CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 19427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30287/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di SALERNO n. 488/2017, depositata i l 19/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.30297/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Salerno, adita da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla statuizione di compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni da parte del Tribunale della stessa città, che aveva accertato la prescrizione del credito portato in una cartella esattoriale emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di mancato pagamento di premi assicurativi all’[OSCURATO:PERSONA], ha confermato la prima decisione, compensando, a sua volta, le spese del grado d’appello, in ragione di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel recente mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in tema di durata – quinquennale o decennale -della prescrizione in materia previdenziale la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta “Violazione degli artt.91 e 92 cpc per come rinovellato dalla L. nr.162/2014; violazione dell’art.111 co.6 (Costituzione) e art. 24 co.1 della Costituzione”; imputa al giudice di primo grado di aver omesso di motivare circa la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni necessarie al fine di disporre la compensazione delle spese di lite; sul presupposto di essere risultata vittoriosa nel giudizio denuncia la violazione del principio di soccombenza; il motivo è inammissibile; secondo l’orientamento espresso da Cass. n. 7992 del 2022, l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche; in particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine allespese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise; nel caso in esame il giudizio è stato introdotto nel 2015, dunque al te mpo effettivamente sussistevano oscillazioni giurisprudenziali circa la durata – quinquennale o decennale - della prescrizione , successivamente ricomposte dalle Sezioni Unite con la decisione n. 22397 del 2016; la Corte d’appello si è mantenuta, quindi, aderente ai principi enunc l eati dalla giurisprudenza di questa Corte la quale, con giurisprudenza consolidata, ha riten uto che “l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza” integrila nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art.92, co.2 cod. proc. civ.([OSCURATO:PERSONA]. n. 2883 del 2014); per altro verso, se pure parte ricorrente afferma l’irrilevanza della sentenza SU posta a fondamento della decisione dalla Corte d’appello nel caso che lo riguarda, poiché la prescrizione aveva decorrenza dall’epoca della notifica della cartella (2000), ben anteriore al termine decennale, tale asserzione, tuttavia, non risulta assistita da autosufficienza atteso che il ricorrente non produce, né trascrive o localizza, nel corpo del ricorso, gli atti dai quali poter ricavare la correttezza delle sue affermazioni mediante trascrizione, sicché sul punto il motivo è genericamente dedotto e il ricorso manca di specificità; in definitiva, il ricorso va dichiarato i nammissibile ; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono lasoccombenza; non si provvede sulle spese in favore de lla parte rimasta intimata; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese di legittimità in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il rico