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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07175/2023

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8/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25098/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife s a dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona de l legal e rappresentante pro tempore , domicili at a in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge - controricorrent e – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 1829/2021depositata in data 1.3.2021; N. 25098/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Campania rigettò l’ appell o proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l a sentenz a n. 4 7 2 /20 1 9 della C.T.P. di Benevento, che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso proposto dalla stessa società in relazione alla comunicazione preventiva di ipoteca notificatale il 26.9.2018, annullandola limitatamente a due cartelle in essa richiamate (nn. finali 3749 e 6246) e ritenendo regolarmente notificate le restanti; nelconfermare la decisione di primo grado , la C.T.R. rilevò – per quanto qui ancora interessa – che le doglianze sulle modalità della notifica della cartella ancora contestata (con n. finale 0155)erano infondate, in quanto detta notifica, effettuata a mezzo pec, era da considerare valida ancorché l’atto allegato fosse in formato “pdf” anziché “p7m”, neppure occorrendo la forma digitale; che non poteva configurarsi né la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, né tantomeno il difetto di firma della comunicazione preventiva impugnata, né infine l’irregolarità della costituzione dell’agente della riscossione a mezzo di proprio funzionario, per essere l’atto di costituzione –contrariamente all’assunto dell’appellante –firmato digitalmente; avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , cui resiste l’Agenzia delle Entrate - Riscossione con controricorso; consideratoche: N. 25098/21R.G. 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione dell’art.10 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per aver la C.T.R. ritenuto che l’atto di costituzione in giudizio del funzionario dell’agente della riscossione fosse firmato digitalmente, mentre invece la costituzione era avvenuta in modalità analogica; 1.2 –con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 26d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012, per non aver la C.T.R. considerato che la notifica della cartella era avvenuta a mezzo pec senza alcuna sottoscrizione digitaleed inoltre il messaggio era stato spedito da un indirizzo non inserito in pubblici registri, corrispondenti ad “IPA”, “REGINDE” o “INIPEC”; 1.3– con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione de gli art t . 50, 76 e 7 7 d.P.R. n. 602/1973, per non aver la C.T.R. rilevato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dalla notificazione di intimazione di pagamento; 2.1 –il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; infatti, la C.T.R. ha accertato che l’atto di costituzione in giudizio del funzionario di AdER era firmato digitalmente, il che non è di per sé incompatibile con la modalità “cartacea”, ben potendo ipotizz arsi la costituzione del funzionario stessomediante una memoria responsiva analogica o tradizionale, da cui risulti la sottoscrizione digitale; pertanto, la ricorrente avrebbe adeguatamente dovuto riprodurre o quantomeno riassumere il dettaglio dell’atto in discorso; non avendovi provveduto, essa è incorsa in un rilevante deficitespositivo, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura; N. 25098/21R.G. 3.1 –il secondo motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni; anzitutto, è infondata la censura sulla mancata sottoscrizione della cartella notificata in formato “pdf”, noto essendo che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n. 30948/2019); non v’è ragione alcuna per discostarsi da tale orientamento; 3.2 –per quanto poi concerne la pretesa inesistenza della notifica per non essere inserito l’indirizzo del mittente nell’ambito dei pubblici registri, occorre richiamare il recente arresto di Cass., Sez.

Un., n. 15979/2022; con detta pronuncia, si è infatti affermato (in motivazione) che , ai fini del la notifica a mezzo pec, quand’anche proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. n. 179/2012, ciò che rileva è la certezza e riferibilità dell’indirizzo stesso al mittente, mentre “al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (…) ; infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo N. 25098/21R.G. pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto (…)”; pertanto, poiché è inequivoco che il messaggio di notifica della cartella in questione fosse proveniente da indirizzo dell’agente della riscossionee che esso è stato indirizzato alla casella pec “ufficiale” della società destinataria (non v’è questione su tali circostanze), la notifica in discorso deve ritenersi pienamente valida; 4.1 –anche il terzo motivo è infondato; in proposito, questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizioneipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.

Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di unadisposizione inapplicabile (nella specie, l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l'omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. n. 23875/2015); ebbene, ribadita la natura non esecutiva dell’intera attività svolta dall’agente della riscossione per procedere all’iscrizione della garanzia ipotecaria, con N. 25098/21R.G. conseguente inapplicabilità dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973 al riguardo, va pure rilevato che è proprio attraverso la comunicazione preventiva impugnata dalla società contribuente che s’è realizzato il necessario contraddittorio endoprocedimentale, donde l’ulteriore profilo di infondatezza della censura in esame; 5.1 – in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali , che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25098/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife s a dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona de l legal e rappresentante pro tempore , domicili at a in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge - controricorrent e – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 1829/2021depositata in data 1.3.2021; N. 25098/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Campania rigettò l’ appell o proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l a sentenz a n. 4 7 2 /20 1 9 della C.T.P. di Benevento, che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso proposto dalla stessa società in relazione alla comunicazione preventiva di ipoteca notificatale il 26.9.2018, annullandola limitatamente a due cartelle in essa richiamate (nn. finali 3749 e 6246) e ritenendo regolarmente notificate le restanti; nelconfermare la decisione di primo grado , la C.T.R. rilevò – per quanto qui ancora interessa – che le doglianze sulle modalità della notifica della cartella ancora contestata (con n. finale 0155)erano infondate, in quanto detta notifica, effettuata a mezzo pec, era da considerare valida ancorché l’atto allegato fosse in formato “pdf” anziché “p7m”, neppure occorrendo la forma digitale; che non poteva configurarsi né la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, né tantomeno il difetto di firma della comunicazione preventiva impugnata, né infine l’irregolarità della costituzione dell’agente della riscossione a mezzo di proprio funzionario, per essere l’atto di costituzione –contrariamente all’assunto dell’appellante –firmato digitalmente; avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , cui resiste l’Agenzia delle Entrate - Riscossione con controricorso; consideratoche: N. 25098/21R.G. 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione dell’art.10 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per aver la C.T.R. ritenuto che l’atto di costituzione in giudizio del funzionario dell’agente della riscossione fosse firmato digitalmente, mentre invece la costituzione era avvenuta in modalità analogica; 1.2 –con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 26d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012, per non aver la C.T.R. considerato che la notifica della cartella era avvenuta a mezzo pec senza alcuna sottoscrizione digitaleed inoltre il messaggio era stato spedito da un indirizzo non inserito in pubblici registri, corrispondenti ad “IPA”, “REGINDE” o “INIPEC”; 1.3– con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione de gli art t . 50, 76 e 7 7 d.P.R. n. 602/1973, per non aver la C.T.R. rilevato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dalla notificazione di intimazione di pagamento; 2.1 –il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; infatti, la C.T.R. ha accertato che l’atto di costituzione in giudizio del funzionario di AdER era firmato digitalmente, il che non è di per sé incompatibile con la modalità “cartacea”, ben potendo ipotizz arsi la costituzione del funzionario stessomediante una memoria responsiva analogica o tradizionale, da cui risulti la sottoscrizione digitale; pertanto, la ricorrente avrebbe adeguatamente dovuto riprodurre o quantomeno riassumere il dettaglio dell’atto in discorso; non avendovi provveduto, essa è incorsa in un rilevante deficitespositivo, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura; N. 25098/21R.G. 3.1 –il secondo motivo è infondato, in tutte le sue articolazioni; anzitutto, è infondata la censura sulla mancata sottoscrizione della cartella notificata in formato “pdf”, noto essendo che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n. 30948/2019); non v’è ragione alcuna per discostarsi da tale orientamento; 3.2 –per quanto poi concerne la pretesa inesistenza della notifica per non essere inserito l’indirizzo del mittente nell’ambito dei pubblici registri, occorre richiamare il recente arresto di Cass., Sez. Un., n. 15979/2022; con detta pronuncia, si è infatti affermato (in motivazione) che , ai fini del la notifica a mezzo pec, quand’anche proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. n. 179/2012, ciò che rileva è la certezza e riferibilità dell’indirizzo stesso al mittente, mentre “al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (…) ; infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo N. 25098/21R.G. pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto (…)”; pertanto, poiché è inequivoco che il messaggio di notifica della cartella in questione fosse proveniente da indirizzo dell’agente della riscossionee che esso è stato indirizzato alla casella pec “ufficiale” della società destinataria (non v’è questione su tali circostanze), la notifica in discorso deve ritenersi pienamente valida; 4.1 –anche il terzo motivo è infondato; in proposito, questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizioneipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di unadisposizione inapplicabile (nella specie, l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l'omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. n. 23875/2015); ebbene, ribadita la natura non esecutiva dell’intera attività svolta dall’agente della riscossione per procedere all’iscrizione della garanzia ipotecaria, con N. 25098/21R.G. conseguente inapplicabilità dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973 al riguardo, va pure rilevato che è proprio attraverso la comunicazione preventiva impugnata dalla società contribuente che s’è realizzato il necessario contraddittorio endoprocedimentale, donde l’ulteriore profilo di infondatezza della censura in esame; 5.1 – in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali , che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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