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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15122/2026

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l 03/01/1961visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art.611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio;lette le conclusioni scritte depositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Longheu, difensori degli imputati che hanno chiesto declaratoria di inammissibilitào comunque di rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nuoro dichiarava, ai sensi dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MariaSpanedda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela in ordine alreato di truffa a loro ascritto al capo 3), previa esclusione della aggravante di cuiall’art. 61 n.5 cod. pen. contestata in via supplettiva in sede di udienzapredibattimentale.Il Tribunale dava conto che, a seguito di citazione diretta a giudizio degliimputati anche per il delitto di truffa contestato al capo 3), nel corso della celebrataudienza predibattimentale il difensore aveva chiesto pronuncia di non luogo aprocedere per difetto di rituale querela in quanto sporta non dalla persona offesadal reato ma dai suoi eredi dopo la morte della stessa e, quindi, da soggetti nonlegittimati; che la decisione sul punto era stata riservata per la successiva udienzanel corso della quale il Pubblico ministero aveva proceduto alla modificadell’imputazione elevata al capo 3) contestando l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5cod. pen., ciò al dichiarato fine di rendere tale addebito procedibile d’ufficio.Tanto premesso, il Tribunale affermava che la contestazione aggiuntiva di unaaggravante al solo fine superare il venir meno o la mancanza di una condizione diprocedibilità era espressione di “abuso del processo”, come affermato dalconsolidato orientamento di legittimità (da ultimo Sez. 4, n. 44157 del03/11/2023) in quanto esercizio di una prerogativa per fini diversi e distortirispetto a quelli in ragione dei quali il legislatore ha previsto l’istituto della modificadell’imputazione; perveniva pertanto, previa espunzione della aggravantecontestata in via suppletiva, a declaratoria di non doversi procedere per difetto diquerela che “non poteva essere sanato da un successivo intervento unilaterale delPubblico Ministero”.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica del Tribunale di Nuoro articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 129, 517 e 554 biscod. proc. pen. per avere il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto illegittima la contestazione suppletivadell’aggravante della minorata difesa (peraltro già descritta in fattonell’imputazione elevata a carico degli imputati) e, comunque, per avereillegittimamente compresso il potere-dovere del Pubblico Ministero di procederealla modifica dell’imputazione.Il Tribunale ha erroneamente ritenuto “abusiva” la condotta delrappresentante della pubblica accusa che ha, invece, semplicemente esercitatouna facoltà consentita espressamente dall’art. 554 bis cod. proc. pen. nella fasedell’udienza predibattimentale e che era finalizzata non a superarestrumentalmente l’ostacolo della procedibilità ma ad adeguare l’imputazione alfatto emergente dagli atti.[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato la sentenza di legittimità Sez. 4, n. 44157 del03/11/2023 (peraltro, espressione di un orientamento non consolidato essendovipronunce in senso esattamente contrario) che è, tuttavia, inconferente in quantorelativa ad una fattispecie totalmente diversa e cioè quella della contestazione diun reato successivamente divenuto procedibile a querela, a seguito della novellalegislativa introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022.Il caso in esame non riguarda affatto un illecito per il quale è mutato il regimedi procedibilità, ma attiene alla diversa ipotesi di una querela non valida perchépresentata da soggetti non legittimati.Per di più, si ribadisce, nella vicenda in esame l’aggravante della minoratadifesa era già contestata in fatto nell’imputazione laddove indicava la commissionedi una truffa in danno di un soggetto collocato presso una struttura alloggiativaper anziani; l’illecito era, quindi, sin dall’origine procedibile d’ufficio e non a quereladi parte.

Il Pubblico ministero si è quindi limitato ad adeguare l’imputazione,aggiungendo in rubrica il riferimento normativo della aggravante della condizionedi minorata difesa della vittima, già espressamente descritta.È pertanto erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui le condizioni peruna pronuncia ai sensi dell’art. 129 codice di rito erano maturate già prima dellacontestazione suppletiva.2.2.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata laddove il Tribunale ha omesso di indicare le ragioni della espunzionedella circostanza aggravante oggetto di contestazione suppletiva che era stataammessa con prosecuzione del giudizio dibattimentale in relazione al reato ditruffa aggravata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, conconseguente assorbimento del secondo.2.

Dall’esame del fascicolo processuale, consentito a questa Corte in ragionedella questione in rito dedotta, emerge la seguente sequenza processuale:-nei confronti degli imputati era stato emesso in data 22/04/2024 decreto dicitazione diretta a giudizio anche per il delitto di truffa di cui al capo 3 diimputazione;-all’udienza predibattimentale celebrata il 31/01/2025 il difensore degli imputatiaveva chiesto pronuncia di non luogo a procedere per difetto di rituale querela inquanto presentata non dalla persona offesa dal reato ma dai suoi eredi dopo lamorte della stessa e, quindi, da soggetti non legittimati;- la decisione sul punto era stata riservata alla successiva udienza del 13/03/2025nel corso della quale il Pubblico ministero aveva proceduto alla modificadell’imputazione elevata al capo 3) contestando l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5cod. pen., con conseguente notifica del verbale agli imputati assenti e rinvioall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];- in tale udienza era stata disposta la prosecuzione del giudizio per l’addebito ditruffa aggravata con rinvio al giorno 01/07/2025 per la celebrazione del ritodibattimentale avanti un [OSCURATO:PERSONA] diverso da quello che aveva emesso sentenza diimprocedibilità per difetto di querela.Tanto premesso, non può che rilevarsi, alla luce della motivazione posta afondamento di tale pronuncia, come il giudice abbia “espunto” dall’imputazionel’aggravante contestata in via suppletiva all’udienza predibattimentale e come taleoperazione sia del tutto erronea.Pur non potendosi condividere l’assunto del ricorrente secondo cui lacircostanza della minorata difesa (che non è auto-evidente, ma includecomponenti valutative) fosse già contestata in fatto nell’addebito elevato in sededi citazione a giudizio ove era semplicemente indicato che la truffa era stataconsumata in danno di un soggetto dimorante in una struttura per anziani, sonotuttavia corrette le doglianze prospettate nella parte in cui viene dedotto che lacontestazione suppletiva dell’aggravante è stata legittimamente operata e noncostituisce affatto esercizio di una prerogativa per fini diversi e distorti rispetto aquelli per i quali tale strumento è stato previsto dal legislatore.Posto che il pubblico ministero ha non la mera facoltà bensì il potere-doveredi esercitare e proseguire l'azione penale per il fatto-reato correttamentecontestato, la sede naturale e tipica nella quale deve essere cristallizzatal’imputazione è proprio l’udienza predibattimentale ove, appunto, nella specie lapubblica accusa ha contestato in via suppletiva l’aggravante della minorata difesa.L’art. 554 bis, comma 6, cod. proc. pen. indica, infatti, tale fase come quelladeputata a che “il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelleche possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati intermini corrispondente a quanto emerge dagli atti” e prevede espressamente lafacoltà per il pubblico ministero di modificare l’imputazione procedendo allarelativa contestazione che è inserita nel verbale di udienza con notifica dello stessoall’imputato, se non presente in aula.Ma vi è di più, la norma citata, proprio al fine di consentire una contestazionedel fatto in termini più possibile aderente agli atti rispetto alla quale l’imputatopossa compiutamente difendersi, prevede, nell’udienza predibattimentale, lapossibilità per il giudice, anche d’ufficio, di invitare il pubblico ministero “adapportare le necessarie modifiche” e, ove questi non vi provveda, di disporre larestituzione degli atti.È pertanto palesemente erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui lacontestazione suppletiva dell’aggravante della minorata da parte del pubblicoministero in sede di udienza predibattimentale era preclusa e costituiva “abuso delprocesso” in quanto solo strumentale a superare un difetto di querela.Così operando, il rappresentante della pubblica accusa ha semplicementefase processuale per cristallizzare l’imputazione.Con tale legittima modifica, il thema decidendi si era esteso alla circostanzaaggravante eliminando l’ostacolo processuale al prosieguo dell’azione penale,sicché non era consentita una sentenza di improcedibilità “ora per allora” avendorilievo il fatto sopravvenuto e la decisione del [OSCURATO:PERSONA] doveva essere parametrataalla situazione esistente nel momento in cui è stata resa.Valga solo aggiungere che effettivamente non pertinente - come evidenziatonel ricorso - è il riferimento, operato nella sentenza impugnata, alla pronuncia diquesta Corte Sez. 4, n. 44157 del 31/10/2023, PMT/ Rampon, Rv. 285647 cheriguarda il caso in cui all’imputato venga contestato un reato, poi divenutoprocedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150 e rispetto al quale non sia intervenuta, nel termine previsto dall'art.85 d.lgs., la relativa richiesta privata di punizione, ipotesi nella quale il giudice è,invece, tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza diimprocedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modificadell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione diun'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio (si veda in proposto anche larecente pronuncia a S.U. del 26 marzo 2026 in proc.

PG c/ Zummo ed altri di cuiè disponibile l’informazione provvisoria).Si tratta di un decisum evidentemente non “esportabile” nella fattispecieoggetto del presente giudizio che attiene, invece, alla diversa ipotesi di reato il cuiregime di procedibilità non era mutato e rispetto al quale mancava una validaquerela perché presentata da soggetti non legittimati.3.

Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata (nonappellabile) va annullata con trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale diNuoro in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alTribunale di Nuoro in diversa persona fisica per il giudizio.Così deciso il 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 03/01/1961visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art.611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovogiudizio;lette le conclusioni scritte depositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Longheu, difensori degli imputati che hanno chiesto declaratoria di inammissibilitào comunque di rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nuoro dichiarava, ai sensi dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MariaSpanedda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela in ordine alreato di truffa a loro ascritto al capo 3), previa esclusione della aggravante di cuiall’art. 61 n.5 cod. pen. contestata in via supplettiva in sede di udienzapredibattimentale.Il Tribunale dava conto che, a seguito di citazione diretta a giudizio degliimputati anche per il delitto di truffa contestato al capo 3), nel corso della celebrataudienza predibattimentale il difensore aveva chiesto pronuncia di non luogo aprocedere per difetto di rituale querela in quanto sporta non dalla persona offesadal reato ma dai suoi eredi dopo la morte della stessa e, quindi, da soggetti nonlegittimati; che la decisione sul punto era stata riservata per la successiva udienzanel corso della quale il Pubblico ministero aveva proceduto alla modificadell’imputazione elevata al capo 3) contestando l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5cod. pen., ciò al dichiarato fine di rendere tale addebito procedibile d’ufficio.Tanto premesso, il Tribunale affermava che la contestazione aggiuntiva di unaaggravante al solo fine superare il venir meno o la mancanza di una condizione diprocedibilità era espressione di “abuso del processo”, come affermato dalconsolidato orientamento di legittimità (da ultimo Sez. 4, n. 44157 del03/11/2023) in quanto esercizio di una prerogativa per fini diversi e distortirispetto a quelli in ragione dei quali il legislatore ha previsto l’istituto della modificadell’imputazione; perveniva pertanto, previa espunzione della aggravantecontestata in via suppletiva, a declaratoria di non doversi procedere per difetto diquerela che “non poteva essere sanato da un successivo intervento unilaterale delPubblico Ministero”.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica del Tribunale di Nuoro articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 129, 517 e 554 biscod. proc. pen. per avere il [OSCURATO:PERSONA] ritenuto illegittima la contestazione suppletivadell’aggravante della minorata difesa (peraltro già descritta in fattonell’imputazione elevata a carico degli imputati) e, comunque, per avereillegittimamente compresso il potere-dovere del Pubblico Ministero di procederealla modifica dell’imputazione.Il Tribunale ha erroneamente ritenuto “abusiva” la condotta delrappresentante della pubblica accusa che ha, invece, semplicemente esercitatouna facoltà consentita espressamente dall’art. 554 bis cod. proc. pen. nella fasedell’udienza predibattimentale e che era finalizzata non a superarestrumentalmente l’ostacolo della procedibilità ma ad adeguare l’imputazione alfatto emergente dagli atti.[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato la sentenza di legittimità Sez. 4, n. 44157 del03/11/2023 (peraltro, espressione di un orientamento non consolidato essendovipronunce in senso esattamente contrario) che è, tuttavia, inconferente in quantorelativa ad una fattispecie totalmente diversa e cioè quella della contestazione diun reato successivamente divenuto procedibile a querela, a seguito della novellalegislativa introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022.Il caso in esame non riguarda affatto un illecito per il quale è mutato il regimedi procedibilità, ma attiene alla diversa ipotesi di una querela non valida perchépresentata da soggetti non legittimati.Per di più, si ribadisce, nella vicenda in esame l’aggravante della minoratadifesa era già contestata in fatto nell’imputazione laddove indicava la commissionedi una truffa in danno di un soggetto collocato presso una struttura alloggiativaper anziani; l’illecito era, quindi, sin dall’origine procedibile d’ufficio e non a quereladi parte. Il Pubblico ministero si è quindi limitato ad adeguare l’imputazione,aggiungendo in rubrica il riferimento normativo della aggravante della condizionedi minorata difesa della vittima, già espressamente descritta.È pertanto erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui le condizioni peruna pronuncia ai sensi dell’art. 129 codice di rito erano maturate già prima dellacontestazione suppletiva.2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata laddove il Tribunale ha omesso di indicare le ragioni della espunzionedella circostanza aggravante oggetto di contestazione suppletiva che era stataammessa con prosecuzione del giudizio dibattimentale in relazione al reato ditruffa aggravata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, conconseguente assorbimento del secondo.2. Dall’esame del fascicolo processuale, consentito a questa Corte in ragionedella questione in rito dedotta, emerge la seguente sequenza processuale:-nei confronti degli imputati era stato emesso in data 22/04/2024 decreto dicitazione diretta a giudizio anche per il delitto di truffa di cui al capo 3 diimputazione;-all’udienza predibattimentale celebrata il 31/01/2025 il difensore degli imputatiaveva chiesto pronuncia di non luogo a procedere per difetto di rituale querela inquanto presentata non dalla persona offesa dal reato ma dai suoi eredi dopo lamorte della stessa e, quindi, da soggetti non legittimati;- la decisione sul punto era stata riservata alla successiva udienza del 13/03/2025nel corso della quale il Pubblico ministero aveva proceduto alla modificadell’imputazione elevata al capo 3) contestando l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5cod. pen., con conseguente notifica del verbale agli imputati assenti e rinvioall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];- in tale udienza era stata disposta la prosecuzione del giudizio per l’addebito ditruffa aggravata con rinvio al giorno 01/07/2025 per la celebrazione del ritodibattimentale avanti un [OSCURATO:PERSONA] diverso da quello che aveva emesso sentenza diimprocedibilità per difetto di querela.Tanto premesso, non può che rilevarsi, alla luce della motivazione posta afondamento di tale pronuncia, come il giudice abbia “espunto” dall’imputazionel’aggravante contestata in via suppletiva all’udienza predibattimentale e come taleoperazione sia del tutto erronea.Pur non potendosi condividere l’assunto del ricorrente secondo cui lacircostanza della minorata difesa (che non è auto-evidente, ma includecomponenti valutative) fosse già contestata in fatto nell’addebito elevato in sededi citazione a giudizio ove era semplicemente indicato che la truffa era stataconsumata in danno di un soggetto dimorante in una struttura per anziani, sonotuttavia corrette le doglianze prospettate nella parte in cui viene dedotto che lacontestazione suppletiva dell’aggravante è stata legittimamente operata e noncostituisce affatto esercizio di una prerogativa per fini diversi e distorti rispetto aquelli per i quali tale strumento è stato previsto dal legislatore.Posto che il pubblico ministero ha non la mera facoltà bensì il potere-doveredi esercitare e proseguire l'azione penale per il fatto-reato correttamentecontestato, la sede naturale e tipica nella quale deve essere cristallizzatal’imputazione è proprio l’udienza predibattimentale ove, appunto, nella specie lapubblica accusa ha contestato in via suppletiva l’aggravante della minorata difesa.L’art. 554 bis, comma 6, cod. proc. pen. indica, infatti, tale fase come quelladeputata a che “il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelleche possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati intermini corrispondente a quanto emerge dagli atti” e prevede espressamente lafacoltà per il pubblico ministero di modificare l’imputazione procedendo allarelativa contestazione che è inserita nel verbale di udienza con notifica dello stessoall’imputato, se non presente in aula.Ma vi è di più, la norma citata, proprio al fine di consentire una contestazionedel fatto in termini più possibile aderente agli atti rispetto alla quale l’imputatopossa compiutamente difendersi, prevede, nell’udienza predibattimentale, lapossibilità per il giudice, anche d’ufficio, di invitare il pubblico ministero “adapportare le necessarie modifiche” e, ove questi non vi provveda, di disporre larestituzione degli atti.È pertanto palesemente erronea l’affermazione del Tribunale secondo cui lacontestazione suppletiva dell’aggravante della minorata da parte del pubblicoministero in sede di udienza predibattimentale era preclusa e costituiva “abuso delprocesso” in quanto solo strumentale a superare un difetto di querela.Così operando, il rappresentante della pubblica accusa ha semplicementefase processuale per cristallizzare l’imputazione.Con tale legittima modifica, il thema decidendi si era esteso alla circostanzaaggravante eliminando l’ostacolo processuale al prosieguo dell’azione penale,sicché non era consentita una sentenza di improcedibilità “ora per allora” avendorilievo il fatto sopravvenuto e la decisione del [OSCURATO:PERSONA] doveva essere parametrataalla situazione esistente nel momento in cui è stata resa.Valga solo aggiungere che effettivamente non pertinente - come evidenziatonel ricorso - è il riferimento, operato nella sentenza impugnata, alla pronuncia diquesta Corte Sez. 4, n. 44157 del 31/10/2023, PMT/ Rampon, Rv. 285647 cheriguarda il caso in cui all’imputato venga contestato un reato, poi divenutoprocedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150 e rispetto al quale non sia intervenuta, nel termine previsto dall'art.85 d.lgs., la relativa richiesta privata di punizione, ipotesi nella quale il giudice è,invece, tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza diimprocedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modificadell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione diun'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio (si veda in proposto anche larecente pronuncia a S.U. del 26 marzo 2026 in proc. PG c/ Zummo ed altri di cuiè disponibile l’informazione provvisoria).Si tratta di un decisum evidentemente non “esportabile” nella fattispecieoggetto del presente giudizio che attiene, invece, alla diversa ipotesi di reato il cuiregime di procedibilità non era mutato e rispetto al quale mancava una validaquerela perché presentata da soggetti non legittimati.3. Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata (nonappellabile) va annullata con trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale diNuoro in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alTribunale di Nuoro in diversa persona fisica per il giudizio.Così deciso il 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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