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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30237/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolocon la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per ilreato di cui all'art. 75 D. Lgs. 159 del 2011 e, con l’unico motivo di ricorso,deduce l'assenza di prova della volontarietà della condotta, trattandosi di meroritardo per nulla espressivo di effettiva volontà di ribellione all’obbligo imposto; ricordato che costituisce orientamento ermeneutico indiscusso quellosecondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti allasorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente ildolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effettodella condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare leprescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale,a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliatospeciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024,Alessandrino, Rv. 286010 – 01;Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni,Rv. 274814; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv.270262; in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1987, dep. 1988,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01);ribadito che integra il reato previsto dall'art. 75 del D.lgs. n. 159 del 2001 lacondotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza perapporre la firma sull'apposito registro. (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè,Rv. 262895 –

01. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi lasentenza che aveva giudicato sussistente il reato per essersi il sorvegliatospeciale presentato in ritardo di un'ora rispetto al tempo stabilito);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolocon la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per ilreato di cui all'art. 75 D. Lgs. 159 del 2011 e, con l’unico motivo di ricorso,deduce l'assenza di prova della volontarietà della condotta, trattandosi di meroritardo per nulla espressivo di effettiva volontà di ribellione all’obbligo imposto; ricordato che costituisce orientamento ermeneutico indiscusso quellosecondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti allasorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente ildolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effettodella condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare leprescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale,a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliatospeciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024,Alessandrino, Rv. 286010 – 01;Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Bongiovanni,Rv. 274814; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv.270262; in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1987, dep. 1988,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01);ribadito che integra il reato previsto dall'art. 75 del D.lgs. n. 159 del 2001 lacondotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza perapporre la firma sull'apposito registro. (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè,Rv. 262895 – 01. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi lasentenza che aveva giudicato sussistente il reato per essersi il sorvegliatospeciale presentato in ritardo di un'ora rispetto al tempo stabilito);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.  P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30237/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris