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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:T:2025:634
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 25 giugno 2025 ( * ) « Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Deduzione della rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo – Rimborso parziale dell’importo della rivalutazione – Diritto di proprietà – Eccezione di illegittimità » Nella causa T‑495/24, FG, rappresentato da M. Velardo, avvocata, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Baeckelmans e C. Molinari, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), giudici, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, FG, chiede l’annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 28 settembre 2023, recante conferma del trasferimento al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE») dei suoi diritti a pensione maturati prima che entrasse al servizio dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] gli ha negato il rimborso della somma di EUR 32 723,22.

Fatti 2 Il ricorrente è funzionario presso la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il 3 gennaio 2022, il ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati prima che entrasse al servizio dell’Unione presso il regime pensionistico italiano, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Italia), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). 4 Il 10 gennaio 2022, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’INPS di determinare l’importo del capitale che rappresentava i diritti a pensione maturati dal ricorrente presso il regime pensionistico italiano prima che entrasse al servizio dell’Unione (in prosieguo: il «capitale trasferibile») al 3 gennaio 2022, data in cui la domanda di trasferimento è stata registrata dal PMO. 5 Con nota del 17 agosto 2022, l’INPS ha fissato l’importo del capitale trasferibile in EUR 860 608,97. 6 Con decisione del 6 settembre 2022, il PMO ha proposto al ricorrente un calcolo provvisorio delle annualità accreditabili a titolo di capitale trasferibile comunicato dall’INPS. 7 Dal calcolo allegato alla decisione del 6 settembre 2022 risulta che l’importo del capitale trasferibile di EUR 860 608,97 corrispondeva ad un accredito teorico di annualità in seno al RPIUE di 37 anni, 1 mese e 9 giorni, ma che il numero di annualità che potevano essere accreditate doveva essere limitato a 30 anni, 5 mesi e 5 giorni, ossia la durata effettiva del periodo di contribuzione del ricorrente nel regime pensionistico italiano.

La parte di tale capitale trasferibile che poteva essere accreditata in annualità ammontava a EUR 705 731,57, mentre l’eccedenza di questo stesso capitale che doveva essere rimborsata al ricorrente era di EUR 154 877,40. 8 Il ricorrente ha accettato la proposta del PMO lo stesso giorno. 9 Il 19 aprile 2023, l’INPS ha adottato una decisione con la quale ha ordinato il pagamento al PMO di una somma di EUR 893 332,19 a titolo del trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente dal regime pensionistico italiano al RPIUE (in prosieguo: il «capitale trasferito»).

Tale somma era composta, da un lato, dall’importo del capitale trasferibile fissato dalla nota del 17 agosto 2022, ossia EUR 860 608,97, e, dall’altro, dagli interessi di attualizzazione calcolati dall’INPS su tale capitale tra il 10 gennaio 2022 e il 30 aprile 2023 al tasso d’interesse annuo del 2,9%.

L’applicazione di tale tasso al capitale trasferibile ha dato luogo ad interessi di attualizzazione pari a EUR 32 723,22. 10 Tale importo di EUR 32 723,22 corrisponde alla «rivalutazione del capitale [trasferibile] tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo» prevista dall’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VIII dello Statuto. 11 L’INPS ha trasferito la somma di EUR 893 332,19 alla [OSCURATO:PERSONA] l’11 maggio 2023. 12 Con la decisione impugnata, il PMO, in primo luogo, ha confermato il calcolo contenuto nella decisione del 6 settembre 2022 relativo al numero di annualità che potevano essere accreditate a titolo del RPIUE e all’importo del capitale trasferibile da rimborsare al ricorrente, ossia EUR 154 877,40.

In secondo luogo, ha aggiunto a tale importo interessi di attualizzazione pari a EUR 5 888,95, calcolati tra la data di registrazione della domanda di trasferimento, ossia il 3 gennaio 2022, e la data del trasferimento di tali diritti dall’INPS al PMO, ossia l’11 maggio 2023.

Il totale risultante dalla somma di tali due importi ammontava a EUR 160 766,35.

In terzo luogo, il PMO ha aggiunto a tale somma un importo di EUR 1 642,39 corrispondente agli interessi composti ulteriori calcolati sulla base di un tasso annuo del 2,9% tra detta data di trasferimento e la data effettiva di versamento al ricorrente, prevista per il 18 ottobre 2023.

Il PMO ha quindi fissato in EUR 162 408,74 la somma da pagare al ricorrente. 13 Il 27 dicembre 2023, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione impugnata, nella misura in cui, con quest’ultima, il PMO gli ha negato il rimborso della somma di EUR 32 723,22, vale a dire l’integralità degli interessi di attualizzazione versati dall’INPS alla [OSCURATO:PERSONA]. 14 Il 14 giugno 2024, l’autorità che ha il potere di nomina competente ha respinto il reclamo del ricorrente.

Conclusioni delle parti 15 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare parzialmente la decisione impugnata; – annullare la decisione di rigetto del reclamo; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 16 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto Sull ’ oggetto della controversia 17 Il ricorrente rivolge il suo ricorso sia contro la decisione impugnata sia contro la decisione di rigetto del reclamo. 18 A tal riguardo, occorre ricordare che il ricorso, ancorché formalmente diretto contro una decisione di rigetto del reclamo, produce l’effetto di investire il Tribunale della cognizione dell’atto pregiudizievole contro il quale il reclamo è stato presentato, tranne nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale il reclamo è stato proposto (v. sentenza del 6 luglio 2022, MZ/[OSCURATO:PERSONA], T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 20 e giurisprudenza citata). 19 Nel caso di specie, la decisione di rigetto del reclamo, dal momento che respinge quest’ultimo e conferma la decisione impugnata, non ha un contenuto autonomo dalla decisione impugnata.

In un caso del genere, la legittimità della decisione impugnata deve dunque essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincida con quella di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, MZ/[OSCURATO:PERSONA], T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 21 e giurisprudenza citata).

Nel merito 20 A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Tale motivo si articola, in sostanza, intorno a due censure. 21 Con la prima censura il ricorrente fa valere che la mera domanda di trasferimento dei diritti a pensione non è in grado da sola di determinare alcun effetto traslativo.

Un tale effetto si produrrebbe solo quando il funzionario accetta definitivamente la proposta di conversione, accettazione che nella fattispecie è avvenuta nel settembre 2022, oppure al momento del trasferimento effettivo, che nella fattispecie è avvenuto il 19 aprile 2023, data in cui l’INPS ha ordinato il pagamento al PMO del capitale trasferito.

In ogni caso, gli interessi di attualizzazione del capitale trasferibile che l’INPS ha calcolato a partire dal gennaio 2022 spetterebbero integralmente al ricorrente. 22 Il ricorrente ne deduce, in sostanza, che l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della decisione C(2011) 1278 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2011, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 17-2011 del 28 marzo 2011 (in prosieguo: le «DGE»), che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di rifiutare il rimborso integrale della rivalutazione del capitale trasferibile, è illegittimo, in quanto contrario al diritto di proprietà e al principio secondo cui l’accessorio segue il principale, previsti all’articolo 17 della Carta e all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (in prosieguo: l’«articolo 1 del Protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA]»).

Il ricorrente precisa poi che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di nessun’altra base giuridica per rifiutare un siffatto rimborso. 23 Con la seconda censura il ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] procede a una lettura erronea della sentenza del 5 dicembre 2017, Tuerck/[OSCURATO:PERSONA] (T‑728/16, EU:T:2017:865).

A suo parere, da tale sentenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva applicare al capitale trasferito dall’INPS un tasso di interesse del 3,1%, mentre l’INPS stesso aveva applicato un tasso del 3,8% su sei mesi, ossia un tasso del 7,61% su un anno.

Agendo in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore materiale manifesto, che costituirebbe altresì una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza. 24 [OSCURATO:PERSONA] contesta detti argomenti. 25 Per quanto riguarda la prima censura, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la portata del diritto di proprietà deve, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, essere determinata prendendo in considerazione l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], il quale sancisce detto diritto (v. sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 102 e giurisprudenza citata). 26 Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che i diritti derivanti dal versamento di contributi ad un regime previdenziale costituiscono diritti patrimoniali ai fini dell’articolo 1 del Protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 103 e giurisprudenza citata). 27 Tuttavia, il diritto di proprietà non è assoluto e il suo esercizio può quindi essere oggetto di restrizioni, purché, in particolare, queste ultime siano giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (v. sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 106 e giurisprudenza citata). 28 Infatti, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta medesima è conforme a quest’ultima disposizione a condizione che sia prevista dalla legge, che rispetti il contenuto essenziale del diritto di proprietà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 29 Al riguardo, si deve rammentare, in primo luogo, che il requisito secondo cui qualsiasi limitazione nell’esercizio dei diritti fondamentali deve essere prevista dalla legge implica che l’atto stesso che consente l’ingerenza in tali diritti deve definire la portata della limitazione dell’esercizio del diritto considerato, fermo restando, da un lato, che tale requisito non esclude che la limitazione in questione sia formulata in termini sufficientemente ampi da potersi adattare a fattispecie diverse nonché ai cambiamenti di situazione, e, dall’altro, che la Corte può, se del caso, precisare, in via interpretativa, la portata concreta della limitazione sulla scorta sia dei termini stessi della normativa dell’Unione in discussione, sia dell’impianto sistematico di quest’ultima e degli obiettivi che essa persegue, come interpretati alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (v. sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 108 e giurisprudenza citata). 30 Nel caso di specie, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, delle DGE (in prosieguo: la «disposizione di cui trattasi») ha portata generale nei confronti di tutti i funzionari della [OSCURATO:PERSONA], cosicché, a livello interno di tale istituzione, costituisce una «legge», ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, che detta istituzione è tenuta ad applicare (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 109 e giurisprudenza citata). 31 La disposizione di cui trattasi enuncia che «il numero di annualità da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell’importo trasferibile dei diritti acquisiti durante i periodi di cui, rispettivamente, ai primi commi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, [delle DGE] previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data di registrazione della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo». 32 Inoltre, occorre rilevare che la disposizione di cui trattasi è ricalcata sulla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che, in quanto regolamento, è a propria volta una legge ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. 33 Infatti, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto prevede quanto segue: «Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo (…) aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale (…) ha la facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tal caso l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo». 34 Pertanto, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la disposizione di cui trattasi prevede la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di dedurre dal capitale trasferito la parte di tale capitale che rappresenta la rivalutazione del capitale trasferibile tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo. 35 In secondo luogo, la disposizione di cui trattasi rispetta il contenuto essenziale del diritto di proprietà, poiché non rimette in discussione il principio stesso del diritto alla pensione (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 55).

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non può operare alcuna deduzione della parte del capitale trasferito corrispondente all’importo stesso dei diritti a pensione (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Tuerck, C‑132/18 P, EU:C:2019:413, punto 22 e giurisprudenza citata), essendo tale deduzione limitata alla rivalutazione del capitale trasferibile. 36 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se tale deduzione risponda effettivamente a una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione, occorre rilevare che è proprio questo che avviene nel caso di specie. 37 A tal riguardo, occorre rilevare che i contributi al RPIUE versati dai funzionari e dagli agenti dell’Unione, che si tratti dei contributi risultanti dalle loro funzioni al servizio dell’Unione o di quelli risultanti da un trasferimento da un altro regime pensionistico, hanno lo scopo di finanziare il RPIUE ai fini della futura liquidazione di una pensione di anzianità, in conformità alle disposizioni dello Statuto e alle disposizioni generali di esecuzione adottate per la sua applicazione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2023, OR e OS/[OSCURATO:PERSONA], T‑171/22, EU:T:2023:520, punto 47).

In tale contesto, dato che l’importo corrispondente ai diritti a pensione nazionali è a disposizione del bilancio dell’Unione solo alla data del trasferimento effettivo di tale importo, il versamento da parte della cassa nazionale pensionistica interessata di una rivalutazione del capitale trasferibile relativa al periodo compreso tra la data della domanda di trasferimento dei diritti a pensione nazionali e la data del trasferimento effettivo ha sempre lo scopo di compensare, in tutto o in parte, il fatto che detto importo non è stato a disposizione del bilancio dell’Unione alla data della domanda di trasferimento (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑303/00, T‑304/00 e T‑322/00, EU:T:2003:20, punto 90). 38 In quarto luogo, occorre rilevare che la disposizione di cui trattasi non è sproporzionata. 39 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sul quale la disposizione di cui trattasi è calcata, come precisato al precedente punto 34, una volta che l’autorità nazionale interessata abbia trasferito il capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati dal funzionario richiedente alla data della sua domanda di trasferimento, attualizzato alla data del trasferimento effettivo, all’istituzione dell’Unione in seno alla quale tale funzionario è in servizio, tale istituzione non può operare alcuna deduzione sulla parte di tale capitale corrispondente all’importo stesso dei diritti a pensione.

Infatti, non soltanto l’autorità nazionale interessata è la sola competente a calcolare tale importo, ma poi quest’ultimo non può essere successivamente modificato o contestato dall’istituzione dell’Unione in questione (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Tuerck, C‑132/18 P, EU:C:2019:413, punti 21 e 22 e giurisprudenza citata). 40 Altrimenti detto: l’«importo» sul quale l’istituzione non ha il potere di operare alcuna deduzione non è l’importo totale del capitale trasferito dall’autorità nazionale interessata, ma solo quello della parte di tale capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati dal funzionario richiedente in un regime pensionistico nazionale alla data di registrazione della sua domanda di trasferimento (v. sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Tuerck, C‑132/18 P, EU:C:2019:413, punto 24).

Peraltro, è stato dichiarato, in un caso analogo a quello della presente causa, in cui una parte dei diritti a pensione nazionali trasferiti non è stata accreditata in annualità, che tale parte doveva essere considerata appartenente al funzionario interessato e doveva quindi essergli rimborsata (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 1999, Kristensen e a./Consiglio, T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 e T‑118/98, EU:T:1999:289, punto 41). 41 L’istituzione è, per contro, competente ad operare, sull’importo totale del capitale trasferito, una deduzione corrispondente all’importo dell’altra parte di tale capitale costituita dalla rivalutazione dei diritti a pensione intervenuta tra la data di registrazione della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo (v. sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Tuerck, C‑132/18 P, EU:C:2019:413, punto 25). 42 Dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 39 a 41 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] può, in linea di principio, dedurre dal capitale trasferito la parte di tale capitale riguardante la rivalutazione del capitale trasferibile.

Da tale giurisprudenza si può altresì dedurre che, qualora, come nel caso di specie, una parte del capitale trasferibile debba essere rimborsata al funzionario, la [OSCURATO:PERSONA] non può dedurre dal capitale trasferito l’integralità di tale rivalutazione.

Infatti, in forza del principio secondo cui l’accessorio segue il principale, la [OSCURATO:PERSONA] può dedurre dal capitale trasferito solo la rivalutazione del capitale trasferibile che sarà accreditato in annualità, poiché solo quest’ultimo capitale è versato al RPIUE.

Per contro, qualora ritenga che una parte di tale capitale non possa essere accreditata in annualità e debba pertanto essere rimborsata al funzionario, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a versare a quest’ultimo anche la rivalutazione di tale parte del capitale. 43 Pertanto, nei limiti in cui, da un lato, la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di operare una deduzione dall’importo del capitale trasferito è rigorosamente circoscritta e non si estende alla parte di tale capitale che non può essere accreditata in annualità né alla rivalutazione connessa a tale parte del capitale e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rimborsare al funzionario sia detta parte di capitale sia la relativa rivalutazione, non si può ritenere che la disposizione di cui trattasi sia eccessiva. 44 A tal riguardo, occorre constatare che, come precisato al precedente punto 12, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], con la decisione impugnata, ha già fissato il rimborso di una somma di EUR 154 877,40 corrispondente all’importo della parte di capitale trasferibile non accreditata in annualità più l’importo di EUR 5 888,95 a titolo precisamente di rivalutazione di tale parte del capitale trasferibile. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito nell’ambito rigoroso enunciato al precedente punto 43, di modo che neppure la decisione impugnata è sproporzionata. 45 Dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 25 a 44 risulta che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il diritto di proprietà del ricorrente e, dall’altro, la disposizione di cui trattasi non è contraria all’articolo 17 della Carta o all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA]. 46 Di conseguenza, la prima censura deve essere respinta in quanto infondata. 47 Per quanto riguarda la seconda censura, occorre rilevare che, da un lato, la decisione impugnata è, come risulta dai precedenti punti da 34 a 44, pienamente conforme agli insegnamenti tratti dalla sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Tuerck (C‑132/18 P, EU:C:2019:413), che conferma la sentenza del 5 dicembre 2017, Tuerck/[OSCURATO:PERSONA] (T‑728/16, EU:T:2017:865).

Dall’altro, l’INPS non ha affatto applicato un tasso di interesse semestrale del 3,8% o annuo del 7,61%, come sostiene il ricorrente.

Infatti, come risulta dalla decisione dell’INPS del 19 aprile 2023, versata agli atti come allegato A.3 del ricorso, quest’ultimo ha applicato al capitale trasferibile un tasso d’interesse annuo del 2,9%. 48 Pertanto, anche la seconda censura deve essere respinta in quanto infondata. 49 Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto integralmente.

Sulle spese 50 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) FG è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2025.

Il cancelliere Il presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

S. Papasavvas * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 25 giugno 2025 ( * ) « Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Deduzione della rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo – Rimborso parziale dell’importo della rivalutazione – Diritto di proprietà – Eccezione di illegittimità » Nella causa T‑495/24, FG, rappresentato da M. Velardo, avvocata, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Baeckelmans e C. Molinari, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), giudici, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, FG, chiede l’annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 28 settembre 2023, recante conferma del trasferimento al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE») dei suoi diritti a pensione maturati prima che entrasse al servizio dell’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] gli ha negato il rimborso della somma di EUR 32 723,22. Fatti 2 Il ricorrente è funzionario presso la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il 3 gennaio 2022, il ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati prima che entrasse al servizio dell’Unione presso il regime pensionistico italiano, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Italia), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). 4 Il 10 gennaio 2022, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’INPS di determinare l’importo del capitale che rappresentava i diritti a pensione maturati dal ricorrente presso il regime pensionistico italiano prima che entrasse al servizio dell’Unione (in prosieguo: il «capitale trasferibile») al 3 gennaio 2022, data in cui la domanda di trasferimento è stata registrata dal PMO. 5 Con nota del 17 agosto 2022, l’INPS ha fissato l’importo del capitale trasferibile in EUR 860 608,97. 6 Con decisione del 6 settembre 2022, il PMO ha proposto al ricorrente un calcolo provvisorio delle annualità accreditabili a titolo di capitale trasferibile comunicato dall’INPS. 7 Dal calcolo allegato alla decisione del 6 settembre 2022 risulta che l’importo del capitale trasferibile di EUR 860 608,97 corrispondeva ad un accredito teorico di annualità in seno al RPIUE di 37 anni, 1 mese e 9 giorni, ma che il numero di annualità che potevano essere accreditate doveva essere limitato a 30 anni, 5 mesi e 5 giorni, ossia la durata effettiva del periodo di contribuzione del ricorrente nel regime pensionistico italiano. La parte di tale capitale trasferibile che poteva essere accreditata in annualità ammontava a EUR 705 731,57, mentre l’eccedenza di questo stesso capitale che doveva essere rimborsata al ricorrente era di EUR 154 877,40. 8 Il ricorrente ha accettato la proposta del PMO lo stesso giorno. 9 Il 19 aprile 2023, l’INPS ha adottato una decisione con la quale ha ordinato il pagamento al PMO di una somma di EUR 893 332,19 a titolo del trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente dal regime pensionistico italiano al RPIUE (in prosieguo: il «capitale trasferito»). Tale somma era composta, da un lato, dall’importo del capitale trasferibile fissato dalla nota del 17 agosto 2022, ossia EUR 860 608,97, e, dall’altro, dagli interessi di attualizzazione calcolati dall’INPS su tale capitale tra il 10 gennaio 2022 e il 30 aprile 2023 al tasso d’interesse annuo del 2,9%. L’applicazione di tale tasso al capitale trasferibile ha dato luogo ad interessi di attualizzazione pari a EUR 32 723,22. 10 Tale importo di EUR 32 723,22 corrisponde alla «rivalutazione del capitale [trasferibile] tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo» prevista dall’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VIII dello Statuto. 11 L’INPS ha trasferito la somma di EUR 893 332,19 alla [OSCURATO:PERSONA] l’11 maggio 2023. 12 Con la decisione impugnata, il PMO, in primo luogo, ha confermato il calcolo contenuto nella decisione del 6 settembre 2022 relativo al numero di annualità che potevano essere accreditate a titolo del RPIUE e all’importo del capitale trasferibile da rimborsare al ricorrente, ossia EUR 154 877,40. In secondo luogo, ha aggiunto a tale importo interessi di attualizzazione pari a EUR 5 888,95, calcolati tra la data di registrazione della domanda di trasferimento, ossia il 3 gennaio 2022, e la data del trasferimento di tali diritti dall’INPS al PMO, ossia l’11 maggio 2023. Il totale risultante dalla somma di tali due importi ammontava a EUR 160 766,35. In terzo luogo, il PMO ha aggiunto a tale somma un importo di EUR 1 642,39 corrispondente agli interessi composti ulteriori calcolati sulla base di un tasso annuo del 2,9% tra detta data di trasferimento e la data effettiva di versamento al ricorrente, prevista per il 18 ottobre 2023. Il PMO ha quindi fissato in EUR 162 408,74 la somma da pagare al ricorrente. 13 Il 27 dicembre 2023, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione impugnata, nella misura in cui, con quest’ultima, il PMO gli ha negato il rimborso della somma di EUR 32 723,22, vale a dire l’integralità degli interessi di attualizzazione versati dall’INPS alla [OSCURATO:PERSONA]. 14 Il 14 giugno 2024, l’autorità che ha il potere di nomina competente ha respinto il reclamo del ricorrente. Conclusioni delle parti 15 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare parzialmente la decisione impugnata; –        annullare la decisione di rigetto del reclamo; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 16 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare il ricorrente alle spese. In diritto Sull ’ oggetto della controversia 17 Il ricorrente rivolge il suo ricorso sia contro la decisione impugnata sia contro la decisione di rigetto del reclamo. 18 A tal riguardo, occorre ricordare che il ricorso, ancorché formalmente diretto contro una decisione di rigetto del reclamo, produce l’effetto di investire il Tribunale della cognizione dell’atto pregiudizievole contro il quale il reclamo è stato presentato, tranne nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale il reclamo è stato proposto (v. sentenza del 6 luglio 2022, MZ/[OSCURATO:PERSONA], T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 20 e giurisprudenza citata). 19 Nel caso di specie, la decisione di rigetto del reclamo, dal momento che respinge quest’ultimo e conferma la decisione impugnata, non ha un contenuto autonomo dalla decisione impugnata. In un caso del genere, la legittimità della decisione impugnata deve dunque essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincida con quella di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, MZ/[OSCURATO:PERSONA], T‑631/20, EU:T:2022:426, punto 21 e giurisprudenza citata). Nel merito 20 A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Tale motivo si articola, in sostanza, intorno a due censure. 21 Con la prima censura il ricorrente fa valere che la mera domanda di trasferimento dei diritti a pensione non è in grado da sola di determinare alcun effetto traslativo. Un tale effetto si produrrebbe solo quando il funzionario accetta definitivamente la proposta di conversione, accettazione che nella fattispecie è avvenuta nel settembre 2022, oppure al momento del trasferimento effettivo, che nella fattispecie è avvenuto il 19 aprile 2023, data in cui l’INPS ha ordinato il pagamento al PMO del capitale trasferito. In ogni caso, gli interessi di attualizzazione del capitale trasferibile che l’INPS ha calcolato a partire dal gennaio 2022 spetterebbero integralmente al ricorrente. 22 Il ricorrente ne deduce, in sostanza, che l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della decisione C(2011) 1278 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2011, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 17-2011 del 28 marzo 2011 (in prosieguo: le «DGE»), che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di rifiutare il rimborso integrale della rivalutazione del capitale trasferibile, è illegittimo, in quanto contrario al diritto di proprietà e al principio secondo cui l’accessorio segue il principale, previsti all’articolo 17 della Carta e all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (in prosieguo: l’«articolo 1 del Protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA]»). Il ricorrente precisa poi che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di nessun’altra base giuridica per rifiutare un siffatto rimborso. 23 Con la seconda censura il ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] procede a una lettura erronea della sentenza del 5 dicembre 2017, Tuerck/[OSCURATO:PERSONA] (T‑728/16, EU:T:2017:865). A suo parere, da tale sentenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva applicare al capitale trasferito dall’INPS un tasso di interesse del 3,1%, mentre l’INPS stesso aveva applicato un tasso del 3,8% su sei mesi, ossia un tasso del 7,61% su un anno. Agendo in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore materiale manifesto, che costituirebbe altresì una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza. 24 [OSCURATO:PERSONA] contesta detti argomenti. 25 Per quanto riguarda la prima censura, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la portata del diritto di proprietà deve, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, essere determinata prendendo in considerazione l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], il quale sancisce detto diritto (v. sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 102 e giurisprudenza citata). 26 Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che i diritti derivanti dal versamento di contributi ad un regime previdenziale costituiscono diritti patrimoniali ai fini dell’articolo 1 del Protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 103 e giurisprudenza citata). 27 Tuttavia, il diritto di proprietà non è assoluto e il suo esercizio può quindi essere oggetto di restrizioni, purché, in particolare, queste ultime siano giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (v. sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 106 e giurisprudenza citata). 28 Infatti, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta medesima è conforme a quest’ultima disposizione a condizione che sia prevista dalla legge, che rispetti il contenuto essenziale del diritto di proprietà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 29 Al riguardo, si deve rammentare, in primo luogo, che il requisito secondo cui qualsiasi limitazione nell’esercizio dei diritti fondamentali deve essere prevista dalla legge implica che l’atto stesso che consente l’ingerenza in tali diritti deve definire la portata della limitazione dell’esercizio del diritto considerato, fermo restando, da un lato, che tale requisito non esclude che la limitazione in questione sia formulata in termini sufficientemente ampi da potersi adattare a fattispecie diverse nonché ai cambiamenti di situazione, e, dall’altro, che la Corte può, se del caso, precisare, in via interpretativa, la portata concreta della limitazione sulla scorta sia dei termini stessi della normativa dell’Unione in discussione, sia dell’impianto sistematico di quest’ultima e degli obiettivi che essa persegue, come interpretati alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (v. sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 108 e giurisprudenza citata). 30 Nel caso di specie, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, delle DGE (in prosieguo: la «disposizione di cui trattasi») ha portata generale nei confronti di tutti i funzionari della [OSCURATO:PERSONA], cosicché, a livello interno di tale istituzione, costituisce una «legge», ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, che detta istituzione è tenuta ad applicare (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 109 e giurisprudenza citata). 31 La disposizione di cui trattasi enuncia che «il numero di annualità da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell’importo trasferibile dei diritti acquisiti durante i periodi di cui, rispettivamente, ai primi commi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, [delle DGE] previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data di registrazione della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo». 32 Inoltre, occorre rilevare che la disposizione di cui trattasi è ricalcata sulla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che, in quanto regolamento, è a propria volta una legge ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. 33 Infatti, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto prevede quanto segue: «Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo (…) aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale (…) ha la facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra. In tal caso l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo». 34 Pertanto, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la disposizione di cui trattasi prevede la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di dedurre dal capitale trasferito la parte di tale capitale che rappresenta la rivalutazione del capitale trasferibile tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo. 35 In secondo luogo, la disposizione di cui trattasi rispetta il contenuto essenziale del diritto di proprietà, poiché non rimette in discussione il principio stesso del diritto alla pensione (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 55). Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non può operare alcuna deduzione della parte del capitale trasferito corrispondente all’importo stesso dei diritti a pensione (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Tuerck, C‑132/18 P, EU:C:2019:413, punto 22 e giurisprudenza citata), essendo tale deduzione limitata alla rivalutazione del capitale trasferibile. 36 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se tale deduzione risponda effettivamente a una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione, occorre rilevare che è proprio questo che avviene nel caso di specie. 37 A tal riguardo, occorre rilevare che i contributi al RPIUE versati dai funzionari e dagli agenti dell’Unione, che si tratti dei contributi risultanti dalle loro funzioni al servizio dell’Unione o di quelli risultanti da un trasferimento da un altro regime pensionistico, hanno lo scopo di finanziare il RPIUE ai fini della futura liquidazione di una pensione di anzianità, in conformità alle disposizioni dello Statuto e alle disposizioni generali di esecuzione adottate per la sua applicazione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2023, OR e OS/[OSCURATO:PERSONA], T‑171/22, EU:T:2023:520, punto 47). In tale contesto, dato che l’importo corrispondente ai diritti a pensione nazionali è a disposizione del bilancio dell’Unione solo alla data del trasferimento effettivo di tale importo, il versamento da parte della cassa nazionale pensionistica interessata di una rivalutazione del capitale trasferibile relativa al periodo compreso tra la data della domanda di trasferimento dei diritti a pensione nazionali e la data del trasferimento effettivo ha sempre lo scopo di compensare, in tutto o in parte, il fatto che detto importo non è stato a disposizione del bilancio dell’Unione alla data della domanda di trasferimento (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑303/00, T‑304/00 e T‑322/00, EU:T:2003:20, punto 90). 38 In quarto luogo, occorre rilevare che la disposizione di cui trattasi non è sproporzionata. 39 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, sul quale la disposizione di cui trattasi è calcata, come precisato al precedente punto 34, una volta che l’autorità nazionale interessata abbia trasferito il capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati dal funzionario richiedente alla data della sua domanda di trasferimento, attualizzato alla data del trasferimento effettivo, all’istituzione dell’Unione in seno alla quale tale funzionario è in servizio, tale istituzione non può operare alcuna deduzione sulla parte di tale capitale corrispondente all’importo stesso dei diritti a pensione. Infatti, non soltanto l’autorità nazionale interessata è la sola competente a calcolare tale importo, ma poi quest’ultimo non può essere successivamente modificato o contestato dall’istituzione dell’Unione in questione (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Tuerck, C‑132/18 P, EU:C:2019:413, punti 21 e 22 e giurisprudenza citata). 40 Altrimenti detto: l’«importo» sul quale l’istituzione non ha il potere di operare alcuna deduzione non è l’importo totale del capitale trasferito dall’autorità nazionale interessata, ma solo quello della parte di tale capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati dal funzionario richiedente in un regime pensionistico nazionale alla data di registrazione della sua domanda di trasferimento (v. sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Tuerck, C‑132/18 P, EU:C:2019:413, punto 24). Peraltro, è stato dichiarato, in un caso analogo a quello della presente causa, in cui una parte dei diritti a pensione nazionali trasferiti non è stata accreditata in annualità, che tale parte doveva essere considerata appartenente al funzionario interessato e doveva quindi essergli rimborsata (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 1999, Kristensen e a./Consiglio, T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 e T‑118/98, EU:T:1999:289, punto 41). 41 L’istituzione è, per contro, competente ad operare, sull’importo totale del capitale trasferito, una deduzione corrispondente all’importo dell’altra parte di tale capitale costituita dalla rivalutazione dei diritti a pensione intervenuta tra la data di registrazione della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo (v. sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Tuerck, C‑132/18 P, EU:C:2019:413, punto 25). 42 Dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 39 a 41 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] può, in linea di principio, dedurre dal capitale trasferito la parte di tale capitale riguardante la rivalutazione del capitale trasferibile. Da tale giurisprudenza si può altresì dedurre che, qualora, come nel caso di specie, una parte del capitale trasferibile debba essere rimborsata al funzionario, la [OSCURATO:PERSONA] non può dedurre dal capitale trasferito l’integralità di tale rivalutazione. Infatti, in forza del principio secondo cui l’accessorio segue il principale, la [OSCURATO:PERSONA] può dedurre dal capitale trasferito solo la rivalutazione del capitale trasferibile che sarà accreditato in annualità, poiché solo quest’ultimo capitale è versato al RPIUE. Per contro, qualora ritenga che una parte di tale capitale non possa essere accreditata in annualità e debba pertanto essere rimborsata al funzionario, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a versare a quest’ultimo anche la rivalutazione di tale parte del capitale. 43 Pertanto, nei limiti in cui, da un lato, la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di operare una deduzione dall’importo del capitale trasferito è rigorosamente circoscritta e non si estende alla parte di tale capitale che non può essere accreditata in annualità né alla rivalutazione connessa a tale parte del capitale e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rimborsare al funzionario sia detta parte di capitale sia la relativa rivalutazione, non si può ritenere che la disposizione di cui trattasi sia eccessiva. 44 A tal riguardo, occorre constatare che, come precisato al precedente punto 12, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], con la decisione impugnata, ha già fissato il rimborso di una somma di EUR 154 877,40 corrispondente all’importo della parte di capitale trasferibile non accreditata in annualità più l’importo di EUR 5 888,95 a titolo precisamente di rivalutazione di tale parte del capitale trasferibile. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito nell’ambito rigoroso enunciato al precedente punto 43, di modo che neppure la decisione impugnata è sproporzionata. 45 Dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 25 a 44 risulta che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il diritto di proprietà del ricorrente e, dall’altro, la disposizione di cui trattasi non è contraria all’articolo 17 della Carta o all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA]. 46 Di conseguenza, la prima censura deve essere respinta in quanto infondata. 47 Per quanto riguarda la seconda censura, occorre rilevare che, da un lato, la decisione impugnata è, come risulta dai precedenti punti da 34 a 44, pienamente conforme agli insegnamenti tratti dalla sentenza del 15 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Tuerck (C‑132/18 P, EU:C:2019:413), che conferma la sentenza del 5 dicembre 2017, Tuerck/[OSCURATO:PERSONA] (T‑728/16, EU:T:2017:865). Dall’altro, l’INPS non ha affatto applicato un tasso di interesse semestrale del 3,8% o annuo del 7,61%, come sostiene il ricorrente. Infatti, come risulta dalla decisione dell’INPS del 19 aprile 2023, versata agli atti come allegato A.3 del ricorso, quest’ultimo ha applicato al capitale trasferibile un tasso d’interesse annuo del 2,9%. 48 Pertanto, anche la seconda censura deve essere respinta in quanto infondata. 49 Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto integralmente. Sulle spese 50 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) FG è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2025. Il cancelliere Il presidente V. [OSCURATO:PERSONA] S. Papasavvas * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris