CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 04298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen. il 23/02/2021, il Tribunale di Parma, per quanto è qui di interesse, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla ditta individuale dichiarata fallita il 18/02/2013, la pena concordata di anni 2 e mesi 2 di reclusione e ha disposto ex art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. la revoca della sospensione condizionale applicata a favore dello stesso Marino con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Parma in data 11/03/2013 divenuto esecutivo in data 08/06/2013. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. — erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., in quanto la sentenza impugnata è intervenuta successivamente al decorso del termine di cinque anni di cui all'art. 163, primo comma, cod. pen. decorrente dal passaggio in giudicato del decreto penale di condanna, sicché non ricorrono le condizioni per la revoca della sospensione condizionale della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. In premessa, mette conto osservare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724) e che nel caso di specie il provvedimento che ha concesso il benefico è divenuto irrevocabile in data 08/06/2013, laddove per il reato successivamente giudicato, ossia quello oggetto del presente procedimento, il tempus commissi delictí va individuato nel 18/02/2013, sicché, sotto questo profilo, non sussistono — come del resto evidenziato dallo stesso ricorrente - profili di illegittimità del provvedimento impugnato. Profili, invece, ravvisabili nel decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza (o del decreto) che ha applicato il beneficio e la sentenza che ne dispone la revoca; infatti, «la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza», termine, questo, «che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione» (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333). Nel caso di specie, il quinquennio dall'irrevocabilità del decreto penale di condanna era decorso al momento della pronuncia impugnata, sicché, nella parte in cui ha disposto la revoca del beneficio, la stessa deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale. Così deciso il 02/12/2021. Il Consigliere estensore residente (\[OSCURATO:PERSONA] 73 essichelli (.7) y [OSCURATO:PERSONA]. di Cas5.117,i0t1e