CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti principali -126 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiCARLO BORELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 576/2019 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 05/08/2019 R.G.N. 831/2018;Numero registro generale 6392/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 10917/202613/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 24/04/20261. La Corte d’appello di Torino, in rigetto di appello principale diINPS e di appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], haconfermato la sentenza di primo grado di accoglimento delricorso proposto da quest’ultimo in opposizione ad avviso diaddebito avente ad oggetto contributi a percentuale eccedenti ilminimale non versati alla [OSCURATO:PERSONA] per gli anni2010-2012 con riferimento alla partecipazione a due società aresponsabilità limitata.Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda delcontribuente reputando che ai sensi dell’art. 3-bis comma 1L.384/1992 il reddito derivante dalla mera partecipazione alcapitale sociale non concorra a formare la base di calcolo deicontributi a percentuale.La Corte territoriale ha confermato la pronuncia precisando chesu base normativa vanno calcolati tutti i redditi di impresadenunciati ai fini IRPEF, secondo la disciplina che regolal’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 6 TUIR,con inclusione nella base contributiva dei redditi delle società innome collettivo ed in accomandita semplice, nelle quali assumepreminente rilievo, a differenza delle società di capitali,l’elemento personale; ha anche respinto l’appello incidentalecon il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrimborso della somma di € 8.574,00 asseritamente versata ineccedenza su quanto dovuto a titolo contributivo in relazioneall’anno 2013, rilevando che la pretesa restitutoria fosse stataformulata in primo grado in modo del tutto indeterminato senzaNumero registro generale 6392/2020riferimento alla causa petendi ed in violazione di quanto previstoN umero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 10917/2026dall’art. 414 c.p.c. Data pubblicazione 24/04/20262. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’INPSaffidandosi ad un motivo, a cui la parte privata resiste concontroricorso.3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del13 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nell’unico motivo di ricorso l’Istituto, rivolgendo il quesito seil lavoratore autonomo deve parametrare il proprio obbligocontributivo tenendo conto di tutti i redditi percepiti nell’anno osoltanto dei redditi connessi allo svolgimento di un’attivitàlavorativa, deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis D.L. 384/92 conv.in L. 438/92 e, in connessione con esso, della L. n.233/1990,per avere la Corte d’appello obliterato quest’ultimo testonormativo che distingueva all’art. 1 fra contributo fissorapportato al reddito annuo derivante dall’attività di impresa, econtribuzione a percentuale in presenza di reddito superiore allimite di retribuzione annua pensionabile, dalla quale si ricava lanozione di attività di impresa che dà titolo all’iscrizione allagestione, espressione che evidenzia un nesso strumentale fraprevidenziale e attività lavorativa dal quale il lavoratoreautonomo trae un reddito di lavoro, individuando solo in questala base imponibile. Rileva il ricorrente che la successivadisciplina del 1993 non limita l’individuazione dei redditiimponibili ai soli “redditi scaturenti dallo svolgimento dell’attivitàlavorativa imprenditoriale”, ma amplia la base imponibile allaNumero registro generale 6392/2020“totalità dei redditi di impresa”, includendo tutti i redditi diN umero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 10917/2026impresa, a prescindere se siano il frutto della partecipazione dDealt a pubblicazione 24/04/2026lavoratore autonomo a una società di persone o a una societàdi capitali; né era pertinente il richiamo alla pronuncia dellaCorte Cost. n. 354/2011 riferita al differente caso del redditopercepito dal socio accomandante di [OSCURATO:SOCIETA] l’Istituto chesotto il profilo previdenziale la totalità di redditi si intende estesaai redditi superiori al trattamento minimo pensionistico, e perl’art. 6 TUIR si intende riferita ai redditi prodotti da enticommerciali, quindi dell’imprenditore commerciale; prospettaquindi una nozione più ampia di quella della normativatributaria, includendo nei redditi di impresa anche gli utili dallapartecipazione al capitale o al patrimonio delle società.4. Nel controricorso il contribuente evidenzia che correttamenteaveva dichiarato il reddito da partecipazione ad un’altra società,[OSCURATO:SOCIETA]., e di non dovere nulla in relazione allapartecipazione ad altre due società (in quota pari al 33% inArabesque s.r.l., ed al 10% in [OSCURATO:SOCIETA].) perché non avevada esse percepito reddito da partecipazioni e perché non avevain esse prestato alcuna attività né era stato loro amministratore.La questione riguarda, dunque, l’assoggettabilità nella baseimponibile contributiva di redditi di capitale non percepiti.Spiega, quindi, ricorso incidentale per cassare la sentenza conriferimento al rigetto della domanda di rimborso della somma di€ 8.574 versata in eccedenza su quanto dovuto in relazioneall’anno 2013, su cui la Corte di merito non aveva risposto; enel caso di specie dalla partecipazione alle due s.r.l., di cui altrisoggetti erano amministratori, non era risultato un utiledistribuito né tassato per trasparenza. Nel ricorso incidentaleobietta che la pretesa era stata formulata in modo determinato,contenente il ricorso tutti gli elementi dell’azione: l’oggetto (ilNumero registro generale 6392/2020rimborso), la causa petendi (la stessa della domanda principaleN umero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 10917/2026di annullamento dell’avviso di addebito di cui era conseguenzDaat a pubblicazione 24/04/2026naturale e diretta), le conclusioni (declaratoria di sussistenza delcredito vantato con istanza del 2/3/16), i mezzi di prova(documenti).5. Il ricorso principale è infondato.6. La questione oggetto di controversia riguarda la posizione dellavoratore autonomo che, iscritto alla gestione previdenziale inquanto svolga un’attività lavorativa per la quale sussistano irequisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria,debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tuttii redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto nonsolo di quelli da partecipazione a società di persone ma anchedi quelli di società di capitali nella quale non svolga attivitàlavorativa.6.1 - Sul piano normativo, l'art. 3-bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 384,convertito con modificazioni dalla legge 14/11/1992 n. 438, haprevisto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare delcontributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditid'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributistessi sì riferiscono», in tal modo superando la previgentedisciplina contenuta nell'art. 1 della legge n.233/1990, cheprevedeva, a decorrere dal 1990, l'ammontare del contributoannuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi edelle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercentipari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di impresache dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef,relativo all'anno precedente. Con la nuova disposizione rileva "laNumero registro generale 6392/2020totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, nonN umero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 10917/2026parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alDlaat a pubblicazione 24/04/2026gestione ex art. 1 legge n. 233 cit.La differente formulazione normativa realizza un ampliamentodella base imponibile contributiva, sicché, al fine di individuarequale sia il reddito d’impresa rilevante ai fini contributivi occorrefare riferimento alle norme fiscali di cui al [OSCURATO:PERSONA] delleimposte sui redditi, in cui all’art. 55 si distingue fra redditi diimpresa e redditi da capitale: i primi derivano dall’esercizio dipartecipazione alle società soggette ad IRES (cfr. Cass. sent.25867/23). E poiché la normativa previdenziale individua, comebase imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità deiredditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale econsiderato che secondo il testo unico delle imposte sui redditigli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali,senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditidi capitale, ne consegue che solo questi ultimi non concorronoa costituire la base imponibile, ai fini contributivi [OSCURATO:PERSONA].7. La soluzione adottata per i redditi di capitale è del tuttocoerente con l'impostazione del sistema, come delineatadall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che prevedeche la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro chesi limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.7.1 - Come rammentato da questa Corte in sent. n.25732/2023,ed in relazione proprio alla partecipazione in s.a.s. (di cui nelcaso in esame non si dubita), è stato affermato, per quanto diinteresse in questa sede, che per i soci di società di personeopera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale iredditi delle società in nome collettivo e in accomanditasemplice, da qualsiasi fonte provengano e quale cheN umseirao r egistro generale 6392/2020Numero sezionale 126/2026l'oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa Neu mseroo ndi ora ccolta generale 10917/2026determinati unitariamente secondo le norme relative a taDlait a pubblicazione 24/04/2026redditi (art. 6 co. 3 del testo post-riforma del 2004 del D.P.R. n.917 del 2016). «Ed è proprio il diverso regime dettato per lesocietà di persone da cui deriva il principio, già affermato daquesta Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, e al quale vadata continuità, secondo il quale ai fini della determinazione deicontributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attivitàcommerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualitàdi socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trovacausa nel rapporto di lavoro oggetto della posizioneprevidenziale». Quindi, nel richiamare l’ulteriore sviluppointerpretativo, è stato anche aggiunto che «[…] La CorteCostituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, haben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) dellesocietà di capitali e quelli delle società di persone, ove haritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questionedi legittimità costituzionale dell'art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992n. 384, conv., con modif., in legge 14 novembre 1992 n. 438, ilquale, sottoponendo a contribuzione [OSCURATO:PERSONA] i redditi denunciati aifini IRPEF dal socio accomandante di società in accomanditasemplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità ditrattamento tra socio accomandante di società in accomanditasemplice e socio di società di capitali. […] Ha infatti rimarcato,il Giudice delle leggi, che nell'ambito delle società inaccomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assumepreminente rilievo, diversamente dalle società di capitali,l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso noncome semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensìquale legame tra più persone, in vista dello svolgimento diun'attività produttiva riferibile, nei risultati, a tutti coloroN ucmhereo r egistro generale 6392/2020Numero sezionale 126/2026hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso Nilu mseoroc dii ora ccolta generale 10917/2026accomandante; né la scelta del legislatore può ritenersi affettDaat a pubblicazione 24/04/2026da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correlaun vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensidell'art. 5 legge n. 233 cit., in base al quale la misura deitrattamenti è rapportata al reddito annuo d’impresa».7.2 - Per i redditi di capitale, invece, coerentemente con ildettato normativo come innanzi esaminato, questa Corte ha piùvolte, anche di recente, escluso che di essi debba tenersi contoai fini della base imponibile contributiva, mancando in essi ilfattore umano della prestazione di attività lavorativa, rilevanteai fini previdenziali; sul punto, si rammentano Cass. ord. n.24449/2025 (soffermatasi anche sul rilievo della assenza dilesione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), inconsiderazione delle differenze che intercorrono tra redditi dicapitale e redditi d’impresa (sentenza n. 354 del 2001, cit.,punto 4), ord. n. 14043/2025 (in cui linearmente si afferma chenella determinazione della base imponibile, funzionale adaccertare la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscrittialla gestione commercianti, non rientrano i redditi di capitale,come quelli derivanti da una partecipazione a societàdi capitali che non si accompagni alla prestazione di attivitàlavorativa) e ord. n. 22901/2024 (Il lavoratore autonomo,iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgenteun'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per ilsorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includerenella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalitàdei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale,vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di atNtiuvmietrào r egistro generale 6392/2020Numero sezionale 126/2026imprenditoriale di cui all’art. 55 del d.P.R. n. 917 del 198Nu6m)e.ro di raccolta generale 10917/2026Data pubblicazione 24/04/20268. Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamenteapplicato i menzionati principi escludendo che i redditi dipartecipazione nelle due società a responsabilità limitata di cuil’[OSCURATO:PERSONA] era socio non concorrono a costituire la baseimponibile ai fini contributivi; né risulta in esse alcun apportopersonale nello svolgimento dell’attività gestoria della società.9. Anche il ricorso incidentale va respinto: la ragione delladoglianza risiede nella mancata pronuncia sull’istanza dirimborso che la Corte territoriale ha reputato indeterminata.Invero, stando al presupposto dell’azione esperita in viaincidentale già in secondo grado, concernente un’istanza dirimborso previo accertamento del diritto a non versarecontributi anno 2013, per le stesse ragioni dell’accertamentonegativo sull’avviso di addebito originariamente opposto, ladomanda dell’appellato avrebbe dovuto essere sorretta da unadiversa causa petendi, non di accertamento ma di condanna allarestituzione; per essa in particolare, occorrerebbe l’allegazionee prova dell’avvenuto pagamento della somma che l’INPSavrebbe richiesto in eccedenza rispetto al dovuto calcolabile sulsolo reddito di impresa tassabile e fondante la base imponibilecontributiva; ma sul punto il ricorso incidentale non riportal’intero brano del ricorso e del motivo di appello nel qualesarebbero state formulate le allegazioni e richieste. Tale carenzaincide sulla specificità e prima ancora sulla non autosufficienzadel ricorso incidentale che, pertanto, va dichiarato inammissibileai sensi dell’art. 366 c.p.c.10. In conclusione, il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è infondatoN eum verao r egistro generale 6392/2020Numero sezionale 126/2026respinto, il ricorso incidentale del controricorrente va dicNhumiaerroa dti ora ccolta generale 10917/2026inammissibile. Data pubblicazione 24/04/202611. La reciproca soccombenza nel presente giudizio sorregge aisensi dell’art. 92 c.p.c. la ragione di compensazione delle speseprocessuali. Seguono le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile ilricorso incidentale.Compensa le spese fra le parti.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 gennaio2026.La PresidenteGabrielle Marchese