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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 17401/2022

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Cerj-L.

I <C) SENTENZA sul ricorso 24445-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; •••• - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E CLAUDIO, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1127/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciando sull'opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ha, tra l'altro, dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'illeggibilità della sottoscrizione apposta sulla procura difensiva a margine del ricorso introduttivo dall'asserito rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che l'aveva proposto.

1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: - la sottoscrizione apposta in calce alla procura fosse obiettivamente illeggibile, non risultando dal contesto dell'atto il nome del soggetto che l'aveva apposta e neppure l'indicazione della funzione e della carica che, per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese, ne rendesse identificabile il titolare, a fronte del mero richiamo alla qualità di legale rappresentante o del riferimento, ancor più generico, nell'intestazione del ricorso, ai legali rappresentanti, senza alcun'altra aggiunta; - la nullità della procura era stata tempestivamente eccepita dall'opponente e non era stata sanata dalla società opposta nel primo atto successivo utile, e cioè nella comparsa di risposta, nella quale non v'era stata alcuna indicazione del nome dell'autore della firma illeggibile; - la nullità della procura aveva determinato la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, non più sanabile ed impeditiva di una pronuncia sul merito della domanda, anche se la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era costituita regolarmente, con procura a margine della comparsa di risposta anch'essa nulla per illeggibilità della firma ma, a fronte di ulteriore tempestiva eccezione dell'opponente, sanata con l'indicazione successiva del nominativo.

Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello sostenendo, innanzitutto, che: - il sottoscrittore della procura era sempre stato sin dall'origine qualificato come legale rappresentante della società ricorrente; - nessuna contestazione in ordine a siffatta qualifica era mai stata introdotta da parte della società debitrice; - nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo, [OSCURATO:PERSONA] era sempre stato indicato quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

2.2. L'appellante, inoltre, ha rilevato che, quand'anche la sottoscrizione fosse stata illeggibile, il tribunale avrebbe dovuto ritenere che l'eventuale nullità relativa era stata superata dalla società istante mediante l'integrazione dell'atto iniziale con la notizia dell'autore della firma fornita con la memoria del 4/7/2006, nella quale era stato precisato che il nominativo del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittore degli "atti de quibus", era [OSCURATO:PERSONA], titolare della qualifica di presidente del consiglio di amministrazione così come risultante dal registro delle imprese.

2.3. L'appellante, infine, ha dedotto che l'opponente non aveva assolto all'onere, che grava sulla parte che contesta i poteri, di allegare e provare l'inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati.

3.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello.

3.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che l'appellante non aveva contestato la statuizione con la quale il tribunale aveva ritenuto che la sottoscrizione apposta in calce alla procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato della [OSCURATO:PERSONA] era obiettivamente illeggibile e che aveva in concreto determinato la nullità relativa della procura difensiva, ha ritenuto: - innanzitutto, la genericità Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 dell'argomento secondo cui il sottoscrittore della procura sarebbe stato fin dall'origine qualificato come legale rappresentante della società ricorrente, in quanto privo del riferimento all'atto nel quale tale qualificazione sarebbe stata espressa; - in secondo luogo, la mancanza degli elementi idonei a surrogare l'illeggibilità della firma, "costituiti dalla presenza del nome del sottoscrittore nel testo della procura stessa o dalla certificazione di autografia resa dal difensore, ovvero nel testo dell'atto, o dal fatto che il nome del sottoscrittore sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese".

Né può ritenersi sostitutiva di tali condizioni la presunta omessa contestazione da parte dell'opponente in ordine a siffatta qualifica, anche perché la contestazione della qualifica presuppone la conoscenza dell'identità del soggetto che ha sottoscritto la procura.

E neppure, ha concluso la corte, può rilevare il riferimento al nominativo del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] quale sottoscrittore, contenuto nella memoria in data 4/7/2006, poiché, non essendo la prima difesa a norma dell'art. 157 c.p.c., si è trattato di un'integrazione tardiva che non ha determinato la sanatoria della nullità della procura.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 18/10/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello.

4.2. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito con controricorso.

4.3. Il pubblico ministero, con le conclusioni scritte depositate in data 4/11/2021 e ribadite il 9/3/2022, ha Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

4.4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha confermato la statuizione del tribunale in ordine alla nullità della procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo per effetto dell'illeggibilità della sottoscrizione apposta dal conferente e della mancata sanatoria della stessa.

Così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello non ha considerato che, come dedotto nell'atto d'appello, nel ricorso per decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] era stato sin dall'origine indicato quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].

5.2. D'altra parte, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado del 5/10/2005, la Verbano si è costituita con una nuova procura recante identica firma che il difensore ha certificato come apposta dal legale rappresentante della società.

5.3. Con la comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 3-4/7/2006, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la firma apposta alla procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], allora presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], al quale spetta, in base alle risultanze del registro delle imprese, la firma sociale.

6.1. Il motivo è infondato.

La corte d'appello, infatti, a fronte della incontestata mancanza di una sottoscrizione leggibile in calce alla procura ad litem rilasciata per la Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 proposizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del ricorso per decreto ingiuntivo, ha ritenuto che: - innanzitutto, mancavano tutti gli elementi sostitutivi di tale carenza, "costituiti dalla presenza del nome del sottoscrittore nel testo della procura stessa o dalla certificazione di autografia resa dal difensore, ovvero nel testo dell'atto, o dal fatto che il nome del sottoscrittore sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese"; - in secondo luogo, non rilevava il riferimento, quale sottoscrittore, al nominativo del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], contenuto nella memoria del 4/7/2006, poiché, non essendo la prima difesa (successiva all'eccezione di nullità sollevata dall'opponente) a norma dell'art. 157 c.p.c., si è trattato di un'integrazione tardiva che non ha determinato la sanatoria della nullità della procura.

6.2. La sentenza impugnata, così giudicando, si è senz'altro attenuta ai principi ripetutamente affermati in sede di legittimità, secondo cui, in effetti, la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese (come la Corte, in ragione della natura processuale del vizio lamentato, ha direttamente riscontrato), è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ai sensi dell'art. 157, comma 2°, Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 7 c.p.c., onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede (Cass.

SU n. 25036 del 2013; Cass. n. 16634 del 2017).

6.3. Invero, l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ovvero quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese: in assenza di tali condizioni e in difetto di menzione di alcuna funzione o carica specifica, allegandosi, come nel caso in esame, genericamente la qualità di legale rappresentante della società ricorrente, si determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art.157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile, sicché, ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica l'invalidità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui accede (Cass.

SU n. 4810 del 2005; in seguito, Cass. n. 14190 del 2011; Cass. n. 4199 del 2012; Cass. n. 21205 del 2013; Cass. n. 7179 del 2015; Cass.

Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 n. 16634 del 2017; Cass. n. 28203 del 2018; Cass. n. 8930 del 2019).

6.4. Si è, del resto, anche affermato che la certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore: in difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche alíunde) dell'effettiva titolarità dei poteri spesi sicché, quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura (Cass. n. 7765 del 2021; Cass. n. 13018 del 2006).

6.5. D'altra parte, nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura ad litem di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile (Cass. n. 22564 del 2020).

7. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

9. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 7.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cerj-L. I <C) SENTENZA sul ricorso 24445-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; •••• - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E CLAUDIO, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1127/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciando sull'opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ha, tra l'altro, dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'illeggibilità della sottoscrizione apposta sulla procura difensiva a margine del ricorso introduttivo dall'asserito rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che l'aveva proposto. 1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: - la sottoscrizione apposta in calce alla procura fosse obiettivamente illeggibile, non risultando dal contesto dell'atto il nome del soggetto che l'aveva apposta e neppure l'indicazione della funzione e della carica che, per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese, ne rendesse identificabile il titolare, a fronte del mero richiamo alla qualità di legale rappresentante o del riferimento, ancor più generico, nell'intestazione del ricorso, ai legali rappresentanti, senza alcun'altra aggiunta; - la nullità della procura era stata tempestivamente eccepita dall'opponente e non era stata sanata dalla società opposta nel primo atto successivo utile, e cioè nella comparsa di risposta, nella quale non v'era stata alcuna indicazione del nome dell'autore della firma illeggibile; - la nullità della procura aveva determinato la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, non più sanabile ed impeditiva di una pronuncia sul merito della domanda, anche se la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era costituita regolarmente, con procura a margine della comparsa di risposta anch'essa nulla per illeggibilità della firma ma, a fronte di ulteriore tempestiva eccezione dell'opponente, sanata con l'indicazione successiva del nominativo. Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello sostenendo, innanzitutto, che: - il sottoscrittore della procura era sempre stato sin dall'origine qualificato come legale rappresentante della società ricorrente; - nessuna contestazione in ordine a siffatta qualifica era mai stata introdotta da parte della società debitrice; - nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo, [OSCURATO:PERSONA] era sempre stato indicato quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2.2. L'appellante, inoltre, ha rilevato che, quand'anche la sottoscrizione fosse stata illeggibile, il tribunale avrebbe dovuto ritenere che l'eventuale nullità relativa era stata superata dalla società istante mediante l'integrazione dell'atto iniziale con la notizia dell'autore della firma fornita con la memoria del 4/7/2006, nella quale era stato precisato che il nominativo del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], sottoscrittore degli "atti de quibus", era [OSCURATO:PERSONA], titolare della qualifica di presidente del consiglio di amministrazione così come risultante dal registro delle imprese. 2.3. L'appellante, infine, ha dedotto che l'opponente non aveva assolto all'onere, che grava sulla parte che contesta i poteri, di allegare e provare l'inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati. 3.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. 3.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che l'appellante non aveva contestato la statuizione con la quale il tribunale aveva ritenuto che la sottoscrizione apposta in calce alla procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato della [OSCURATO:PERSONA] era obiettivamente illeggibile e che aveva in concreto determinato la nullità relativa della procura difensiva, ha ritenuto: - innanzitutto, la genericità Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 dell'argomento secondo cui il sottoscrittore della procura sarebbe stato fin dall'origine qualificato come legale rappresentante della società ricorrente, in quanto privo del riferimento all'atto nel quale tale qualificazione sarebbe stata espressa; - in secondo luogo, la mancanza degli elementi idonei a surrogare l'illeggibilità della firma, "costituiti dalla presenza del nome del sottoscrittore nel testo della procura stessa o dalla certificazione di autografia resa dal difensore, ovvero nel testo dell'atto, o dal fatto che il nome del sottoscrittore sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese". Né può ritenersi sostitutiva di tali condizioni la presunta omessa contestazione da parte dell'opponente in ordine a siffatta qualifica, anche perché la contestazione della qualifica presuppone la conoscenza dell'identità del soggetto che ha sottoscritto la procura. E neppure, ha concluso la corte, può rilevare il riferimento al nominativo del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] quale sottoscrittore, contenuto nella memoria in data 4/7/2006, poiché, non essendo la prima difesa a norma dell'art. 157 c.p.c., si è trattato di un'integrazione tardiva che non ha determinato la sanatoria della nullità della procura. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 18/10/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito con controricorso. 4.3. Il pubblico ministero, con le conclusioni scritte depositate in data 4/11/2021 e ribadite il 9/3/2022, ha Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 4.4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha confermato la statuizione del tribunale in ordine alla nullità della procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo per effetto dell'illeggibilità della sottoscrizione apposta dal conferente e della mancata sanatoria della stessa. Così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello non ha considerato che, come dedotto nell'atto d'appello, nel ricorso per decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] era stato sin dall'origine indicato quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. D'altra parte, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado del 5/10/2005, la Verbano si è costituita con una nuova procura recante identica firma che il difensore ha certificato come apposta dal legale rappresentante della società. 5.3. Con la comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 3-4/7/2006, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la firma apposta alla procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], allora presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], al quale spetta, in base alle risultanze del registro delle imprese, la firma sociale. 6.1. Il motivo è infondato. La corte d'appello, infatti, a fronte della incontestata mancanza di una sottoscrizione leggibile in calce alla procura ad litem rilasciata per la Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 proposizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del ricorso per decreto ingiuntivo, ha ritenuto che: - innanzitutto, mancavano tutti gli elementi sostitutivi di tale carenza, "costituiti dalla presenza del nome del sottoscrittore nel testo della procura stessa o dalla certificazione di autografia resa dal difensore, ovvero nel testo dell'atto, o dal fatto che il nome del sottoscrittore sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese"; - in secondo luogo, non rilevava il riferimento, quale sottoscrittore, al nominativo del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], contenuto nella memoria del 4/7/2006, poiché, non essendo la prima difesa (successiva all'eccezione di nullità sollevata dall'opponente) a norma dell'art. 157 c.p.c., si è trattato di un'integrazione tardiva che non ha determinato la sanatoria della nullità della procura. 6.2. La sentenza impugnata, così giudicando, si è senz'altro attenuta ai principi ripetutamente affermati in sede di legittimità, secondo cui, in effetti, la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese (come la Corte, in ragione della natura processuale del vizio lamentato, ha direttamente riscontrato), è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ai sensi dell'art. 157, comma 2°, Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 7 c.p.c., onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede (Cass. SU n. 25036 del 2013; Cass. n. 16634 del 2017). 6.3. Invero, l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ovvero quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese: in assenza di tali condizioni e in difetto di menzione di alcuna funzione o carica specifica, allegandosi, come nel caso in esame, genericamente la qualità di legale rappresentante della società ricorrente, si determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art.157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile, sicché, ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica l'invalidità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui accede (Cass. SU n. 4810 del 2005; in seguito, Cass. n. 14190 del 2011; Cass. n. 4199 del 2012; Cass. n. 21205 del 2013; Cass. n. 7179 del 2015; Cass. Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 n. 16634 del 2017; Cass. n. 28203 del 2018; Cass. n. 8930 del 2019). 6.4. Si è, del resto, anche affermato che la certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore: in difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche alíunde) dell'effettiva titolarità dei poteri spesi sicché, quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura (Cass. n. 7765 del 2021; Cass. n. 13018 del 2006). 6.5. D'altra parte, nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura ad litem di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile (Cass. n. 22564 del 2020). 7. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 9. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 7.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre Ric. 2016 n. 24445, Sez. 2, PU del 13 aprile 2022 accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso
Decreto Cassazione n. 17401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris