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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 aprile 2024

Cassazione n. 10933/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Modena del 19/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha invocato pronuncia di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 settembre 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 , d.P.R. n. 309/90.

2. Mleki ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, con cui invoca l'annullamento della sentenza per vizi inerenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen..

Assume che l'istanza di applicazione della pena non è stata presentata dall'indagato, ma dal difensore, non procuratore speciale, e che, dunque, neppure avrebbe dovuto fissarsi udienza a mente dell'art. 448 cod proc pen.

Invoca l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

3. Dalla sentenza del 19 settembre 2024, impugnata, risulta che l'istanza di applicazione della pena -per il cui accoglimento nei termini di cui in dispositivo l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, presente, ha concluso- era stata depositata il precedente 15 aprile 2024, dal difensore munito di procura speciale.

Il verbale di udienza, del pari, dà atto della costituzione delle parti sì come appena indicata, con la presenza del ricorrente, sottoposto per questa causa alla misura della custodia cautelare in carcere, e del difensore di fiducia (anche "donniciliatario" si legge nel verbale), avv. [OSCURATO:PERSONA]; dà atto, anche, della dichiarazione del Mleiki di revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore di fiducia.

Dall'esame del fascicolo processuale risulta, altresì, che l'istanza di applicazione della pena, del 15 aprile 2024 era stata formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e che la stessa, difensore di fiducia, aveva allegato all'istanza de qua nomina, del 25 marzo 2024, ove veniva conferita, anche, procura speciale a richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 e ss cod proc pen, nonché prestare il necessario consenso alla richiesta del pubblico ministero al proposito.

Risulta, anche, che la nomina all'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata conferita con atto del 6 luglio 2024, e che in uno con il mandato difensivo era stata conferita "procura speciale al fine di [...] richiedere, anche attraverso sostituti processuali, [...] l'applicazione della pena di cui agli artt. 444-447 codice procedura penale [...]."

4. Quanto risultante dal fascicolo processuale, nella sua interezza, diversamente da quanto allegato nell'atto di ricorso, attesta, come anticipato, non solo che l'istanza è stata presentata da difensore di fiducia, cui era stato conferito il potere di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con atto in data 25.3.2024, che reca in calce la firma analogica del Mleiki (così come la stessa firma è apposta in calce al mandato ad impugnare ed elezione di domicilio allegato all'atto di ricorso) autenticata dal difensore con firma digitale; ma, anche, che l'accoglimento dell'istanza è stato invocato, in udienza, dall'imputato, detenuto presente, personalmente, nonché, a mezzo di difensore non solo domiciliatario, ma anche procuratore speciale.

5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Modena del 19/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha invocato pronuncia di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 settembre 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 , d.P.R. n. 309/90. 2. Mleki ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, con cui invoca l'annullamento della sentenza per vizi inerenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.. Assume che l'istanza di applicazione della pena non è stata presentata dall'indagato, ma dal difensore, non procuratore speciale, e che, dunque, neppure avrebbe dovuto fissarsi udienza a mente dell'art. 448 cod proc pen. Invoca l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Dalla sentenza del 19 settembre 2024, impugnata, risulta che l'istanza di applicazione della pena -per il cui accoglimento nei termini di cui in dispositivo l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, presente, ha concluso- era stata depositata il precedente 15 aprile 2024, dal difensore munito di procura speciale. Il verbale di udienza, del pari, dà atto della costituzione delle parti sì come appena indicata, con la presenza del ricorrente, sottoposto per questa causa alla misura della custodia cautelare in carcere, e del difensore di fiducia (anche "donniciliatario" si legge nel verbale), avv. [OSCURATO:PERSONA]; dà atto, anche, della dichiarazione del Mleiki di revoca dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore di fiducia. Dall'esame del fascicolo processuale risulta, altresì, che l'istanza di applicazione della pena, del 15 aprile 2024 era stata formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e che la stessa, difensore di fiducia, aveva allegato all'istanza de qua nomina, del 25 marzo 2024, ove veniva conferita, anche, procura speciale a richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 e ss cod proc pen, nonché prestare il necessario consenso alla richiesta del pubblico ministero al proposito. Risulta, anche, che la nomina all'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata conferita con atto del 6 luglio 2024, e che in uno con il mandato difensivo era stata conferita "procura speciale al fine di [...] richiedere, anche attraverso sostituti processuali, [...] l'applicazione della pena di cui agli artt. 444-447 codice procedura penale [...]." 4. Quanto risultante dal fascicolo processuale, nella sua interezza, diversamente da quanto allegato nell'atto di ricorso, attesta, come anticipato, non solo che l'istanza è stata presentata da difensore di fiducia, cui era stato conferito il potere di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con atto in data 25.3.2024, che reca in calce la firma analogica del Mleiki (così come la stessa firma è apposta in calce al mandato ad impugnare ed elezione di domicilio allegato all'atto di ricorso) autenticata dal difensore con firma digitale; ma, anche, che l'accoglimento dell'istanza è stato invocato, in udienza, dall'imputato, detenuto presente, personalmente, nonché, a mezzo di difensore non solo domiciliatario, ma anche procuratore speciale. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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