CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13891/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9742/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di SOCIETA' COOPERATIVA delle CAMELIE a r.l. , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già doBANK s.p.a. e, in precedenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’AvvocatoAlessandro Russi, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 28 marzo 2022 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4234/2016 depositata il29/11/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] delle Camelie a r.l. per € 1.156.858 in via privilegiata ipotecaria e per € 455.441,44 in chirografo, in virtù di un mutuo fondiario erogato dalla Cassa di Risparmio di Roma in data 20 febbraio 1990. Assumeva in particolare, a giustificazione della propria legittimazione all’insinuazione, che:i) la Cassa di Risparmio di Roma aveva conferito al Banco di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il proprio complesso aziendale con atto a rogito del notaio Mariconda di Roma in data 27 febbraio 1991; ii) il Banco di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stato fuso per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA]., poi denominata [OSCURATO:SOCIETA].; iii)[OSCURATO:SOCIETA]. era stata incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale aveva ceduto ex art. 58 T.U. 385/1993 i crediti in blocco ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società da essa incorporatacon atto di fusione del 1°.1.2011. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda perché la credit rice istante , omettendo di produrre l’atto di trasferimento del ramo di azienda della Cassa di Risparmio di Roma al Banco di [OSCURATO:PERSONA], non aveva provato che detto trasferimento comprendesse il contratto di mutuo fondiario nella cui titolarità, dal lato attivo, affermava di essere subentrata. 2. L’appello proposto contro la sentenza da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva accolto dalla Corte d’appello di Napoli. La corte distrettuale riteneva in primo luogo che l ’appellante avesse dimostrato di essere l’attuale titolare del diritto di credito azionato. Rilevava che- incontestate tutte le altre vicende modificative, sotto il profilo soggettivo, del rapporto contrattuale dedotto in giudizio - : i) la prova dell’avvenuto conferimento dell’ azienda della Cassa di Risparmio di Roma al Banco di [OSCURATO:PERSONA], pur in mancanza di produzione dell’atto, poteva trarsi in via presuntiva d a l successivo atto di fusione del Banco di Roma nello stessoBanco di [OSCURATO:PERSONA], in cui si dava specificamente conto di detto conferimento, oltre che dalla visura camerale della Cassa di Risparmio di Roma, dalla quale si evinceva che la banca era cessata sin dal 28 febbraio 1991; ii) poiché il conferimento aveva riguardato l’intero complesso aziendale dell’originaria contraente, doveva ritenersi provato, sempre in via presuntiva, il trasferimento anche della posizione relativa al contratto di mutuo fondiario controverso. Osservava, peraltro, che il curatore aveva mosso al riguardo contestazioni generiche, in quanto si era limitato a eccepire la mancata produzione dell’atto di conferimento, ma non aveva mai dedotto che il conferimento non vi fosse stato, non fosse stato pubblicizzato a norma di legge o non comprendesse anche il rapporto di mutuo. Nel merito, per ciò che in questa sede ancora interessa, la corte d’appello affermava che , per consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza che gli immobili sui quali era stata iscritta l’ipoteca non fossero stati acquisiti all’attivo del F allimento non precludeval’accoglimento della domanda di ammissione del credito con la collocazione ipotecaria richiesta, trattandosi di circostanza che, non incidendo sulla causa del credito o sulla qualificazione del privilegio, era irrilevante nella fase di formazione dello stato passivo ma rilevava unicamente nella fase attuativa del riparto, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso. Disponeva, pertanto, che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse ammesso al passivo del Fallimento per € 1.156.858 in via privilegiata ipotecaria e per € 455.441 in chirografo. 3. [OSCURATO:PERSONA] della S ocietà C ooperativa delle Camelie a r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 29 novembre 2016, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso doBank (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., attuale titolare del credito. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 380 bis.1 c.p.c.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denunciala violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] contesta che il giudice potesse far ricorso al regime delle presunzioni semplici per ritenere provata l'esistenza dell’ atto di conferimento, che richiedeva la forma scrittaad substantiam e che pertanto avrebbe potuto essere provato solo mediante la produzione dell'atto notarile. Sostiene, inoltre, che i giudici distrettuali hanno valorizzato indizi che non presentavano i requisiti della gravità, precisione e concordanzaed hanno illegittimamente fatto ricorso alla c.d.praesumptio de praesumpto. 4.2 Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.: lacorte del merito avrebbe erroneamente ritenuto generica la contest a zione del curatore, limitata al rilievo della mancata produzione dell'atto di conferimento, a fronte della quale, invece, la creditrice avrebbe dovuto dimostrare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa. 5. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 5.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam operano esclusivamente quando tale contratto sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (v. Cass. 26003/2010, Cass. 5673/2003). Pertanto nel caso in esame, in cui si versava nella seconda fattispecie,la corte di merito, pur in difetto di produzione dell’atto di conferimento del complesso aziendale della Cassa di Risparmio di Roma al Banco di [OSCURATO:PERSONA], ben poteva evincerne l’esistenza, nonché accertare che esso fosse comprensivo della cessione del contratto dedotto in giudizio, dal complesso de lle risultanze istruttorie sottoposte alla sua valutazione e, in particolare, da due elementi indiziari noti (il contenuto delsuccessivo atto di fusione per incorporazione del Banco di Roma nel Banco di [OSCURATO:PERSONA] e la certificazione dell’avvenuta estinzione della Cassa di Risparmio di Roma sin dal 1991) utilizzabili e valorizzabili quali fonte di prova presuntiva. 5.2. Va ancora puntualizzato che il giudice del merito non ha violato il divieto di utilizzo, a fini probatori, della c.d. praesumptio de praesumpto posto che, una volta accertato che l’operazione di conferimento concerneva l’intero complesso aziendale, il fatto che la stessa fosse comprensiva anche del rapporto di finanziamento in contestazione costituiva deduzione ovvia, non necessitante di alcuna prova specifica. 5.3Costituisce, d’altro canto, principio consolidato che s petta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e apprezzare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 8023/2009, Cass. 10847/2007, Cass.1404/2001). Ne consegue l’inammissibilità della censura con la quale il Fallimento, lungi dal far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento probatorio della corte d’appello, si limita a contestare la portata dimostrativa dei documenti quanto al perimetro del compendio aziendale ceduto, proponendo una diversa lettura degli elementi presi in esame dal giudice del merito al fine di valutarne la pregnanza in termini di prova presuntiva. 5.4 Il secondo motivo è invece inammissibile perché, qualora la decisione di merito si fondi – come nel caso di specie - su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una d i esse comporta il sopravvenuto difetto di interesse delle parte a ottenere una pronuncia suquelle concernenti le ulteriori rationes decidendi , che, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre all’annullamento della decisione impugnata (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012). 6. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 2808 e 2878, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. civ., 586 cod. proc. civ., 54, 93, 95, 101 e 111 l. fall., nel testo anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. 5/2006 nonché, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: la corte distrettuale non avrebbe potuto riconoscere il grado ipotecario al credito azionato in ragione del fatto che i beni ipotecati non erano presenti nell'asse fallimentare né lo sarebbero mai stati, dato che erano stati venduti nell'ambito di una procedura esecutiva fondiaria incardinata dalla [OSCURATO:SOCIETA], dante causa della creditrice istante, con conseguente estinzione della garanzia, neppure rinnovata entro i termini di legge; il credito dell’appellante, perciò, avrebbe potuto essere ammesso solo in via chirografaria e, comunque, al netto di quanto ricevuto dall'esecuzione, che non era stata considerata dalla corte d'appello. 7. Il motivo non è fondato. 7.1 Lo stesso ricorrente ha espressamente rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il 15 marzo 2011, aveva proposto domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] a r.l., dichiarato con sentenza n. 6503/1992, dopo che la cedente [OSCURATO:SOCIETA], con atto di pignoramento notificato in data 27 febbraio 2002, aveva agito in via esecutiva sui beni ipotecati a garanzia del finanziamento fondiario, ottenendo l’assegnazione dell’intera somma ricavata, ad eccezione di € 7.302,94 attribuitialla procedura a titolo di spese. 7.2 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'art. 41, comma 2, d. lgs. 385/1993, nel prevedere che il creditore fondiario può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 l. fall., ma non anche alla norma imperativa di cui all'art. 52 l. fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare; l'insinuazione al passivo costituisce, pertanto, un onere per la banca mutuante (sancito espressamente, a seguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentati dal divieto di cui all'art. 51 l. fall.) al fine dell'esercizio del diritto di trattenere definitivamente, nei limiti del quantum spettante a ciascun creditore concorrente all'esito del piano di riparto in sede fallimentare, le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva (Cass.6377/2015; nello stesso senso Cass. 23482/2018, Cass.17368/2012, Cass. 23572/2004). Il privilegio di natura meramente processuale riconosciuto dall’art. 41, comma 2, T.U.B.e il carattere provvisorio dell'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale imponevano quindi alla bancadi insinuarsi al passivo del fallimento, in modo da consentire la graduazione dei crediti con il riconoscimento del privilegio ipotecario al credito fondiario, al fine di rendere poi definitiva al momento del riparto la provvisoria assegnazione avvenuta in sede esecutiva. 7.3 Né è possibile predicare l’omesso esame di un fatto potenzialmente decisivo con riferimento all’assegnazione al creditore procedente del provento della vendita coattiva. L’ammissione al passivo del creditore fondiario, infatti, deve avvenire per l’intero credito vantato, mentre solo in sede di riparto fallimentare vanno pre se in considerazione le somme provvisoriamente percepite dal creditore a titolo di anticipazione in sede esecutiva, in modo chela provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione divenga definitiva (con obbligo di restituzione al curatore di quanto eventualmente percepito in eccedenza dal creditorefondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva; Cass. 23482/2018). 8. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Il ricorrente assume che il creditore istante, avendo già ottenuto parziale soddisfazione in sede esecutiva, avrebbe tenuto un comportamento abusivo nel chiedere il riconoscimento del proprio credito, con prelazione ipotecaria, anche in sede concorsuale. 9. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, non fa il minimo cenno a una simile questione, né il ricorrente specifica, secondo quanto impostogli dall’art. 366, 1° comma, cod. proc civ., di averla dedotta nel corso del giudizio di merito (nel qual caso, peraltro, sul punto avrebbe dovuto essere denunciato un vizio di omessa pronuncia). Trova pertanto applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013). 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti proce