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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 settembre 2026

Cassazione n. 34972/2026

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carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/11/2025 del GIP del Tribunale di Brescia.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza pronunciata in data 11 novembre 2025, all’esito di giudizioabbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha ritenutoPaolo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. b) ecomma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso a Brescia il 12 agosto2022) e, concesse le attenuanti generiche operata la diminuzione di penaconseguente alla scelta del rito, lo ha condannato alla pena di giorni venti diarresto ed € 533,00 di ammenda, sostituita col lavoro di pubblica utilità per giorniventidue ai sensi dell’art.186, comma 9 bis, del medesimo decreto.

Non è statadisposta l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie.2.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bresciaha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione dell’art. 186, comma 2,cod. strada e chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui ha omessodi applicare all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida.3.

Con memoria scritta tempestivamente depositata, il Procuratore generalepresso la Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patentedi guida.4.

Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.,il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condannaemesse all’esito di giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenze che modificanoil titolo del reato.

Questa previsione è fatta salva dall’art. 593 cod. proc. pen.,come riformato dall’art. 2 legge 9 agosto 2024, n. 114.

La sentenza oggetto delpresente ricorso, pertanto, non poteva essere appellata dal pubblico ministero edè ricorribile per cassazione in relazione a tutti i motivi indicati nell’art. 606 cod.proc. pen.

Trattandosi di sentenza inappellabile, il ricorso per Cassazione è statoritualmente proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte diappello di Brescia ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen., in base al quale: «ilprocuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso laCorte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, qualiche siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero» e (fattosalvo quanto stabilito dall’art. 593 bis in materia di appello), il procuratoregenerale presso la Corte di appello «può proporre impugnazione nonostantel’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che haemesso il provvedimento».5.

Oltre ad essere ammissibile il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 186,comma 2, lett. b) cod. strada all’accertamento del reato «consegue in ogni casola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dasei mesi ad un anno».

Non v’è dubbio, pertanto, che nel caso di specie, il G.u.p.avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria determinandone ladurata.Non rileva in contrario che la pena detentiva e quella pecuniaria siano statesostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, Cod.strada.

Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzioneamministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro dipubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione delreato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4,n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv.271040; Sez. 4, n. 12262 del08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini,Rv. 277903).6.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida,con rinvio al Tribunale di Brescia, persona fisica diversa, per la determinazionedella durata di tale sanzione amministrativa accessoria della quale il giudice delrinvio dovrà sospendere l’esecuzione.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conrinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, persona fisica diversa.Così deciso il 23 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/11/2025 del GIP del Tribunale di Brescia.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SabrinaPassafiume, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza pronunciata in data 11 novembre 2025, all’esito di giudizioabbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha ritenutoPaolo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. b) ecomma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso a Brescia il 12 agosto2022) e, concesse le attenuanti generiche operata la diminuzione di penaconseguente alla scelta del rito, lo ha condannato alla pena di giorni venti diarresto ed € 533,00 di ammenda, sostituita col lavoro di pubblica utilità per giorniventidue ai sensi dell’art.186, comma 9 bis, del medesimo decreto. Non è statadisposta l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie.2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bresciaha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione dell’art. 186, comma 2,cod. strada e chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui ha omessodi applicare all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida.3. Con memoria scritta tempestivamente depositata, il Procuratore generalepresso la Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patentedi guida.4. Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.,il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condannaemesse all’esito di giudizio abbreviato salvo che si tratti di sentenze che modificanoil titolo del reato. Questa previsione è fatta salva dall’art. 593 cod. proc. pen.,come riformato dall’art. 2 legge 9 agosto 2024, n. 114. La sentenza oggetto delpresente ricorso, pertanto, non poteva essere appellata dal pubblico ministero edè ricorribile per cassazione in relazione a tutti i motivi indicati nell’art. 606 cod.proc. pen. Trattandosi di sentenza inappellabile, il ricorso per Cassazione è statoritualmente proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte diappello di Brescia ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen., in base al quale: «ilprocuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso laCorte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, qualiche siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero» e (fattosalvo quanto stabilito dall’art. 593 bis in materia di appello), il procuratoregenerale presso la Corte di appello «può proporre impugnazione nonostantel’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che haemesso il provvedimento».5. Oltre ad essere ammissibile il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 186,comma 2, lett. b) cod. strada all’accertamento del reato «consegue in ogni casola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dasei mesi ad un anno». Non v’è dubbio, pertanto, che nel caso di specie, il G.u.p.avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria determinandone ladurata.Non rileva in contrario che la pena detentiva e quella pecuniaria siano statesostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, Cod.strada. Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzioneamministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro dipubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione delreato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4,n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv.271040; Sez. 4, n. 12262 del08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini,Rv. 277903).6. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida,con rinvio al Tribunale di Brescia, persona fisica diversa, per la determinazionedella durata di tale sanzione amministrativa accessoria della quale il giudice delrinvio dovrà sospendere l’esecuzione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conrinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, persona fisica diversa.Così deciso il 23 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]