CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 05728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Mazzini n. 27. Controricorrente avverso la sentenza n. 349 della Corte di appello di Bari, depositata il 12. 2. 2019; udita la relazione della causa svolta dal cons. [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 24. 1. 2022. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 R.G. N. 16389/2019. Numero registro generale 16389/2019 Numero sezionale 153/2022 Fatti di causa e ragioni della decisioneNumero di raccolta generale 5728/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Con sentenza n. 349 del 12. 2. 2019 la Corte di appello di Bari, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 18451 del 2014, confermò la decisione di primo grado che aveva dichiarato risolto, per colpa di [OSCURATO:PERSONA], il contratto con cui questo aveva ceduto in permuta a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], una ruspa cingolata a parziale pagamento di altro macchinario, condannando il convenuto Lagreca al pagamento dell’importo di euro 49.166,70. Con la medesima sentenza la Corte di appello dichiarò inammissibile la costituzione nel giudizio di rinvio della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C., rilevando che detta società non era stata evocata in giudizio con l’atto di riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], e che la sua partecipazione, che qualificò come intervento volontario, non era consentita nel giudizio di rinvio, disattendendo le eccezioni da essa sollevate di nullità dell’atto di riassunzione per incertezza dei soggetti convenuti e di difetto di legittimazione passiva. Per la cassazione di questa decisione, notificata il 21. 3. 2019, ricorre, con atto notificato il 17. 5. 2019, la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 163, comma 3 n. 2, cod. proc. civ., censurando la decisione impugnata per avere respinto l’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio, seguìto alla cassazione della decisione di appello, per indeterminatezza dei soggetti convenuti, assumendo che, contrariamente a quanto in essa ritenuto, l’atto risultava destinato anche nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e che esso avrebbe dovuto essere comunque dichiarato nullo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere questi deceduto prima della sua notificazione. La ricorrente denunzia altresì violazione e falsa applicazione dell’art. 392, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, per avere la Corte di appello ritenuto valida la notifica dell’atto di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 R.G. N. 16389/2019. Numero registro generale 16389/2019 Numero sezionale 153/2022 riassunzione a [OSCURATO:PERSONA] fatta presso lo studio del suo difensore, Numero di raccolta generale 5728/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 mentre avrebbe dovuto essere effettuata alla parte personalmente. Si assume, infine, che la sentenza ha una motivazione perplessa ed incomprensibile, richiamando, a proposito della posizione della società odierna ricorrente, ora la disciplina in materia di successione particolare nel processo, ora quella in materia di successione a titolo universale. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, e 394, comma 2, cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia sancito in motivazione il verificarsi della successione a titolo particolare della società [OSCURATO:SOCIETA] alla ditta Lagreca, per avere questi conferito alla prima la sua azienda, richiamando erroneamente la sentenza n. 18451 del 2014 della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla controparte nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], per non avere essa partecipato al giudizio di merito, svoltosi esclusivamente tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Lagreca. Il mezzo censura altresì l’affermazione della sentenza impugnata per avere riconosciuto esistente una situazione successoria tra Lagreca e la società [OSCURATO:SOCIETA], deducendo la violazione dell’art. 24, comma 2, Cost., per avere formulato tale accertamento pur dichiarando inammissibile la costituzione in giudizio di quest’ultima, degli artt. 2558 e 2560 cod. civ., per insussistenza dei relativi presupposti, dell’art. 2697 cod. civ., per difetto di prova, e dell’art.112 cod. proc. civ., per avere qualificato la sua partecipazione in giudizio come intervento volontario, laddove essa si era costituita al solo fine di ribadire la propria estraneità al rapporto in essere tra le altre parti. I motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili. Va premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la costituzione nel giudizio di rinvio della odierna società ricorrente sulla base del duplice rilievo che essa non era stata evocata in causa dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riassunto il giudizio esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], originario convenuto, e che, di conseguenza, la sua partecipazione era da qualificarsi come intervento volontario, non ammissibile nel giudizio di rinvio. Ha per l’effetto disatteso, ma sostanzialmente dichiarato assorbita, l’eccezione F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 R.G. N. 16389/2019. Numero registro generale 16389/2019 Numero sezionale 153/2022 della parte di difetto di legittimazione passiva. Già in precedenza, inoltre, Numero di raccolta generale 5728/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 questa Corte, con la sentenza n. 18451 del 2014, che aveva cassato la decisione di appello, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti ( anche ) della società [OSCURATO:SOCIETA], rilevando che la stessa non aveva partecipato ai precedenti gradi di merito e non era indicata come successore a titolo universale del convenuto Lagreca, riconoscendo quindi sostanzialmente il suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio. Tanto premesso e precisato, deve ritenersi assorbente, rispetto alle censure sollevate nel ricorso, la statuizione della decisione impugnata che ha ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio della società [OSCURATO:SOCIETA], che si traduce, in ragione della motivazione espressa sul punto, in una pronuncia dichiarativa del difetto di legittimazione processuale della parte stessa. La considerazione che la Corte abbia ritenuto tale partecipazione, una volta affermato che l’atto di riassunzione non la evocava in giudizio, come di fatto frutto di una scelta della parte stessa, qualificandola come intervento volontaria, dichiarandolo quindi inammissibile, non appare in tale contesto assumere autonomo rilievo, non rinvenendosi in capo alla ricorrente un autonomo e distinto interesse a modificare tale statuizione, se si tiene conto che la parte aveva eccepito nel giudizio di rinvio proprio il suo difetto di legittimazione passiva e quindi la propria estraneità all’oggetto del contendere, avendo potuto la qualificazione di interventore qui contestata esercitare un qualche effetto soltanto sulla regolamentazione delle spese di giudizio, che il giudice a quo ha compensato, ma la cui statuizione non è stata investita da censure. Non è ravvisabile pertanto un interesse della società ricorrente alla cassazione della decisione, che l’ha di fatto estromessa dal giudizio. Ne discende anche l’inammissibilità dei motivi che interessano la posizione del convenuto Lagreca, che la parte ricorrente, difettando di legittimazione ad processum, non ha titolo per sollevare. Allo stesso modo la censura di nullità dell’atto di riassunzione per indeterminatezza dei soggetti convenuti sconta il F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 16389/2019 R.G. N. 16389/2019. Numero sezionale 153/2022 Numero di raccolta generale 5728/2022 rilievo del difetto di interesse a sollevarla, a fronte di una statuizione che ha Data pubblicazione 22/02/2022 affermato che la società non era destinataria dell’atto. Con riferimento, invece, alla posizione di successore a titolo particolare del convenuto Lagreca, che sembra attribuita dalla Corte di appello alla società [OSCURATO:SOCIETA], si osserva che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che tale qualificazione è ricondotta alla prospettazione contenuta nell’atto di riassunzione, cioè a deduzioni di parte, che la stessa Corte ha ritenuto non conferenti, ma non risulta oggetto di accertamento della Corte, che non avrebbe potuto ad ogni modo condurre nel momento in cui dichiarava non ammissibile la presenza di detta parte in giudizio. In questo senso va anche letto il richiamo in sentenza all’art. 111 cod. proc. civ., che regola la successione a titolo particolare del diritto controverso nel processo, utilizzato al fine di spiegare i riferimenti contenuti nell’atto di riassunzione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Ne consegue che anche sotto tale profilo il ricorso non appare sorretto da interesse, investendo passi della decisione cui non può attribuirsi efficacia di accertamento e quindi non suscettibili di passare in giudicato. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 16389/2019 R.G. N. 16389/2019. Numero sezionale 153/2022 Numero di raccolta generale 5728/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8