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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06671/2025

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso iscritto al n. 18157/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE –ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –intimato Avverso la SENTENZA n. 46/2023 CGT1 RAGUSA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendo il contribuente rimasto intimato.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Roma, il 7 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso iscritto al n. 18157/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE –ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –intimato Avverso la SENTENZA n. 46/2023 CGT1 RAGUSA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendo il contribuente rimasto intimato. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma, il 7 mar
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