CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa, per procuraspeciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mameli ([OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 34943/2019Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 8830/2026Data pubblicazione 08/04/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 2396/19/2019 della Commissione tributariaregionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data16/04/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del29 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia ha ad oggetto un avviso di pagamento dell’accisadovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente attività diproduzione di liquori e bevande alcoliche, con riferimento a quantitatividi alcol etilico oggetto di due furti perpetrati ai danni della predettasocietà contribuente il 17 dicembre 2015 e il 22 gennaio 2016.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado) del Lazio, Sezione staccata di Latina,accoglieva l’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza diprimo grado, facendo leva sui principi giurisprudenziali, anche di fonteunionale, in materia di sottrazione di prodotti sottoposti ad accisa che,con riferimento al regime agevolativo del deposito fiscale, come nelcaso di specie, riconoscono la responsabilità del detentore del depositoper l’immissione del prodotto nel circuito commerciale, nel caso inesame avvalorata dalla circostanza che nel deposito non era attivo unsistema di videosorveglianza che avrebbe consentito l’individuazionedei responsabili dei fatti delittuosi ripetutisi nell’arco di breve tempo.3. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi, cui replica l’intimata concontroricorso.La ricorrente deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 504 del 1995, 7 e 8 della direttivaNumero registro generale 34943/2019Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 8830/2026Data pubblicazione 08/04/20262008/118, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, 1 PrimoProtocollo aggiuntivo alla CEDU e 42, 53 e 117 Cost.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrentesollecita la rimessione degli atti alla Corte di giustizia dell’unioneeuropea ai sensi dell’art. 267 TFUE in ordine alla correttainterpretazione degli artt. 7 e 8 della direttiva 2008/118, in combinatodisposto dagli artt. 17 e 52 della Carta di Nizza e 1 del [OSCURATO:PERSONA] alla CEDU.3. Con il terzo motivo, proposto sempre in via subordinata, deducel’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n.48 del 2010, in relazione agli artt. 17 e 52 della Carta di Nizza, 1 PrimoProtocollo aggiuntivo alla CEDU e 41, 53 e 117 Cost., sollecitando larimessione della causa alla Corte costituzionale.4. Con il quarto motivo deduce, in via ulteriormente subordinata,l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lett. a) e b), 5,comma 2 e 3, lett. b), 18, comma 1, e 63, comma 1, del d.lgs. n. d.lgs.n. 504 del 1995 del 1995, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 53Cost.5. La ricorrente con la memoria dell’11 dicembre 2025, pur dandoun deposito in sospensione d’imposta risponde dell’accisa dovuta anchein caso di furto incolpevole della merce -, oltre a essere conforme allagiurisprudenza di questa Corte, è stata da ultimo confermato dallaCorte di Giustizia dell’U.E. con la sentenza del 7 settembre 2023, C-323/22, [OSCURATO:SOCIETA] contro A.D.M., «insiste nel chiedere che dettoorientamento sia riesaminato in quanto si pone in contrastoinconsapevole (non avendo affrontato specificamente la questione) conil principio di proporzionalità tra il diritto fondamentale alla tutela dellaproprietà privata (artt. 17 Carta di Nizza, 1P1 CEDU e 42 Cost.) el’interesse pubblico alla puntuale e corretta percezione dei tributi, cheinvece impone una ripartizione ragionevole ed equilibrata traNumero registro generale 34943/2019Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 8830/2026Data pubblicazione 08/04/2026contribuente e Stato delle conseguenze fiscali del rischio di furti nonimputabili a condotte colpevoli del contribuente medesimo anche inconsiderazione degli obblighi positivi (impliciti) dello Stato a tutela dellaproprietà».5.1. Sostiene la ricorrente che:- «stabilire una responsabilità tributaria assoluta e incondizionatadel depositario autorizzato per ogni fattispecie di svincolo irregolare,anche quando questo sia imputabile esclusivamente a fatti illeciti diterzi (come affermato dalla Corte di Giustizia dell’U.E. nella causa C-323/22, al § 53), in un contesto – aggiungiamo – in cui il depositatoha adempiuto diligentemente a tutte le misure di sicurezza richiestedalla normativa di settore e che ragionevolmente possono esserglirichieste (come nella fattispecie), viola in principio di proporzionalità,poiché eccede quanto necessario per prevenire l’evasione e le frodifiscali»;- «la Corte EDU ha costantemente affermato, anche con riguardoalle misure volte ad assicurare il pagamento delle imposte, che deveessere sempre rispettato il “giusto equilibrio” tra l’interesse pubblico el’esigenza di tutelare i diritti fondamentali della persona, nella speciel’essenza del diritto di proprietà» e al riguardo richiama la sentenza sulcaso [OSCURATO:PERSONA] contro l’[OSCURATO:PERSONA] diMacedonia del 14 giugno 2018, n. 68039/14; «In applicazione di taleprincipio, la Corte EDU ha ritenuto che le forme di responsabilitàtributaria oggettive e assolute per violazioni altrui, anche quanto ilcontribuente abbia assolto alle sue obbligazioni e sia estraneo alleviolazioni dei terzi, che dunque non poteva prevenire e/o conoscere,violano la tutela della proprietà assicurata dall’art. 1 del Primoprotocollo aggiuntivo alla CEDU. Esse costituiscono, infatti,un’ingerenza irragionevole e sproporzionata».5.2. In via subordinata, nel caso in cui codesta ecc.ma Cortedubitasse della necessità di effettuare, nel caso di specie, un congruoNumero registro generale 34943/2019Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 8830/2026Data pubblicazione 08/04/2026bilanciamento tra i contrapposti interessi dell’erario e della tutela deldiritto fondamentale di proprietà della ricorrente (senza richiedere incapo a quest’ultimo oneri sproporzionati e insostenibili), al fine diindividuare il soggetto su cui debbano ricadere i rischi fiscali derivantidal furto incolpevole di beni soggetti a accise, si chiede il procedimentosospeso per inviare gli atti alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267TFUE (ex art 234 TCE), per ottenere dalla stessa una interpretazionepregiudiziale in merito al rispetto del principio di proporzionalità nellainterpretazione degli artt. 7 e 8 della direttiva 2008/118, in relazioneal combinato disposto degli artt. 17 e 52 della Carta di Nizza e 1 delprimo protocollo aggiuntivo alla CEDU (par. 2 del ricorso percassazione).5.3. Sempre in via subordinata, laddove codesta ecc.ma Cortedovesse ritenere che non sia ammissibile, nella caso di specie, unainterpretazione degli artt. 4 del d.lgs. 504/1995 e 7 e 8 della direttiva2008/118 orientata al rispetto dei diritti fondamentali e dei principigenerali sopra esposti (di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 52Carta di Nizza e 1 del primo protocollo aggiuntivo alla CEDU, in lineacon gli artt. 42 e 53 Cost.), ovvero la disapplicazione delle normenazionali con essi incompatibili in virtù del principio del primato deldiritto dell’U.E. ex art. 11 Cost., si chiede che venga sollevata la relativaquestione di costituzionalità dell’art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs.n. 48/2010 (che ha espunto dall’art. 4 del d.lgs. n. 504/1995l’esclusione da accisa dei beni oggetto di furto, espressamente previstadall’art. 59, comma 1, lettera a, della legge n. 342/2000). Ciò in quantodetta questione è essenziale per la soluzione della presentecontroversia e non è manifestamente infondata ai sensi art. 117 Cost.ovvero in applicazione dell’affermato principio del sindacato accentratodi costituzionalità in relazione anche ai diritti fondamentali tutelati dallaCarta di Nizza e dalla Costituzione (Corte Cost. n. 269/2017; n.Numero registro generale 34943/2019Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 8830/2026Data pubblicazione 08/04/202620/2019; n. 63/2019; n. 117/2019), non essendo stata, a oggi,oggetto di esame specifico (par. 3 del ricorso per cassazione).5.4. Ancora in via subordinata, si ribadisce che la tesi dellaresponsabilità assoluta e invincibile dell’operatore economico,nonostante abbia rispettato sia le prescrizioni di legge in generale, siaquelle concretamente imposte dall’Amministrazione vigilante, appareessere manifestamente incostituzionale per difetto di coerenza interna,quale requisito ontologicamente necessario del microsistema diriferimento e, quindi, per contrasto con il principio di ragionevolezza dicui all’art. 3 Cost., oltre che difetto di coerenza esterna o funzionaleper la chiara violazione del principio di capacità contributiva di cuiall’art. 53 Cost. (par. 4 del ricorso per cassazione).6. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono infondatie neppure sussistono i dubbi di incostituzionalità sollevati dallaricorrente né di contrarietà ai principi affermati dalla CEDU o dicompatibilità unionale.6.1. Come pacificamente ammesso dalla ricorrente, la tesisostenuta dai giudici di appello è conforme al consolidato orientamentodi questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 21918/2024, richiamata nellapiù recente Cass. n. 2482/2025), che si pone sulla scia tracciata dallaCorte di Giustizia UE nella sentenza del 7 settembre 2023, in C-323/22,[OSCURATO:SOCIETA]. e contraddice le tesi sostenute nel ricorso, residuandosoltanto la questioni di costituzionalità cui la ricorrente affida la difesa.6.2. Al riguardo pare necessario ricordare quanto affermato daquesta corte nella citata pronuncia n. 2482/2025, ovvero che la Cortedi giustizia UE, anche in epoca precedente alla pronuncia da ultimocitata, ha stabilito che la responsabilità del depositario autorizzato èproprio «di tipo oggettivo e si basa non già sulla colpa dimostrata opresunta del depositario, bensì sulla sua partecipazione a un’attivitàeconomica» (Corte giust. 24 febbraio 2021, causa C95/19, Soc.Silcompa, punto 52). Argomenta quella Corte, il legislatore dell’UnioneNumero registro generale 34943/2019Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 8830/2026Data pubblicazione 08/04/2026ha conferito un ruolo centrale al depositario autorizzato (v., in talsenso, Corte giust. 2 giugno 2016, causa C-81/15, KapnoviomichaniaKarelia, punti 31 e 32), in virtù del quale il regime di responsabilitànell’ambito della procedura di circolazione dei prodotti soggetti adaccisa e sottoposti a un regime sospensivo si traduce in un regime diresponsabilità per tutti i rischi inerenti a tale circolazione.Il principio è stato ribadito in modo assolutamente chiaro dallaCorte di giustizia nella sentenza del 2023, sopra citata, in cui haesplicitamente affermato che un’interpretazione della “nozione di«perdita», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, di taledirettiva, come includente lo svincolo irregolare dal regime sospensivodi un prodotto soggetto ad accisa, non sarebbe conforme agli obiettiviricordati al punto precedente della presente sentenza. Infatti, da unlato, una simile interpretazione indebolirebbe il carattere oggettivodella responsabilità conferita al depositario da detta direttivanell’ambito del regime sospensivo e, pertanto, il ruolo centrale diquest’ultimo al fine di garantire l’esigibilità delle accise e, indefinitiva,la libera circolazione delle merci soggette ad accisa. D’altro lato, untale indebolimento comprometterebbe anche l’obiettivo di lotta controla frode, l’evasione fiscale e gli abusi rendendo più difficile in pratica lariscossione delle accise presso tale depositario in caso di irregolarità odi infrazione”.Cristallina, dunque, l'affermazione che in casi, quali quello di specie,la responsabilità fiscale del depositario di prodotti in regime disospensione di accisa ha natura "oggettiva" e non derogabile, se nonappunto nel caso di "perdita" fisica del prodotto stesso e quindi dimateriale impossibilità che lo stesso venga immesso nel consumounionale (così in Cass. n. 2482/2025, cit.); circostanza che nella specienon si è verificata.Ne consegue, richiamando Cass. n. 21918/2024, che deveescludersi che di per sé qualsivoglia fatto illecito del terzo esoneri ilNumero registro generale 34943/2019Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 8830/2026Data pubblicazione 08/04/2026soggetto passivo dal pagamento dei diritti di accisa, anche se questirisulti del tutto estraneo alla condotta dei terzi stessi, qualora essa nonabbia determinato la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti.Una tale interpretazione risulta comunque vincolata, per il principiodi primazia del diritto dell'Unione, non ravvisandosi la sussistenza di"controlimiti", che non sono ravvisabili né nei principi costituzionali néin quelli rinvenibili nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo(CEDU).Non nei primi, perché la previsione di una responsabilità di tipooggettivo non è esclusa dai principi costituzionali (v. Corte cost. n.364/1988).E neppure nei secondi, in quanto nella ricerca di quel "giustoequilibrio", paventata dalla CEDU nella sentenza del 14 giugno 2018,n. 68039/14, [OSCURATO:PERSONA], tra le esigenze dell'interessegenerale della comunità e le esigenze della tutela dei dirittifondamentali dell'individuo, ben può prevalere sulla tutela dellaproprietà del soggetto privato i diversi interessi ed obiettivi evidenziatidalla Corte di giustizia UE nella citata sentenza del 07/09/2023, ovverola necessità di assicurare il buon funzionamento del mercato interno,la lotta contro la frode, l’evasione fiscale e gli eventuali abusi; interessidi rango superiore a quello meramente individuale del depositario,quale persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti diuno Stato membro a produrre, trasformare, detenere, ricevere espedire prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo nell’eserciziodella sua attività professionale (CGUE, sent. cit. p. 56).Il complesso delle argomentazioni svolte esclude altresì la necessitàdi ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.7. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento delle spese processuali in favore dellacontroricorrente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 34943/2019Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 8830/2026Data pubblicazione 08/04/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]