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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37549/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono vizi di motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti, preclusa in questa sede; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 ove si dà atto che la prospettazione alternativa risultava smentita dagli accertamenti svolti dagli operanti, dai quali risultava che, contrariamente a quanto comunicato prima e dopo il rientro nell'abitazione, l'imputato non si era mai recato né presso la Guardia medica né al pronto soccorso né aveva indicato un diverso presidio sanitario al fine di consentire la verifica); ritenuto che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stato dedotto in appello, pur essendo la norma in vigore dal 2015, e pertanto, non proponibile per la prima volta in questa sede (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773, secondo la quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque, sulla relativa causa di esclusione della punibilità; conformi Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglie estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono vizi di motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti, preclusa in questa sede; considerato, inoltre, che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 ove si dà atto che la prospettazione alternativa risultava smentita dagli accertamenti svolti dagli operanti, dai quali risultava che, contrariamente a quanto comunicato prima e dopo il rientro nell'abitazione, l'imputato non si era mai recato né presso la Guardia medica né al pronto soccorso né aveva indicato un diverso presidio sanitario al fine di consentire la verifica); ritenuto che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stato dedotto in appello, pur essendo la norma in vigore dal 2015, e pertanto, non proponibile per la prima volta in questa sede (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773, secondo la quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque, sulla relativa causa di esclusione della punibilità; conformi Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglie estensore I
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