CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03212/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ENRICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per kannullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria, in qualità di amministratore di CREDIGEST s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 13/06/2012 - ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse dell'imputato, svolge sette motivi. 2.1. Omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla Corte di appello sia all'imputato che al difensore. Rappresenta che, come documentato, la notifica venne effettuata a mezzo PEC a un difensore omonimo di quello fiduciario nominato in atti, anche per conto dell'imputato, non rinvenuto presso il domicilio eletto. 2.2. Omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata all'imputato rimasto assente. 2.3. Mancata assunzione di una prova decisiva consistita in una consulenza contabile, finalizzata alla dimostrazione della assenza di dolo dell'imputato, mai occupatosi di contabilità essendosi affidato sia al Collegio sindacale che al commercialista. 2.4. Mancanza di prova della distruzione delle scritture contabile. La sentenza impugnata si è limitata a osservare che la cessazione dell'attività nel 2010 non aveva fatto venire meno l'obbligo di tenere le scritture contabili, laddove, nel caso di specie, è contestata invece la distruzione delle scritture, condotte che non è affatto dimostrata. D'altro canto, risulta provato che la contabilità fosse stata tenuta regolarmente dini al giugno 2010, quando a causa dell'abbattimento del capitale sociale, erano venuti meno i requisiti legali per l'esercizio dell'attività nel settore creditizio, cosicchè la società cessata ogni attività non poteva emettere documenti contabili. 2.5. Erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riguardo al delitto contestato sub B). Il reato non può essere contestato all'imputato prima del 22 dicembre 2000, momento in cui venne nominato amministratore, trattandosi di reato proprio: egli non era tenuto a valutare se alla data della nomina il beni costituenti il capitale sociale coprivano al prezzo di mercato il minimo legale. 2.6. Con gli ultimi due motivi è denunciata la indeterminatezza dei capi di imputazione, con la presenza di più incongruenze e imprecisioni, come dedotto dalla difesa fin dal giudizio di primo grado, e correlati vizi della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo, con il quale la difesa eccepisce la nullità assoluta della sentenza d'appello, per difetto di notifica del decreto che disponeva il giudizio di secondo grado all'imputato, nonché dell'avviso di cui all'art. 601 cod. proc. pen. al difensore costituito.1.1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. 2.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo (Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 05/06/2018, Rv. 27352501). 3. Dalla consultazione dell'incarto processuale emerge, effettivamente, l'omonimia dedotta con il ricorso tra due rappresentanti del foro di Firenze, a cui corrispondono, naturalmente, diversi indirizzi di posta elettronica. L'indirizzo del difensore costituito nel presente giudizio è alessandro.bellinifirenze.pecavvocati.it ; quella dell'omonimo avvocato, a cui risulta inviato, per la notifica, sia l'avviso di fissazione dell'udienza al difensore che il decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen. è: [OSCURATO:EMAIL] . 3.1. Emerge, altresì, dalla documentazione allegata al ricorso, che l'omonimo difensore di quello costituito ebbe a 'girare' a quest'ultimo, in data 6 luglio 2022, la e-mail ricevuta il 5/7/2022, contenente la comunicazione dell'avviso di deposito del dispositivo di sentenza, adottato, appunto, il giorno 05/07/2022. 3.2. Dunque, come dedotto dal ricorrente, il giudizio di appello è stato celebrato senza la effettiva notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e dell'avviso di udienza al difensore costituito, nessuno dei quali è stato presente all'udienza dinanzi alla Corte di appello, svoltasi nell'assenza delle parti. DA tanto è ragionevole affermare che né l'imputato né il suo difensore di fiducia abbiano avuto notizia della celebrazione del giudizio di appello. 3.3. Secondo la lezione impartita dalle Sezioni Unite — che si colloca in una prospettiva meno formalistica e più moderna, che connette l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata ( cfr. Sez. 5 n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810) - ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. ( Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (dep. 07/01/2005), Palumbo, Rv. 229539). 3.4. Nel caso di specie, per quanto emerso in fatto, nè l'imputato né il suo difensore di fiducia ebbero a ricevere la notifica degli atti di cui all'art. 601 cod. proc. pen., così restando integrata la dedotta nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 co. 1 lett. c) e 179 co. 1 cod. proc. pen.4. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Assorbito gli altri motivi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Fire