza delle forze dell’ordine. Infatti, unminuto prima della chiamata del [OSCURATO:PERSONA] i due sicari erano scesi in strada, comeriferito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. A sua volta [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi estraneoal delitto perché, pur avendo inizialmente espresso qualche riserva, quanto menosull’esecuzione dell’agguato la sera del 29 agosto, eseguì gli ordini del [OSCURATO:PERSONA],andò a prendere il [OSCURATO:PERSONA] e lo accompagnò insieme al [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] perritirare le pistole, continuò a restare assieme ai sicari già armati e avvertìimmediatamente [OSCURATO:PERSONA] quando scesero per strada. Il fatto che un minutodopo la chiamata del [OSCURATO:PERSONA], alle 22:07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero dinuovo insieme non smentisce il tenore dell’informazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] alSalamina (“vedi che sono scesi”) e pertanto non costituisce un riscontroall’assunto difensivo che tutti e tre non intendessero eseguire l’agguato efingessero di assecondare il loro dominus. È infatti verosimile che il terzetto sifosse rapidamente ricomposto perché i due killer erano ancora a brevissimadistanza dal luogo in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA]» (pagg. 9-10 ord. imp.);- «che gli indagati avessero ormai intrapreso la fase esecutiva perché, avutoriguardo alla peculiare tipologia del reato che doveva essere commesso, ossia unagguato mortale a colpi di arma da fuoco sulla pubblica via, a bordo di una moto,in danno di una vittima che le forze dell’ordine attestano di aver individuato neipressi dell’ingresso del circolo ricreativo, conformemente a quanto indicato dalColella (cfr. annotazione a pagina 20 dell'informativa), non erano richiesteulteriori attività preparatorie di particolare difficoltà, ove si consideri che i killerdovevano soltanto rapidamente irrompere sul luogo del delitto, sparare abruciapelo all'indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] e dileguarsi» (pag. 10 ord. imp.);- «[l]a fase organizzativa era ormai conclusa, conferimento del mandato conrelativa accettazione disponibilità delle armi e del metodo di locomozione,accertamento della presenza della vittima nel luogo e nell'orario indicato in data29 agosto 2025), con la partenza della base logistica dei due sicari, era già inesplodendo colpi di arma da fuoco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso la salabiliardo di via [OSCURATO:PERSONA] di Monticchio 20, nel rione Salinella di Taranto, se nonfossero intervenute le pattuglie della [OSCURATO:PERSONA] mobile e della Guardia di finanza»(pag. 11 ord. imp.).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo,la violazione della disposizione di cui all’ art. 56 cod. pen. e agli artt. 125, 292,311 cod. proc. pen., nonché la motivazione apparente, apodittica e priva diefficacia dimostrativa.Sostiene la difesa che l’ordinanza impugnata – contrariamente a quantoaffermato dal Gip di Lecce – abbia ritenuto sussistente la configurabilità deltentato omicidio sulla base di una motivazione assertiva, consistentenell’argomentazione secondo la quale la fase organizzativa si era oramaiconclusa e che, con la partenza dalla base logistica dei due sicari, fosse già inmediante l’esplosione di colpi di arma da fuoco nei confronti del [OSCURATO:PERSONA];escludendo dunque, i giudici del riesame, che si trattasse di mera attivitàricognitiva sfociata in desistenza volontaria, reputando, viceversa, che l’azioneavviata non si fosse compiuta a causa di un fattore esterno indipendente dallaloro volontà.Ricorda la difesa che il Gip aveva rigettato la richiesta di applicazione dellamisura cautelare sostenendo che non vi fosse un concreto atto di agguato oquanto meno un appostamento e neppure era risultato che gli esecutori fosserousciti in strada.Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata non avrebbe indicato qualecondotta, oltre la mera fuoriuscita dalla base logistica, avesse oltrepassato lasoglia degli atti preparatori dando inizio alla esecuzione del delitto, penalmenterilevante.In particolare, la difesa rileva che, a fronte del provvedimento riformato delGip, l’ordinanza censurata non avrebbe descritto alcun fatto con il caratteredell’attualità offensiva, non avendo individuato un appostamento, unavvicinamento alla vittima, né collocato gli agenti in una posizione di attacco, enon avendo esplicitato la distanza dal bersaglio; né, ancora, avrebbe chiarito sevi fosse stato un contatto immediato con il teatro dell’azione.Costituirebbe, poi, mera petizione di principio l’affermazione secondo laquale l’azione sarebbe stata rapidamente portata a compimento, trattandosi diformula conclusiva ipotetica non aderente ad alcuna verifica oggettiva.Deduce, ancora, la difesa che il vizio motivazionale risulta conclamato lìdove il Tribunale afferma che la partenza dalla base logistica era sufficiente diper sé ad integrare la fase esecutiva, essendo tale affermazione priva dellanecessaria individuazione di una condotta, oggettivamente apprezzabile, tale dagiustificare il passaggio dalla preparazione dell’azione delittuosa all’esecuzionedella stessa.L’ordinanza sarebbe, poi, affetta da violazione di legge e da vizimotivazionali in relazione al discrimen tra atti preparatori e atti esecutivi,tradendo una illogicità manifesta lì dove, da un lato, afferma che con la partenzadei due sicari dalla base logistica era già in atto la fase esecutiva e l’azionesarebbe stata portata a compimento in tempi rapidissimi se non fosserointervenute le pattuglie e, dall’altro, rileva che il tentativo nei confronti diUmberto [OSCURATO:PERSONA] non fosse configurabile, giacché non risultava dalle indaginiche la vittima fosse stata localizzata.Rileva la difesa che, se il parametro è la mera partenza dalla base logistica,l’inizio dell’esecuzione sarebbe dovuto valere per l’intero piano omicidiario e nonsoltanto per uno dei due bersagli, ovvero [OSCURATO:PERSONA]; se, invece, ciò che rendegiuridicamente apprezzabile il tentativo è la concreta localizzazione della vittimae, quindi, l’attualità dell’aggressione, allora il Tribunale avrebbe dovuto spiegaredi [OSCURATO:PERSONA].In relazione a tale profilo, il ricorrente deduce che l’ordinanza si sarebbelimitata a valorizzare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], il fatto che egli fosse stato individuato neipressi della sala biliardo e che i correi fossero “scesi in strada armati di pistole”,con un ragionamento fumoso che non chiarisce se costoro si fossero già portatisul luogo dell’agguato, né se l’uscita in strada avesse già assunto la funzione diprima che l’azione potessi dirsi esecutiva, né se fossero realmente armati.Il Tribunale avrebbe, dunque, traslato nell’area dell’esecuzione ciò che eraancora nel segmento finale dell’organizzazione, indebitamente dilatando ilperimetro del tentativo.Rileva, ancora, la difesa che l’ordinanza farebbe leva sul completamento delpiano, sull’accettazione del mandato, sulla disponibilità delle armi, del mezzo esulla localizzazione della vittima, elementi gravi sotto il profilo indiziario, ma nonriconducibili al compimento di atti idonei e non equivoci nel senso richiestodall’art. 56 cod. pen. L’ordinanza impugnata avrebbe, pertanto, confuso ilperfezionamento del programma con l’inizio dell’esecuzione.Si osserva, inoltre, che non vale richiamare la considerazione che si ètrattato di un agguato con colpi d’arma da fuoco sulla pubblica via, a bordo diuna moto, rispetto al quale non erano richieste ulteriori attività preparatorie diparticolare difficoltà, trattandosi di affermazione che ne svela la fragilità attesoche l’assenza di particolare difficoltà non significa assenza di ulteriori passagginecessari.In conclusione, ad avviso della difesa, la motivazione dell’ordinanza sarebbecaratterizzata da fumosità argomentativa perché oscilla fra il pianodell’intenzione e quello dell’azione materiale.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata ritenendoche l’ordinanza presenti lacune e profili di contraddittorietà.In particolare, il Procuratore generale ha evidenziato che «secondo ilTribunale del Riesame i gravi indizi di colpevolezza in merito al tentativo diomicidio aggravato vanno ravvisati nel fatto che gli esecutori materiali del delitto(tra cui l’odierno ricorrente che faceva parte del commando) sono partiti dalluogo ove fu deliberata e organizzata l’azione criminosa, sono saliti a bordo diuno scooter muniti di guanti e armi da sparo idonee allo scopo e si sono direttiverso il luogo ove si trovava la persona offesa, per poi non dare corso all’ultimosegmento della condotta criminosa (ossia l’esplosione dei colpi contro la vittimadesignata) a causa della massiccia presenza delle forze di polizia».Rileva il PG che da alcuni brani delle conversazioni intercettate, riportate apag. 8 dell’ordinanza, questa ricostruzione non risulta confermata laddove igiudici danno atto che il correo [OSCURATO:PERSONA] imponeva all’odierno ricorrente di riferirea [OSCURATO:PERSONA] – mandante dell’azione omicidiaria – che non avevano compiutol’azione delittuosa per la quale erano stati mandati a causa delle forze di poliziama che, comunque, erano andati sul posto con la moto, soggiungendo che sitrattava di circostanza non veritiera perché in realtà [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato unaricognizione in macchina con [OSCURATO:PERSONA] (progr. 533 ore 23.03).Conclude pertanto il PG che gli stralci delle conversazioni risultano «incontrasto con la stessa ricostruzione privilegiata dai giudici del Riesame (epaiono invece confermare i dubbi nutriti dal giudice per le indagini preliminariallorché rigettò la richiesta di misura cautelare) e impongono di concludere perl’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni di seguito enunciate.1. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, a fronte di unricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dalTribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, laCassazione ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di meritoabbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermarela gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dellerisultanze probatorie (Sez. 5, n. 41792 del 22/10/2025, P., in motiv. § 2; Sez. 2,n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F., n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Il sindacato da compiere in sede di legittimità, in ordine alla strutturamotivazionale del provvedimento avversato, si concretizza nella verifica sequest’ultimo presenti una connotazione di effettività, risultando realmente ingrado di delineare e chiarire le ragioni che il giudicante abbia assunto afondamento della decisione adottata; sia privo di forme di manifesta illogicità, inquanto supportato, nei tratti essenziali, da argomentazioni e percorsi deduttivinon affetti da evidenti errori, nell'applicazione dei canoni della logica; nonpresenti spunti di contraddittorietà intrinseca, risultando anche esente dainsormontabili incongruenze, di carattere logico o infratestuale, tra le sue diverseparti, ovvero anche immune da stridenti e insanabili contrasti logici tra leaffermazioni in esse presenti; non risulti logicamente “inconciliabile” con “altrimotivi posti a sostegno del ricorso), in modo tale che ne risulti vanificata oradicalmente inficiata la saldezza concettuale (così, da ultimo, Sez. 1, n. 25321del 10/04/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass., in motiv. § 2.2.).1.2. Occorre, poi, specificamente chiarire che nel caso – come quello alvaglio – di ribaltamento da parte del Tribunale del riesame, in funzione di giudicedell’appello de libertate, di una precedente decisione di rigetto della domandacautelare emessa dal GIP, in assenza di mutamenti del materiale probatorioacquisito, è necessario un confronto critico rispetto al contenuto della pronunciariformata, nel senso che il secondo giudice non può e non deve ignorare leragioni che hanno indotto il primo giudice a rigettare la domanda cautelare, madeve, se ed in quanto decisive, confrontarsi specificamente con gli argomentiposti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, prendendoli in carico esuperandoli con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’interocompendio processuale a sua disposizione, configurandosi, altrimenti, un vizio dimotivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione delprofilo di cui è stata omessa la valutazione (cfr. Sez. 2, n. 33344 del05/05/2023, Grossi, Rv. 285020-01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi,Rv. 294982-04).1.2.1. Invero, la ragione per la quale, in materia di impugnazioni cautelari,risulta improprio il riferimento alla nozione della cd. “motivazione rafforzata”, sispiega sulla base del diverso “standard cognitivo”, sia sotto il profilo probatorio esia sotto quello procedimentale, che governa il procedimento principale rispettoal procedimento incidentale de libertate. Mentre il primo richiede, qualeparametro giustificativo della sentenza di condanna, il superamento di “ogniragionevole dubbio” (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), il secondo richiede,quale parametro giustificativo del provvedimento restrittivo, una qualificataprobabilità di colpevolezza, ossia un livello di verosimiglianza della responsabilitàpenale inferiore alla soglia del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 33344 del5/05/2023, Grossi, in motiv.), espresso dall’esistenza di elementi a caricodell’indagato che, di natura logica o rappresentativa, contengono in nuce tutti osoltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova e che, quindi,non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilitàdell’incolpato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che,restando immutato il quadro indiziario o modificandosi attraverso la futuraacquisizione di ulteriori elementi di prova a carico, saranno idonei a dimostraretale responsabilità (ex multis v. Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv.202002-01). E ciò in quanto, in sede cautelare, l’oggetto della delibazione èdiverso, in quanto preordinato ad un giudizio prognostico in termini diragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato, rispetto a quello dimerito, orientato invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine allacolpevolezza dell’imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv.234598-01).1.2.2. Tuttavia questa diversità sostanziale – e, come sarà più chiaro inseguito, anche strutturale – non esclude e, anzi, impone che la valutazione deigravi indizi di colpevolezza a fini cautelari debba tener conto della regola digiudizio a favore dell’indagato nel caso di dubbio, dovendosi dare continuitàall’orientamento per il quale, «se due significati possono ugualmente essereall’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile e superatosulla base di altri univoci elementi di segno opposto» (Sez. 1, n. 19759 del17/05/2011, Misseri, Rv. 250243-01; conf., da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del22/03/2023, Necchi, Rv. 284982-03; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019,Inegbedion, Rv. 275699-01; Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv.268128-01).1.2.3. Ciò precisato, rilevanti e significative sono, poi, le differenzestrutturali, dal punto di vista procedimentale, che connotano il procedimentoprincipale da quello incidentale de libertate e che si riflettono sul tema – decisivoai fini della vicenda al vaglio – relativo all’obbligo o meno della motivazionerafforzata.A parte la diversità di schema – essendo quello incidentale, per definizione,improduttivo di effetti rispetto al procedimento principale in quantoesclusivamente funzionale agli scopi che il legislatore si ripromette di perseguirecon la sua introduzione nell’ordinamento processuale – rileva soprattutto lacircostanza che, mentre il primo ammette o impone, in determinati e tassativicasi, al giudice di secondo grado di acquisire materiale probatorio utile onecessario per la decisione, il secondo, da un lato, esclude, senza eccezioni, cheil secondo giudice possa esercitare poteri istruttori e, dall’altro, ammette chesoltanto le parti, a determinate condizioni e nel rispetto del contraddittoriononché del limite del devolutum, possano produrre elementi diretti ad arricchireil materiale processuale sul quale è stata fondata la decisione cautelareimpugnata (Sez. U, n.7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001-01 ein motiv.; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004; Donelli, Rv. 227357-01 e inmotiv.).1.2.4. Logico corollario di tale diversità procedimentale è che il giudicedell’appello cautelare si trova, di regola, a decidere su un corredo probatorioidentico a quello del primo giudice, con la conseguenza che la pars costruens delsuo ragionamento, dopo avere svolto quella destruens e cioè la parte critica, nonpuò giovarsi di un novum sul quale fondare una maggiore persuasività delladecisione di riforma sicché le divergenze, in mancanza di ulteriori elementi diprova, si radicano intorno a dissensi che raramente sono di tipo qualificatorio,ma che, sovente, sono invece di tipo prettamente probatorio.Sul punto, con orientamento al quale va data continuità, questa Corte hachiarito (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, cit., in motiv.; Sez. 3, n. 14980 del21/12/2022, dep. 2023, Padula, in motiv.) che, in sede di appello del pubblicoministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riformasfavorevole all’indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminarinon impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudiced’appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa deglielementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gliargomenti che fondano la decisione impugnata, perché, diversamente da quantorichiesto nel giudizio di merito, non è appunto necessaria la dimostrazione, oltreogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primogiudice. Tuttavia, nel procedere alla verifica, sia pure implicita, degli argomenti asostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazioneadottata dal tribunale del riesame deve comunque essere dotata di maggiorepersuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 5, n. 28580del 22/09/2020, M., Rv. 279593-01), nel senso che è richiesto un percorsomotivazionale articolato che tenga conto degli argomenti a sostegno delladecisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergentemotivazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio dimotivazione, che deve essere specificamente dedotto attraverso l’indicazione33344 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cit.).1.2.5. Concludendo sul punto, combinando i principi espressi da questaCorte, con diversità di accenti in tema di appello cautelare (cfr. Sez. 2, n. 33344del 05/05/2023, Grossi, cit. ed ivi per richiami, nonché Sez. 3, n. 31022 del22/03/2023, Necchi, cit. e prec. conf.) – ai quali il [OSCURATO:PERSONA] intende,sincreticamente, dare continuità – va, dunque, affermato che la riforma in sensosfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al Tribunale delriesame, in funzione di giudice dell’appello de libertate, in assenza di mutamentidel materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata che, senon può definirsi propriamente “rafforzata” in ragione del diverso “standardcognitivo” che governa il procedimento incidentale, deve però soddisfarel’obbligo di riconsiderazione degli argomenti della decisione liberatoriaimpugnata, se decisivi ossia interferenti con i presupposti della differentevalutazione adottata in appello, non potendo il [OSCURATO:PERSONA] de libertate ignorare leragioni giustificative del rigetto, ma deve vagliarle criticamente e superarle conargomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendioprocessuale, configurandosi, altrimenti, un vizio di motivazione, deducibile incassazione attraverso l’indicazione del profilo neppure implicitamente valutatodal [OSCURATO:PERSONA] cautelare.2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non si è attenuta al suespostoprincipio di diritto, posto che il Tribunale, quale giudice dell’appello de libertate,nel ritenere configurabile la gravità indiziaria del delitto contestato sulla base diuna ricostruzione di un preciso momento fattuale della vicenda, in assenza dimutamenti del materiale indiziario acquisito (costituito esclusivamente dallerisultanze captative), ha riformato in senso sfavorevole al ricorrente la decisionecautelare impugnata dal Pubblico Ministero senza adeguatamente soddisfare ilsiffatto obbligo di (ri)considerazione critica degli argomenti posti a fondamentodella decisione liberatoria, operando una (ri)valutazione della concreta fasecon un percorso motivazionale apodittico ed insoddisfacente che evidenzia, in piùparti, frizioni logiche – specificamente evidenziate dalla difesa e immediatamenteriscontrabili, attraverso la lettura dell’avversata decisione – in particolare laddovevalorizza elementi di significato equivoco colmando, attraverso mere inferenzecongetturali, passaggi fattuali, allo stato, non dimostrati.2.1. Occorre evidenziare, pur nei limiti di scrutinio dell’attuale fase cautelare,che non sono in discussione – perché non censurati in questa sede e non oggettodi “ribaltamento” in fase di riesame – le seguenti fasi della vicenda incontestazione: l’esternalizzazione del mandato omicidiario (duplice e specifico)conferito (telefonicamente) da [OSCURATO:PERSONA] (quale mandante, quindi concorrentemorale ex art. 110 cod. pen. del progettato duplice omicidio, sub specie dideterminatore) a [OSCURATO:PERSONA] (quale mandatario, quindi concorrente materiale exart. 110 cod. pen. col rivestito compito di “portavoce” del mandante edesecutore incaricato del reperimento delle armi e del relativo munizionamento dautilizzare per eseguire l’ordine ricevuto); l’accettazione del mandato omicidiarioda parte del [OSCURATO:PERSONA] e la successiva trasmissione dello stesso (quale sub-mandante) agli esecutori materiali (individuati in [OSCURATO:PERSONA] e nel ricorrente [OSCURATO:PERSONA])da lui incaricati di portare a compimento il duplice agguato mortale; ilreperimento di due armi da fuoco e la loro successiva esibizione, perl’approvazione, al (primo) mandante (una delle quali oggetto di successivosequestro, unitamente ai guanti in lattice e a due giubbotti antiproiettile); la(sopraggiunta) presenza delle Forze di polizia nel luogo dell’agguato ove sostavauna delle vittime designate ([OSCURATO:PERSONA]).È in contestazione, unicamente, il dato dell’uscita, o meno, di [OSCURATO:PERSONA] e diColella dall’abitazione ove avevano pianificato, col [OSCURATO:PERSONA], l’azione omicidiaria:profilo decisivo nell’apparato motivazionale dell’impugnata ordinanza perché,nella complessa sequenza fattuale – per come, allo stato, ricostruita (solamente)dalle intercettazioni (telefoniche, telematiche e ambientali) che fondano (edesauriscono) il fascicolo cautelare – esso individua il fatto in grado di porsi inposizione di prossimità rispetto all’inizio dell’esecuzione del reato concorsuale incontestazione, sì da configurare la soglia del tentativo punibile ex art. 56 cod.pen. al di là del tradizionale (e generico) discrimen tra atti preparatori e attiesecutivi.Ciò alla stregua dell’orientamento dominante in giurisprudenza – che ilCollegio condivide e ribadisce – secondo il quale per la configurabilità deltentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli attiche, pur classificabili come preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioècorrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di unafattispecie delittuosa a forma libera o vincolata e, di conseguenza, sulla base diuna valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso (Sez. 2, n. 41649del 5/11/2010, P.G. in proc. Vingiani e altri, Rv. 248829-01), faccianofondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il pianocriminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia lasignificativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto saràcommesso (da ultimo, Sez. 1, n. 32495 del 17/09/2025, Amato e altri, nonmass.; Sez. 2, n. 9638 del 7/01/2025, S., Rv. 287849-01; Sez. 1, n. 37091 del19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282-01; Sez. 5, n. 33100 del 1/03/2018, S., inmotiv.; Sez. 2, n. 24302 del 4/05/2017, Gentile, Rv. 269963-01; Sez. 5, n.18981 del 22/02/2017, Macori e altro, Rv. 269931-01; Sez. 5, n. 7341 del21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768-01), salvo il verificarsi di eventi non prevedibiliindipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv.269930-01; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644-01; Sez. 2,n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589-01; Sez. 2, n. 46776 del20/11/2012, D’Angelo e altri, Rv. 254106-011; nel senso che sussistono gliestremi del tentativo di delitto di volta in volta ipotizzato, e non quelli didesistenza volontaria, nei casi in cui la rinuncia a portare a termine il delitto siadipesa da una causa indipendente dalla determinazione dell’agente, ovvero in cuila condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell’evento, non pervolontaria iniziativa dell’agente, ma per l’esistenza di fattori esterni cheimpediscano comunque la prosecuzione dell’azione o rendano vano, cfr. Sez. 5,n. 13293 del 28/01/2013, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 255066-01; Sez. 2, n. 51514 del5/12/2013, Martucciello, Rv. 258076-01; Sez. 5, n. 17688 del 3/12/2004, dep.2005, Dominici, Rv. 232124-01).2.2. Orbene, per quel che qui direttamente rileva, il GIP di Lecce, investitodella richiesta cautelare, dopo aver analiticamente descritto le fasi relative alconferimento dell’incarico omicidiario da parte di [OSCURATO:PERSONA] e alla predisposizionedei mezzi (pagg. 37-38 ord. GIP), pur ravvisando una sequenza preparatoriaavanzata, ha escluso la gravità indiziaria in ordine al contestato delitto di tentatoomicidio volontario in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non integrato il requisito dell’univocità della destinazione degli atti aglieffetti dell’art. 56 cod. pen., difettando del tutto «la manifestazione in unaconcreta fase attuativa del piano criminoso, anche solo inziale, anche solointrapresa mediante la disposizione in atto di un agguato oalmeno dell’incontro –anche solo dell’uscita di casa – dei soggetti agenti, finalizzato al compimentodell’omicidio» (pag. 38 ord. GIP), perché «nel caso di specie, gli indagati neppureuscivano di casa per effettuare l’azione criminale, avendo appresopreliminarmente della presenza delle forze dell’ordine nella zona in cui avrebberopotuto presumibilmente trovare una delle due vittime (ovvero il solo [OSCURATO:PERSONA] SeanAlessio perché di [OSCURATO:PERSONA] neppure se ne parla» (pag. 39 ord. GIP).Il GIP leccese ha tratto tale convincimento (compendiabile nell’espressione,riferita agli esecutori materiali, «neppure uscivano di casa») dall’informativa dip.g., di cui cita il seguente passaggio: «…le conversazioni di cui sopra inducono aritenere, quindi, come il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non si siano recati nel luogo diesecuzione del delitto solo ed esclusivamente in ragione della presenza delleforze di polizia e non per una scelta volontaria» (cfr. pag. 39 ord. GIP; cfr. pag. 3informativa GdF dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ove si legge: «…la pianificazione dell’attivitàdelittuosa nei confronti dei predetti, non portata a compimento solo grazie aldispositivo di prevenzione e deterrenza prontamente posto in essere da questoNucleo unitamente alla Questura di Taranto…»).2.3. Il Tribunale del riesame di Lecce, in accoglimento dell’appello cautelaredella locale Procura distrettuale, ha applicato, tra l’altro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] misura cautelare della custodia in carcere ravvisando a suo carico gravi indizidi colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio in concorso in danno delPerelli. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] cautelare «la fase organizzativa era ormai conclusa» e«con la partenza della base logistica dei due sicari, era già in atto la faseesecutiva che sarebbe stata rapidamente portata a compimento esplodendo colpidi arma da fuoco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso la sala biliardo di [OSCURATO:PERSONA] diMonticchio 20, nel rione Salinella di Taranto, se non fossero intervenute lepattuglie della [OSCURATO:PERSONA] e della Guardia di Finanza» (pag. 11 ord. imp.).2.3.1. Dunque, contrariamente a quanto affermato dal GIP (secondo il qualemancava la prova dell’avvio anche solo inziale della fase attuativa, tanto chegliindagati «neppure uscivano di casa»: cfr. pagg. 38-39 ord. GIP) ed in assenzadi elementi investigativi sopravvenuti, per il Tribunale distrettuale è dimostratoche i due sicari fossero effettivamente partiti (con la moto) dalla base logistica,con conseguente ritenuto avvio, in quell’esatto momento, della fase esecutivadell’agguato.Tale affermazione si fonda (cfr. pag. 8 ord. imp.) sulla frase proferita da DeMitri, alle ore 22:05 del 29 agosto 2025, mentre parlava in videochiamata colricorrente: “Vedi che sono scesi loro… sì gliele ho date le chiavi della moto”(progr. 521 ore 22:05:32).2.3.2. Senonché, dopo solo un minuto, alle 22.06, [OSCURATO:PERSONA], allarmato dallapresenza delle Forze dell’ordine, contatta telefonicamente [OSCURATO:PERSONA] e lo sollecita anon considerarlo più e ad interrompere tutto (“… a me non mi considerate più! …per colpa degli altri io mi devo andare a prendere 20 anni quando non so niente…cosa dovete fare più… circondato sto… come te lo devo dire? Che dovete farepiù…”: progr. 523 ore 22:06:37).2.3.3. Infine, già alle 22.07, i tre – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – sono dinuovo insieme come da conversazione ambientale intercettata tra gli stessi in cuiemerge che il [OSCURATO:PERSONA] cerca di convincere [OSCURATO:PERSONA] a non partecipare all’azionepunitiva (pag. 8 ord. imp.; progr. 365 ore 22:07:50).2.3.4. Da tale scansione – indiscussa (perché attestata dal datointercettativo) – il Tribunale del riesame, ribaltando l’opposto decisum del GIP,ha ritenuto che:- l’azione, già iniziata, si sarebbe «interrotta nel volgere di un minutoallorché [OSCURATO:PERSONA], dissociandosi dall’operazione, chiamò [OSCURATO:PERSONA] per avvisarloche vi erano le forze dell’ordine» (pag. 8 ord. imp.);- «un minuto prima della chiamata del [OSCURATO:PERSONA] i due sicari erano scesi instrada, come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 9 ord. imp.);- «con la partenza della base logistica dei due sicari, era già in atto la faseesecutiva» (pag. 11 ord. imp.);- «è verosimile che il terzetto si fosse rapidamente ricomposto perché i duekiller erano ancora a brevissima distanza dal luogo in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA]»(pag. 10 ord. imp.).Tale ricostruzione mostra una evidente frattura logica annidata non solo sulsuo assunto di partenza (ossia che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero effettivamente uscitidall’abitazione tra l’altro allontanandosene), in effetti indimostrato, ma anchesulla altrettanto indimostrata possibilità che il [OSCURATO:PERSONA], ricevuto alle ore 22.06l’avviso del [OSCURATO:PERSONA] sulla presenza delle Forze dell’ordine nel luogo in cui si trovavala vittima designata, fosse stato in grado di avvertire i due presunti esecutori(che secondo il [OSCURATO:PERSONA] cautelare si sarebbero allontanati alle ore 22:05), contale rapidità, da far sì che gli stessi già alle ore 22:07 fossero di nuovo all’internodell’abitazione dalla quale erano poco prima usciti.Ricostruzione che il Tribunale sostiene essere «verosimile» senza unancoraggio al materiale probatorio acquisito (v. postea § 2.3.5.2).Del resto, deve rilevarsi che, pur a fronte di un’attività captativa capillare(che, tra l’altro, attingeva l’unico soggetto che in quel momento avrebbe potutoavvisare gli esecutori, ossia il [OSCURATO:PERSONA]), l’ordinanza impugnata non abbia offertoalcun elemento concreto da cui ricavare come e quando lo stesso avesse avuto lamateriale possibilità di contattare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; né tanto meno dimostrato(o si pone il problema di farlo) – qualora i due sicari fossero effettivamenteusciti, come postula il Tribunale – da quanto tempo lo fossero, dove fosseroarrivati (e dunque quanto si fossero allontanati) e, conseguentemente, in quantotempo avrebbero potuto, se avvisati, ritornare dal [OSCURATO:PERSONA]: indicazioni, tutte,fondamentali ai fini del successivo argomento, anche esso illogico, secondo cuialle 22:07 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tornati all’interno dell’abitazione anzichéessere sempre rimasti in quel luogo (ciò a fronte del dato certo che alle 21:52 DeMitri e [OSCURATO:PERSONA] erano ancora insieme: cfr. pag. 8 ord. imp.; progr. 515 ore21:52:33).Con la valenza di tali elementi il Tribunale distrettuale, nel ribaltare laprecedente decisione di rigetto della domanda cautelare, sebbene abbia attinto almedesimo compendio investigativo (nella specie intercettativo) del primogiudice, manca di confrontarsi in maniera sostanziale, critica e compiuta, ad ontadella loro possibile attitudine disarticolante, rispetto ad un elemento-cardinedella ricostruzione oggettiva sussunta nell’avversata decisione, perché su di essapoggia, in tesi d’accusa, l’avvio dell’attività punibile agli effetti dell’art. 56 cod.pen. in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.Trattasi di indicazioni e di elementi di valutazione fondamentali per rendereeventualmente coerente l’assunto – altrimenti assertivo ed indimostrato –secondo il quale alle 22.07 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero tornati all’internodell’abitazione anziché essere, invece, sempre rimasti in quel luogo, come purepotrebbe logicamente evincersi ad una complessiva lettura critica (anche) dellesuccessive intercettazioni (v. postea § 2.4).Osserva il [OSCURATO:PERSONA] come la conclusione cui sul punto pervieneapoditticamente il Tribunale del riesame, nella parte in cui assume l’uscita diCollella e [OSCURATO:PERSONA] dall’abitazione (che neppure risulta identificata) ove erapresente il [OSCURATO:PERSONA] ed il loro allontanamento – per quel che è dato evincere, allostato, dal fascicolo cautelare (e salvo i futuri apporti investigativi e dellaeventuale fase di merito) – non si presenti come l’esito di uno sviluppomotivazionale realmente coerente, completo e logicamente necessitato, mapiuttosto come il risultato di una sequenza argomentativa assertiva, che postulail fatto da provare e, su tale postulato, fonda il successivo (ma indimostrato)approdo qualificatorio, in barba al canone della motivazione articolata richiesta alTribunale del riesame in caso di riforma in senso sfavorevole all’indagato delladecisione cautelare liberatoria.È dunque sotto il profilo della tenuta logica del ragionamento decisorio su cuiil [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha ricostruito l’agire di [OSCURATO:PERSONA], soggetto individuato comeesecutore materiale e, conseguentemente, sulla correttezza del procedimentoinferenziale seguito dall’ordinanza impugnata, che si annidano i denunciati vizimotivazionali, di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art.606, lett. e), cod. proc. pen.2.3.5. A ben vedere, cosa sia esattamente successo tra le ore 22:05 (orarioin cui i sicari – secondo il [OSCURATO:PERSONA] – sarebbero scesi) e le ore 22:07 (in cui i tresarebbero stati di nuovo insieme) non risulta precisamente accertato, posto che– osserva la Corte – non sono stati compiuti, almeno allo stato delleinvest igaz ion i , r i scont r i su l contenuto de l le captaz ion i (qua l i ,esemplificativamente: estrapolazione delle immagini di videosorveglianza osatellitari onde procedere all’eventuale identificazione degli indagati; in casopositivo, successive rilevazioni e comparazioni antropometriche; tracciamento egeolocalizzazione dei veicoli – moto ed auto – in uso degli indagati ed eventualeestrapolazione dei dati GPS ove disponibili; estrazione dei data positioning esuccessiva mappatura del traffico telefonico dei cellulari in uso agli indagati e alRizzo; identificazione dell’abitazione da cui sarebbero usciti i sicari; successivorilevamento della distanza metrica tra detta abitazione e il luogo dell’agguato,con rilevazione dei tempi di percorrenza e verifica di compatibilità dellatempistica di rientro come attestata dalle captazioni; perquisizione ed ispezionedomiciliare e dei veicoli funzionali al rilevamento di tracce, biologiche o di altranatura, attestanti la presenza degli indagati e l’effettivo utilizzo del mezzo dilocomozione; annotazioni di p.g. circa l’avvistamento degli indagati in loco).Al riguardo, il Tribunale distrettuale, senza pronunciarsi esplicitamente sucosa sia accaduto in quei due minuti, nell’impugnata ordinanza lascia intendereche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo essere usciti in strada (il che – secondo il Collegiocautelare – già avrebbe integrato il tentativo punibile), si sarebbero accorti (osarebbero stati avvertiti) della massiccia presenza delle Forze di polizia esarebbero tornati subito indietro. Ad avviso del Riesame, il fatto che un minutodopo la chiamata del [OSCURATO:PERSONA], alle 22.07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero dinuovo assieme non smentirebbe il tenore dell’informazione resa in precedenzadal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] (“vedi che sono scesi”) e pertanto, «non costituisce unriscontro all’assunto difensivo che tutti e tre non intendessero eseguire l’agguatoe fingessero di assecondare il loro dominus» (pagg. 9-10 ord. imp.); «[è] infattiverosimile che il terzetto si fosse rapidamente ricomposto perché i due killererano ancora a brevissima distanza da luogo in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 10ord. imp.).Ma proprio in quest’ultimo passaggio si annida la debolezza (recte:l’apparenza) e l’assertività della motivazione dell’ordinanza impugnata tale dainficiarne, irrimediabilmente, la tenuta complessiva in termini di logicainferenziale, di cui il Tribunale ha fatto mal governo, rifugiandosi oltretutto in unatautologica conclusione logistica («…a brevissima distanza») del tutto estraneaalle risultanze d’indagine (dalle quali non affiora alcuna mappatura dei luoghi,neppure identificati a livello toponomastico).2.3.5.1. Al riguardo occorre rilevare – e ribadire – come nella valutazioneprobatoria giudiziaria, così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogniprocedimento di accertamento (scientifico, storico, ecc.), sia corretto e legittimofare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza; è tuttavianecessario – affinché il giudizio di verosimiglianza sia logicamente egiuridicamente accettabile – che si possa escludere plausibilmente ognialternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4,n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; conf. Sez. 6, n. 49029 del22/10/2014, Leone e altri, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep.2012, Brancucci, Rv. 252066-01); in caso contrario, il dato “verosimile” si ponecome mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti agli atti(Sez. 6, n. 15987 del 9/04/2009, Massimino; Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004,dep. 2005, P.G. in proc. Sala e altri, Rv. 230873-01).Allorché viene offerto di provare che ciò che appare simile al vero contrastacon il reale accadimento, quando cioè venga dedotta una prova avente adoggetto proprio la falsificazione/validazione, nel caso concreto, della massima diesperienza, la mancata ammissione della prova non consente di ritenerelogicamente per vero ciò che appare solo verosimile (già Sez. 6, n. 4668 del28/03/1995, Layne ed altri, Rv. 201152-01).2.3.5.2. Orbene, osserva questa Corte che il Tribunale del riesame,trovandosi a decidere su un corredo investigativo (nella specie esclusivamenteintercettativo) identico a quello già vagliato in senso opposto dal primo giudicedella cautela, per giustificare in modo logico, esaustivo, non apparente econforme alla giurisprudenza in tema di appello cautelare (v. retro § 1.2.5.) taleapodittica affermazione sulla rapida ricomposizione del terzetto e sullabrevissima distanza dei killer avrebbe dovuto essere in possesso di dati dicarattere investigativo o documentale, quali: a) l’individuazione del luogo (allostato non identificato dalla Procura) dal quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero partiti;b) l’individuazione del sito di destinazione (in tesi d’accusa, il circolo di biliardonel quartiere “Salinelle” dove stazionava il [OSCURATO:PERSONA], come avvistato dalla p.g.); c)la distanza tra i due luoghi (allo stato non quantificata dalla Procura); d) il tempodi percorrenza in moto (allo stato non calcolato dalla Procura).Solo se in possesso di tali dati obiettivi suffraganti l’asserita – ma nonspiegata – estrema vicinanza («a brevissima distanza») tra il luogo dellapresunta partenza dei sicari e quello di stazionamento della vittima (e delle Forzedell’ordine sopraggiunte) il Tribunale distrettuale avrebbe potuto plausibilmenteaffermare – senza incappare nella petizione di principio e, quindi, nel vizio dimotivazione apparente – che, sotto il profilo fattuale, fosse sufficiente un minuto(che è esattamente il tempo intercorso tra la telefonata di [OSCURATO:PERSONA] e il“ricongiungimento” dei tre protagonisti) perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si bloccasseroin itinere e tornassero alla base e che, sotto il profilo giuridico, fossero sufficientidue minuti (che è esattamente la durata dell’uscita rilevata dal Tribunale) perritenere già configurabile il tentativo punibile.Di tali dati oggettivi – osserva questa Corte – non v’è alcuna traccianell’impugnata ordinanza (né avrebbe potuto esserci, in rilevato difetto diriscontri investigativi del contenuto delle conversazioni intercettate), la quale,dunque, rivela un iter concettuale che resta monco e che non si confronta conquello dell’opposta decisione liberatoria del GIP, nei termini rigorosamenterichiesti dalla suesposta giurisprudenza di legittimità cui questa Corte intendeconformarsi (v. retro § 1.2.5.).A questa stregua, le conclusioni – fattuali prima che giuridiche – cui è giuntoil Tribunale distrettuale circa l’intrapresa fase esecutiva da parte dei presuntisicari («perché, avuto riguardo alla peculiare tipologia del reato che dovevaessere commesso, ossia un agguato mortale a colpi di arma da fuoco sullapubblica via, a bordo di una moto, in danno di una vittima che le forze dell’ordineconformemente a quanto indicato dal [OSCURATO:PERSONA] […], non erano richieste ulteriorisoltanto rapidamente irrompere sul luogo del delitto, sparare a bruciapeloall’indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] e dileguarsi»: pag. 10 ord. imp.), rivelano la complessivafragilità e assertività dell’impianto motivazionale, frutto di un ragionamentocongetturale, avendo assunto come dato certo un aspetto fattuale – decisivo(perché, ai fini della gravità indiziaria, segnerebbe l’inizio dell’azione punibile exart. 56 cod. pen.) – già escluso dal primo giudice e che, a tutto voler concedere,era dubbio, così privando l’avversato provvedimento di quella necessaria linearitàdimostrativa e di quell’articolato confronto critico che avrebbero potutogiustificare un così drastico superamento della motivazione genetica ed assolvereai richiesti obblighi di motivazione vincolata ex art. 292 cod. proc. pen. che lalegge processuale pone a carico (tanto del primo giudice della cautela nel caso diaccoglimento della domanda cautelare quanto, allo stesso modo, anche) delgiudice dell’impugnazione nel caso di accoglimento dell’appello cautelare delPubblico Ministero (cfr. Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula ealtri, in motiv. § 5).2.4. L’ordinanza impugnata è viziata anche sotto altro correlato profilomotivazionale – specificamente rilevato dal Procuratore generale - che lambisceil travisamento (per omissione) del dato probatorio. Invero, al cospetto di unaprovvista indiziaria basata – allo stato – esclusivamente sulle risultanzeintercettative, il Tribunale non ha adeguatamente chiarito quale valenza e qualiricadute abbia, in termini di coerenza logica complessiva, la versione “di comodo”che, circa un’ora dopo, alle 23:03, [OSCURATO:PERSONA] «al fine di difendere il suo orgogliocriminale» (pag. 8 ord. imp.) imponeva al [OSCURATO:PERSONA] di riferire a [OSCURATO:PERSONA] «che sierano comunque recati assieme sul luogo dell’agguato» (pag. 8 ord. imp. sullalettura del dato captativo delle precedenti ore 22:05 e 22:07).Il Tribunale non ha speso alcuna argomentazione a sostegno delle ragioniper cui non possa avvalorarsi la tesi alternativa che esclude che i presunti sicarisiano usciti per perpetrare l’agguato.Sussiste, pertanto, l’evidenziato vizio motivazionale dell’impugnataordinanza, per aver scelto acriticamente una delle possibili letture dal datointercettativo delle ore 22:05 – quella dell’effettiva uscita per porre in esserel’agguato mortale – senza porla in coerenza logica con le ulteriori circostanzeemerse dal dato medesimo e, così, sviluppando una più ampia ricostruzione dellavicenda fattuale evidentemente illogica e (parzialmente) travisata, traendoproprio da tali assunti ipotetici il presupposto per sostenere, in accoglimentodell’appello del Pubblico Ministero, la gravità indiziaria a carico del ricorrente masenza confrontarsi criticamente con la riformata decisione liberatoria del primogiudice.Invero, fermo il principio giurisprudenziale – come autorevolmente statuitodal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715-01) – secondo il quale l’interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni e del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati,anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessaall’esclusiva valutazione del giudice di merito (principio ripreso e confermato, exmultis, da Sez. 6, n. 25745 del 30/4/2025, Arcari, non mass.; Sez. 3, n. 24318del 18/3/2025, Bondì e altri, non mass.; Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, L., Rv.286599-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2,n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01), con la conseguenza che, in sede dilegittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato diun’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto inpresenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice dimerito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempreche la difformità risulti decisiva e incontestabile (da ultimo, Sez. 1, n. 15308 del19/02/2026, Morabito, Rv. 289823-01; conf. Sez. 3, n. 29940 del 11/3/2025,Bernabò e altri, non mass.; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv.259516-01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190-01; Sez. 2, n.38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994-01), nella specie affiora propriosiffatto travisamento del dato intercettativo, apprezzabile ictu oculi, nei terminidi omessa e non completa valutazione critica dell’intero compendio captativo.3. In conclusione, sussiste il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,in quanto il controllo sulla logicità e coerenza della motivazione dell’avversatadecisione che compete a questa Corte relativamente alla verificazione dell’avviodell’azione esecutiva – da sussumere successivamente, se ritenuta dimostrata intermini di gravità indiziaria, sotto l’art. 56 cod. pen. in riferimento agli artt. 110 e575 cod. pen. – deve essere rivolto ad appurare se il giudice dell’appellocautelare abbia indicato le ragioni del convincimento che si è formato e se questesiano plausibili, cioè fondate sull’intero materiale probatorio disponibile, in modoche le conclusioni, agli effetti (allo stato) della gravità indiziaria richiesta dall’art.273 cod. proc. pen., risultino il frutto di sillogismi logici; invece, nell’ordinanzaimpugnata le conclusioni, interferenti con i presupposti della opposta valutazioneadottata dal primo giudice sulla base del medesimo compendio probatorio,appaiono fondate su dati non certi o, comunque, non adeguatamente dimostrati,e su un esame parziale e tutt’altro che obbligato del dato intercettativo, frutto diun ragionamento congetturale.Il libero convincimento del giudice dell’appello cautelare, nel tessutomotivazionale di riforma del decisum liberatorio di prime cure, non risultagiustificato da una motivazione articolata, coerente ed immune dai denunciativizi, perché gli elementi indiziari, per come rappresentati, non appaionoconcludenti ed univoci ed anzi consentono una ricostruzione alternativa dei fatti,come offerta dal primo giudice della cautela con argomenti con i quali il Tribunaledell’appello de libertate non si è confrontato criticamente, sicché deve escludersiche il giudizio di gravità indiziaria espresso nell’impugnata ordinanza possaqualificarsi come logico, e corretto, giacché converge verso un risultato che nonè contrassegnato da coerenza e ragionevolezza.In altri termini, le mere congetture affermate dal Tribunale circa l’avvio dellafase esecutiva apprezzabile agli effetti degli artt. 56 cod. pen. e 273 cod. proc.pen. – tratte dal medesimo corredo intercettativo valutato in senso oppostonell’ordinanza genetica – non appaiono sufficienti a dimostrare, allo stato delleacquisizioni (e fatti salvi i futuri apporti investigativi e del merito), la gravitàindiziaria del delitto tentato concorsuale in contestazione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone pertantol’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame diLecce per nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nelrispetto dei principi di diritto sopra enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale delriesame di Lecce.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]