CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s [OSCURATO:PERSONA] I L' imputato [OSCURATO:PERSONA] &rola ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Genova che in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 16.12.2019, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p., concessa l'attenuante di cui all'art. 385 u.c. c.p., ha rideterminato la pena inflitta. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla pena inflitta. Il ricorso è inammissibile perchè é palesemente generico rispetto al devoluto limitato alla sola questione riguardante il diniego delle attenuanti c.d. generiche ed al considerato non breve periodo di latitanza. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2019 [OSCURATO:PERSONA] ere e