CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 46929/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato aVviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli, rideterminando la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla intervenuta prescrizione del reato di bancarotta; - alla mancata riqualificazione del fatto di bancarotta documentale in bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato è inammissibile ma la sentenza andrebbe annullata d'ufficio in relazione alla durata delle pene accessorie a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Tale motivo di annullamento comporta, però, l'avvenuta consunzione del termine di prescrizione di anni dodici e mesi sei (ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.), pur dopo la pronuncia della sentenza impugnata. 2 - Come si è detto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati posto che la prescrizione, appunto, si è verificata dopo la pronuncia della decisione della Corte territoriale e dato che la motivazione in fatto sulla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale era priva di manifesti vizi logici. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 5::14a . tiOSI TATA