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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 31467/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 22/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 20/01/2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo, secondo e terzo, numero 1) e 367 cod. pen..

Considerato che i motivi dedotti, concernenti la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituita, oltre ad essere generici sono anche manifestamente infondati in quanto l'asserita assenza della parte civile nel giudizio di appello è palesemente smentita dall'esame degli atti processuali (v. verbale di udienza del 22/11/2021), accessibili alla Corte in ragione del dedotto error in procedendo, che attestano la presenza del rappresentante della parte civile in udienza, le sue conclusioni scritte, accompagnate dalla nota spese; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equo determinare, in relazione al grado della colpa ravvisato, in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 22/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 20/01/2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo, secondo e terzo, numero 1) e 367 cod. pen.. Considerato che i motivi dedotti, concernenti la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituita, oltre ad essere generici sono anche manifestamente infondati in quanto l'asserita assenza della parte civile nel giudizio di appello è palesemente smentita dall'esame degli atti processuali (v. verbale di udienza del 22/11/2021), accessibili alla Corte in ragione del dedotto error in procedendo, che attestano la presenza del rappresentante della parte civile in udienza, le sue conclusioni scritte, accompagnate dalla nota spese; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equo determinare, in relazione al grado della colpa ravvisato, in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consig