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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23447/2026

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e, [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,2767 rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 192/2024 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 07/06/2024 R.G.N. 175/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Azienda sanitariaterritoriale di Ancona (di seguito AST) a decorrere dal16.09.2021, ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Ancona n. 192/2024, con la quale è stataconfermata la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di rigetto della domanda dalla stessa propostacontro la propria datrice di lavoro, e la Gestione liquidatoriadell’ex [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al pagamentodelle retribuzioni che assumeva esserle dovute in forza di altraprecedente sentenza della Corte d’Appello di Ancona, la n.135/2021, passata in giudicato.2.

A fondamento di tale domanda la lavoratrice aveva dedottoche con l’anzidetta sentenza di appello n. 135/2021 era statoaccertato il suo diritto ad essere assunta alle dipendenzedell’AST sin da epoca precedente, e cioè dal 12.03.2013, e adottenere le retribuzioni relative al periodo di mancato impiego(«diritti patrimoniali conseguenziali») a far data dalla messa adisposizione delle proprie energie lavorative del 16.02.2017.3.

La Corte di appello di Ancona, con la successiva sentenza n.192/2024 qui impugnata, ha confermato il rigetto delladomanda della lavoratrice, affermando che, pur essendo«astrattamente mutuabile», in linea di principio, l’argomentosecondo cui il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro alledipendenze dell’AST doveva risalire al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed i connessidiritti patrimoniali erano dovuti a far data dal 16.02.2017, questinon potevano essere riconosciuti poiché le parti, al momento distipulare il contratto di lavoro in esecuzione della già citatasentenza n. 135/2021, avevano raggiunto un accordo perNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026stabilire una diversa decorrenza del rapporto di lavoro, a fardata cioè dal 16.09.2021.4.

Avverso tale sentenza n. 192/2024 [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi,illustrati da successiva memoria, cui hanno resistito concontroricorso l’Ast di Ancona, in persona del suo legalerappresentante pro tempore, nonché il Commissario dellaGestione liquidatoria ex [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo di ricorso è stata denunciata violazionee/o falsa applicazione di legge, ex art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c., pernon avere la Corte di appello Ancona riconosciuto l’autorità digiudicato sostanziale della sentenza n. 135/2021 della stessaCorte Territoriale, con conseguente violazione degli artt. 2909c.c. e 324 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c.1.1.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata haerroneamente disatteso l’autorità del predetto giudicato laddoveha affermato che la lavoratrice aveva rinunciato ai suoi effettifavorevoli, e cioè alla decorrenza del rapporto dal 13.03.2013ed ai diritti patrimoniali conseguenti, in tal modo pronunciandosisu un’eccezione non dedotta dalle parti, ma introdotta d’ufficio.1.2.

Tale motivo, che per come è formulato può ritenersi voltoa denunciare un vizio di violazione di legge (malgrado l’erroneorichiamo al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), èinammissibile sotto diversi profili, giacché non coglie la ratiodecidendi della pronuncia impugnata che ha valorizzato ilcomportamento successivo tenuto dalle parti, considerandoloidoneo a superare il precedente accertamento giudiziale, inquanto integrante una circostanza - fondata sulla comuneNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026volontà delle stesse parti - sopravvenuta al giudicato, «rimastaestranea» a quest’ultimo e «dunque esclusa dal raggio di azionedell’invocato giudicato».1.3.

Il motivo di ricorso non si confronta con tale specificaargomentazione della Corte territoriale, e la censura formulata- secondo cui tale decisione non poteva valutare liberamente ilcontenuto della precedente sentenza resa tra le parti, tale dacostituire una premessa logica insuscettibile di essere rimessain discussione nel successivo giudizio svoltosi tra le stesse – inalcun modo aggredisce il ragionamento fondato sullasopravvenienza alla decisione n. 135/2021 di un fatto nuovo,non coperto dal giudicato da essa derivante, costituito dallarinnovata manifestazione di volontà delle parti tra le quali essosi era formato, relativamente ad una nuova decorrenza delrapporto lavorativo, diversa da quella stabilita in tale giudicato.1.4.

Il fatto che la Corte territoriale abbia valorizzato talecircostanza sopravvenuta non significa che essa ha disatteso ilgiudicato, ma soltanto che ha registrato la volontà dellalavoratrice di rinunciare ai suoi effetti, accettando l’assunzionecon una decorrenza diversa da quella stabilita in detto giudicato.2.

A detta rinuncia si riferisce l’ulteriore profilo di censura mossadalla ricorrente, con cui è stata criticata la decisione impugnataper aver pronunciato su un’eccezione non formulata dalle parti,in violazione dell’art. 112 c.p.c.2.1.

Al riguardo occorre però rilevare che per far valere laviolazione della suddetta disposizione non è indispensabile chesi faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie dicui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., purché il motivo diricorso rechi univoco riferimento alla nullità della decisioneNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026derivante da tale violazione, dovendosi, invece, dichiarare lostesso inammissibile allorché si limiti ad argomentare sullaviolazione stessa (v. al riguardo Cass. Sez.

U, Sentenza n.17931 del 24/07/2013, Cass. n. 10862/2018).2.2.

Nel caso in esame, non è stata invocata alcuna nullitàsicché, anche sotto tale profilo, il motivo si rivela inammissibile.2.3.

Ciò in disparte il fatto che la questione della diversadecorrenza dell’assunzione non risulta esser stata introdottad’ufficio dalla Corte territoriale, ma dall’odiernacontroricorrente, la quale ha dedotto, fornendo le indicazioni perla relativa localizzazione degli atti rilevanti (v. pagg. 12 e 13 delcontroricorso), di aver rappresentato fin dalla memoria dicostituzione in primo grado di aver fissato una diversa data didecorrenza dell’assunzione «nel rispetto dell’esigenzamanifestata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tenuta al periodo dipreavviso nell’ambito del rapporto lavorativo a tempoindeterminato, allora in corso (vedasi pag. 8 della comparsa dicostituzione di I grado)».2.4.

I rilevati profili di inammissibilità di tale motivo di ricorsosono sufficienti ad esaurirne l’esame, fermo restando che, perdedurre la violazione del giudicato, occorre far riferimento alprincipio affermato da consolidata giurisprudenza di questaCorte, secondo cui il giudicato non comprende le enunciazionipuramente incidentali e in genere le considerazioni estranee allacontroversia e prive di relazione causale col deciso, e l'autoritàdel giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità allafunzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite neilimiti delle domande proposte, sicché ogni affermazioneeccedente la necessità logico giuridica della decisione deveNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026considerarsi un obiter dictum (v.

Cass. n. 3793/2019, Cass. n.1815/2012).In siffatta prospettiva, non può allora non evidenziarsi che lasentenza della Corte territoriale n. 135/2021, riportata peresteso nel ricorso, dà atto che la domanda sui diritti patrimonialiconnessi alla mancata assunzione non era stata nemmenoproposta nel giudizio definito con tal sentenza, e che anche laricorrente ha dedotto (v. pag. 14) di aver formulato in essoriserva di agire con separato giudizio per richiedere tutti i diritticonnessi all’assunzione.3.

Con un secondo motivo di ricorso è stata denunciata«Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, c. 1 n. 4 c.p.c.,per motivazione illogica e contraddittoria su un punto decisivodella controversia ovvero sulle modalità di costituzione delrapporto di lavoro.

Travisamento delle prove documentaliviolazione dell’art. 115 c.p.c.».

É dedotto l’error in procedendoconsistito nell’avere la Corte territoriale travisato il contratto diassunzione, del quale aveva fornito un’interpretazione«fantasiosa» senza percepirne il contenuto effettivo, avendonedesunto invece contenuti informativi inesistenti e nonriconducibili a quanto in esso scritto.3.1.

In particolare, secondo la ricorrente, dal testo del predettocontratto, letto alla luce della propedeutica delibera aziendale(entrambi riportati in ricorso), non sarebbe ricavabile alcunaccordo idoneo a modificare la decorrenza del rapporto di lavorostabilita dal precedente giudicato, il quale non potrebbe esseredesunto da un contratto espressamente volto a dare esecuzioneal giudicato medesimo.3.2.

Anche tale motivo si rivela inammissibile.Numero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/20263.3.

Premesso al riguardo che, laddove la ricorrente avessevoluto far valere il vizio di travisamento della prova, nel suocontenuto oggettivo, ella avrebbe dovuto proporre revocazioneex art. 395, n. 4, c.p.c. (v.

Cass.

S.U. 5792/2024), ciò che lastessa fa valere è un’errata interpretazione del suo contratto diassunzione, sollecitandone una diversa da quella data dallaCorte territoriale, senza però considerare che l'interpretazionedel contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nelcaso di violazione delle regole legali di ermeneuticacontrattuale, la quale non è stata minimamente sollevata con ilricorso, e che non può dirsi esistente sul semplice rilievo che ilgiudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra ledue o più interpretazioni possibili del testo negoziale (v.

Cass.n. 15471/2017, Cass. n. 11254/2018).3.4.

Il motivo poi non prende in considerazione il passaggio dellasentenza, non confrontandosi quindi con esso, secondo cui «Laconsapevole adesione dell’appellante alla nuova individuazionedella decorrenza giuridica ed economica del rapporto di lavorocon l’Azienda convenuta è indiscutibilmente attestata dallasottoscrizione per accettazione della lavoratrice di tutte leclausole del contratto, ed in specie di quelle nelle quali si faespressa menzione del particolare motivo per il quale vienefissata al 16 settembre 2021 la costituzione dell’instaurandorapporto».3.5.

Da tale passaggio motivazionale è pertanto desumibile chel’esistenza dell’accordo volto a fissare una diversa decorrenzadel rapporto di lavoro è stata ricavata dalla Corte territorialedirettamente dal testo contrattuale, del quale ha fornito uncontenuto interpretativo che risulta pienamente riconducibile adNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026esso, come conferma la lettura delle clausole 1 (costituzione delrapporto a far data dal 16.09.2021) e 12 (accettazione espressadi tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro subordinatoindividuale), nonché delle premesse in cui viene richiamata ladichiarazione della ricorrente di avere in corso altro rapporto dilavoro subordinato che sarebbe cessato il 15.09.2021.3.6.

L’interpretazione fornita dalla Corte territoriale non èpertanto frutto di travisamento o di errata percezione del testocontrattuale, essendo consentita dalle disposizioni in essoconcordate, lette alla luce della determina aziendale anzidettache, peraltro, nell’affermare di dare esecuzione alla sentenza n.135/2021, ha stabilito altresì che la data di decorrenza delrapporto sarebbe stata individuata nel contratto di assunzione.3.7.

In proposito è inammissibile la deduzione della ricorrentesecondo cui un accordo di tal genere, idoneo a modificare unastatuizione giudiziale passata in giudicato, avrebbe richiesto unespresso negozio novativo o transattivo, espressivo dell’animusnovandi, o una rinuncia esplicita, la cui validità sarebbe daverificare ai sensi dell’art. 2113 c.c..

Tale deduzione è stataintrodotta solo con la memoria illustrativa, con la quale nonpossono essere sollevate questioni non dedotte in precedenza.4.

Con un terzo motivo di gravame è stata denunciata, ex art.360, c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto afondamento della decisione prove non dedotte dalle parti.4.1.

Con tale mezzo di censura, per come desumibile dalla suaesposizione, la ricorrente lamenta non tanto che la pronunciadella Corte sarebbe basata su prove non dedotte dalle partiquanto che essa sarebbe fondata su un argomento non eccepitoNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026dalle stesse, atteso che l’Asur non aveva mai messo indiscussione la data di costituzione del rapporto di lavoro indicatadalla Corte di Appello, né la legittimità della retroattività al 2013del diritto all’assunzione, essendosi limitata a contestarel’inesistenza del diritto alle retribuzioni per il periodo di mancatoimpegno in assenza della controprestazione lavorativa.4.2.

Il motivo - richiamato quanto già evidenziato al punto 3.5in ordine al fatto che la Corte territoriale ha desunto dalcontenuto del contratto versato in atti lo spostamento delladecorrenza del rapporto - è inammissibile, posto che,contravvenendo a quanto imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., nonriproduce il contenuto degli scritti difensivi in cui la controparteavrebbe assunto la posizione illustrata, né indica l’atto o ilmomento processuale in cui essa sarebbe stata dedotta ingiudizio.5.

Con il quarto ed ultimo mezzo di censura la ricorrente deducela violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., e la nullità dellasentenza per omessa pronuncia sul suo motivo d'appelloretribuzioni non percepite, avendola la Corte territoriale ritenutaimplicitamente assorbita dalla statuizione circa la mancanza diun titolo su cui basare l’azione esperita.5.1.

Tale motivo è anch’esso inammissibile, difettando delrequisito di autosufficienza, in quanto la ricorrente non hatrascritto, o riprodotto nella parte essenziale, il motivo di appelloche sarebbe stato trascurato, necessario a verificareimmediatamente se esso potesse essere stato ritenuto oggettodell’assorbimento improprio censurato in questa sede.Numero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/20266.

In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve esserepertanto dichiarato inammissibile.10.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controparte, dellespese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spesegenerali al 15% ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,2767 rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 192/2024 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 07/06/2024 R.G.N. 175/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Azienda sanitariaterritoriale di Ancona (di seguito AST) a decorrere dal16.09.2021, ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Ancona n. 192/2024, con la quale è stataconfermata la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di rigetto della domanda dalla stessa propostacontro la propria datrice di lavoro, e la Gestione liquidatoriadell’ex [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al pagamentodelle retribuzioni che assumeva esserle dovute in forza di altraprecedente sentenza della Corte d’Appello di Ancona, la n.135/2021, passata in giudicato.2. A fondamento di tale domanda la lavoratrice aveva dedottoche con l’anzidetta sentenza di appello n. 135/2021 era statoaccertato il suo diritto ad essere assunta alle dipendenzedell’AST sin da epoca precedente, e cioè dal 12.03.2013, e adottenere le retribuzioni relative al periodo di mancato impiego(«diritti patrimoniali conseguenziali») a far data dalla messa adisposizione delle proprie energie lavorative del 16.02.2017.3. La Corte di appello di Ancona, con la successiva sentenza n.192/2024 qui impugnata, ha confermato il rigetto delladomanda della lavoratrice, affermando che, pur essendo«astrattamente mutuabile», in linea di principio, l’argomentosecondo cui il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro alledipendenze dell’AST doveva risalire al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed i connessidiritti patrimoniali erano dovuti a far data dal 16.02.2017, questinon potevano essere riconosciuti poiché le parti, al momento distipulare il contratto di lavoro in esecuzione della già citatasentenza n. 135/2021, avevano raggiunto un accordo perNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026stabilire una diversa decorrenza del rapporto di lavoro, a fardata cioè dal 16.09.2021.4. Avverso tale sentenza n. 192/2024 [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi,illustrati da successiva memoria, cui hanno resistito concontroricorso l’Ast di Ancona, in persona del suo legalerappresentante pro tempore, nonché il Commissario dellaGestione liquidatoria ex [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso è stata denunciata violazionee/o falsa applicazione di legge, ex art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c., pernon avere la Corte di appello Ancona riconosciuto l’autorità digiudicato sostanziale della sentenza n. 135/2021 della stessaCorte Territoriale, con conseguente violazione degli artt. 2909c.c. e 324 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c.1.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata haerroneamente disatteso l’autorità del predetto giudicato laddoveha affermato che la lavoratrice aveva rinunciato ai suoi effettifavorevoli, e cioè alla decorrenza del rapporto dal 13.03.2013ed ai diritti patrimoniali conseguenti, in tal modo pronunciandosisu un’eccezione non dedotta dalle parti, ma introdotta d’ufficio.1.2. Tale motivo, che per come è formulato può ritenersi voltoa denunciare un vizio di violazione di legge (malgrado l’erroneorichiamo al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), èinammissibile sotto diversi profili, giacché non coglie la ratiodecidendi della pronuncia impugnata che ha valorizzato ilcomportamento successivo tenuto dalle parti, considerandoloidoneo a superare il precedente accertamento giudiziale, inquanto integrante una circostanza - fondata sulla comuneNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026volontà delle stesse parti - sopravvenuta al giudicato, «rimastaestranea» a quest’ultimo e «dunque esclusa dal raggio di azionedell’invocato giudicato».1.3. Il motivo di ricorso non si confronta con tale specificaargomentazione della Corte territoriale, e la censura formulata- secondo cui tale decisione non poteva valutare liberamente ilcontenuto della precedente sentenza resa tra le parti, tale dacostituire una premessa logica insuscettibile di essere rimessain discussione nel successivo giudizio svoltosi tra le stesse – inalcun modo aggredisce il ragionamento fondato sullasopravvenienza alla decisione n. 135/2021 di un fatto nuovo,non coperto dal giudicato da essa derivante, costituito dallarinnovata manifestazione di volontà delle parti tra le quali essosi era formato, relativamente ad una nuova decorrenza delrapporto lavorativo, diversa da quella stabilita in tale giudicato.1.4. Il fatto che la Corte territoriale abbia valorizzato talecircostanza sopravvenuta non significa che essa ha disatteso ilgiudicato, ma soltanto che ha registrato la volontà dellalavoratrice di rinunciare ai suoi effetti, accettando l’assunzionecon una decorrenza diversa da quella stabilita in detto giudicato.2. A detta rinuncia si riferisce l’ulteriore profilo di censura mossadalla ricorrente, con cui è stata criticata la decisione impugnataper aver pronunciato su un’eccezione non formulata dalle parti,in violazione dell’art. 112 c.p.c.2.1. Al riguardo occorre però rilevare che per far valere laviolazione della suddetta disposizione non è indispensabile chesi faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie dicui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., purché il motivo diricorso rechi univoco riferimento alla nullità della decisioneNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026derivante da tale violazione, dovendosi, invece, dichiarare lostesso inammissibile allorché si limiti ad argomentare sullaviolazione stessa (v. al riguardo Cass. Sez. U, Sentenza n.17931 del 24/07/2013, Cass. n. 10862/2018).2.2. Nel caso in esame, non è stata invocata alcuna nullitàsicché, anche sotto tale profilo, il motivo si rivela inammissibile.2.3. Ciò in disparte il fatto che la questione della diversadecorrenza dell’assunzione non risulta esser stata introdottad’ufficio dalla Corte territoriale, ma dall’odiernacontroricorrente, la quale ha dedotto, fornendo le indicazioni perla relativa localizzazione degli atti rilevanti (v. pagg. 12 e 13 delcontroricorso), di aver rappresentato fin dalla memoria dicostituzione in primo grado di aver fissato una diversa data didecorrenza dell’assunzione «nel rispetto dell’esigenzamanifestata dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tenuta al periodo dipreavviso nell’ambito del rapporto lavorativo a tempoindeterminato, allora in corso (vedasi pag. 8 della comparsa dicostituzione di I grado)».2.4. I rilevati profili di inammissibilità di tale motivo di ricorsosono sufficienti ad esaurirne l’esame, fermo restando che, perdedurre la violazione del giudicato, occorre far riferimento alprincipio affermato da consolidata giurisprudenza di questaCorte, secondo cui il giudicato non comprende le enunciazionipuramente incidentali e in genere le considerazioni estranee allacontroversia e prive di relazione causale col deciso, e l'autoritàdel giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità allafunzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite neilimiti delle domande proposte, sicché ogni affermazioneeccedente la necessità logico giuridica della decisione deveNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026considerarsi un obiter dictum (v. Cass. n. 3793/2019, Cass. n.1815/2012).In siffatta prospettiva, non può allora non evidenziarsi che lasentenza della Corte territoriale n. 135/2021, riportata peresteso nel ricorso, dà atto che la domanda sui diritti patrimonialiconnessi alla mancata assunzione non era stata nemmenoproposta nel giudizio definito con tal sentenza, e che anche laricorrente ha dedotto (v. pag. 14) di aver formulato in essoriserva di agire con separato giudizio per richiedere tutti i diritticonnessi all’assunzione.3. Con un secondo motivo di ricorso è stata denunciata«Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, c. 1 n. 4 c.p.c.,per motivazione illogica e contraddittoria su un punto decisivodella controversia ovvero sulle modalità di costituzione delrapporto di lavoro. Travisamento delle prove documentaliviolazione dell’art. 115 c.p.c.». É dedotto l’error in procedendoconsistito nell’avere la Corte territoriale travisato il contratto diassunzione, del quale aveva fornito un’interpretazione«fantasiosa» senza percepirne il contenuto effettivo, avendonedesunto invece contenuti informativi inesistenti e nonriconducibili a quanto in esso scritto.3.1. In particolare, secondo la ricorrente, dal testo del predettocontratto, letto alla luce della propedeutica delibera aziendale(entrambi riportati in ricorso), non sarebbe ricavabile alcunaccordo idoneo a modificare la decorrenza del rapporto di lavorostabilita dal precedente giudicato, il quale non potrebbe esseredesunto da un contratto espressamente volto a dare esecuzioneal giudicato medesimo.3.2. Anche tale motivo si rivela inammissibile.Numero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/20263.3. Premesso al riguardo che, laddove la ricorrente avessevoluto far valere il vizio di travisamento della prova, nel suocontenuto oggettivo, ella avrebbe dovuto proporre revocazioneex art. 395, n. 4, c.p.c. (v. Cass. S.U. 5792/2024), ciò che lastessa fa valere è un’errata interpretazione del suo contratto diassunzione, sollecitandone una diversa da quella data dallaCorte territoriale, senza però considerare che l'interpretazionedel contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nelcaso di violazione delle regole legali di ermeneuticacontrattuale, la quale non è stata minimamente sollevata con ilricorso, e che non può dirsi esistente sul semplice rilievo che ilgiudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra ledue o più interpretazioni possibili del testo negoziale (v. Cass.n. 15471/2017, Cass. n. 11254/2018).3.4. Il motivo poi non prende in considerazione il passaggio dellasentenza, non confrontandosi quindi con esso, secondo cui «Laconsapevole adesione dell’appellante alla nuova individuazionedella decorrenza giuridica ed economica del rapporto di lavorocon l’Azienda convenuta è indiscutibilmente attestata dallasottoscrizione per accettazione della lavoratrice di tutte leclausole del contratto, ed in specie di quelle nelle quali si faespressa menzione del particolare motivo per il quale vienefissata al 16 settembre 2021 la costituzione dell’instaurandorapporto».3.5. Da tale passaggio motivazionale è pertanto desumibile chel’esistenza dell’accordo volto a fissare una diversa decorrenzadel rapporto di lavoro è stata ricavata dalla Corte territorialedirettamente dal testo contrattuale, del quale ha fornito uncontenuto interpretativo che risulta pienamente riconducibile adNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026esso, come conferma la lettura delle clausole 1 (costituzione delrapporto a far data dal 16.09.2021) e 12 (accettazione espressadi tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro subordinatoindividuale), nonché delle premesse in cui viene richiamata ladichiarazione della ricorrente di avere in corso altro rapporto dilavoro subordinato che sarebbe cessato il 15.09.2021.3.6. L’interpretazione fornita dalla Corte territoriale non èpertanto frutto di travisamento o di errata percezione del testocontrattuale, essendo consentita dalle disposizioni in essoconcordate, lette alla luce della determina aziendale anzidettache, peraltro, nell’affermare di dare esecuzione alla sentenza n.135/2021, ha stabilito altresì che la data di decorrenza delrapporto sarebbe stata individuata nel contratto di assunzione.3.7. In proposito è inammissibile la deduzione della ricorrentesecondo cui un accordo di tal genere, idoneo a modificare unastatuizione giudiziale passata in giudicato, avrebbe richiesto unespresso negozio novativo o transattivo, espressivo dell’animusnovandi, o una rinuncia esplicita, la cui validità sarebbe daverificare ai sensi dell’art. 2113 c.c.. Tale deduzione è stataintrodotta solo con la memoria illustrativa, con la quale nonpossono essere sollevate questioni non dedotte in precedenza.4. Con un terzo motivo di gravame è stata denunciata, ex art.360, c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto afondamento della decisione prove non dedotte dalle parti.4.1. Con tale mezzo di censura, per come desumibile dalla suaesposizione, la ricorrente lamenta non tanto che la pronunciadella Corte sarebbe basata su prove non dedotte dalle partiquanto che essa sarebbe fondata su un argomento non eccepitoNumero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/2026dalle stesse, atteso che l’Asur non aveva mai messo indiscussione la data di costituzione del rapporto di lavoro indicatadalla Corte di Appello, né la legittimità della retroattività al 2013del diritto all’assunzione, essendosi limitata a contestarel’inesistenza del diritto alle retribuzioni per il periodo di mancatoimpegno in assenza della controprestazione lavorativa.4.2. Il motivo - richiamato quanto già evidenziato al punto 3.5in ordine al fatto che la Corte territoriale ha desunto dalcontenuto del contratto versato in atti lo spostamento delladecorrenza del rapporto - è inammissibile, posto che,contravvenendo a quanto imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., nonriproduce il contenuto degli scritti difensivi in cui la controparteavrebbe assunto la posizione illustrata, né indica l’atto o ilmomento processuale in cui essa sarebbe stata dedotta ingiudizio.5. Con il quarto ed ultimo mezzo di censura la ricorrente deducela violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., e la nullità dellasentenza per omessa pronuncia sul suo motivo d'appelloretribuzioni non percepite, avendola la Corte territoriale ritenutaimplicitamente assorbita dalla statuizione circa la mancanza diun titolo su cui basare l’azione esperita.5.1. Tale motivo è anch’esso inammissibile, difettando delrequisito di autosufficienza, in quanto la ricorrente non hatrascritto, o riprodotto nella parte essenziale, il motivo di appelloche sarebbe stato trascurato, necessario a verificareimmediatamente se esso potesse essere stato ritenuto oggettodell’assorbimento improprio censurato in questa sede.Numero registro generale 18132/2024Numero sezionale 2767/2026Numero di raccolta generale 23447/2026Data pubblicazione 17/07/20266. In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve esserepertanto dichiarato inammissibile.10. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controparte, dellespese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spesegenerali al 15% ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]