CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 28/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Pavia, con sentenza in data 12 dicembre 2019 resa all'esito di giudizio ordinario, previa concessione delle attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei seguenti reati: minaccia aggravata (capo 1), danneggiamento (capo 3) - e violazione dell'art.75 d.lgs. n.159/2011 per avere contravvenuto agli obblighi della sorveglianza speciale detenendo un arma (capo 4) e lo aveva, invece, assolto da quello di lesioni (capo 2) per non avere commesso il fatto, escludendo pure l'aggravante dell'uso dell'arma quanto al reato di cui al capo 1). 1.1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Pavia, ed ha assolto il Bonelli dal reato di cui al capo 4) della imputazione, nella parte relativa all'obbligo di rispettare la legge, ha confermato nel resto la sentenza appellata ed ha rideterminato la pena riducendola a mesi quattro e giorni dieci di reclusione. 1.2. I fatti, verificatisi in Gambolò il giorno 28 luglio 2017, sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini: a seguito di un litigio verbale con la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (residente al piano terra dell'edificio sito in Gambolò, via Roma n.33, in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dimorava al primo piano) scaturito dal fatto che dall'abitazione dell'imputato venivano fatti cadere mozziconi di sigarette sulla biancheria stesa ad asciugare al piano terra da parte del Giorrandello, l'imputato aveva dapprima minacciato di morte la persona offesa (capo 1) e poi aveva danneggiato la porta di ingresso dell'abitazione della vittima (capo 3) . Infine, nelle circostanze sopra descritte, il Bonelli era incorso nella violazione degli obblighi della sorveglianza speciale cui era sottoposto per avere contravvenuto la prescrizione di rispettare la legge e di non detenere né portare armi (capo 4). 1.3. La Corte territoriale, come visto, ha accolto solo parzialmente il gravame proposto dall'imputato, assolvendolo unicamente dalla imputazione nella parte relativa all'obbligo di rispettare la legge (capo 4) ed ha confermato per il resto la sentenza impugnata in ordine alla responsabilità per gli altri fatti addebitati al Bonelli.In particolare, ha ribadito il giudizio (già espresso dal Tribunale) di attendibilità della persona offesa rispetto alle dichiarazioni rese dalla medesima sui fatti oggetto del presente procedimento, escludendo la malafede del Giorrandello in considerazione della circostanza che le sue dichiarazioni avevano trovato conferma nel referto del pronto soccorso e nella ricostruzione della vicenda fornita dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri (intervenuto sul posto), la cui versione era coincisa con quella della vittima. Ulteriore elemento a conferma della buona fede del Giorrandello è stato desunto dal fatto che egli aveva dichiarato di non sapere chi, dall'abitazione dell'imputato, avesse lanciato il vaso di fiori che lo aveva colpito al ginocchio (capo 2 dell'imputazione per il quale il Tribunale aveva assolto il Bonelli). 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta il difetto di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art.75 d.lgs. n.159/2011 con riguardo alla violazione dell' obbligo di non detenere e non portare armi. Il ricorrente osserva che, con specifico motivo di appello, aveva rilevato la mancanza del verbale di sequestro del coltello di cui egli sarebbe stato in possesso il giorno del fatto e che, invece, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'errata valutazione delle prove rispetto al delitto di danneggiamento (capo 3 dell'imputazione) osservando che mancherebbe la prova, ogni oltre ragionevole dubbio, circa la paternità in capo al Bonelli dei danni arrecati alla porta dell'abitazione della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo, infine, l'imputato deduce il difetto di motivazione e l'errata valutazione delle prove in ordine alla sussistenza del delitto di minaccia (capo 1 dell'imputazione), riportandosi ai motivi indicati a pag.4 del ricorso in appello. 3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, va notato che le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. 2.1. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 2.2. Al contrario la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non contraddittoria, richiamando le argomentazioni svolte dal Tribunale di Pavia, ha dato particolare rilievo a quanto dichiarato dalla vittima e dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato i danni arrecati alla porta dell'abitazione del Giorrandello. Orbene, a fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la tesi difensiva circa la mancanza di prove sulla partecipazione dell'imputato ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 17/11/2011 dep.2012, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21/05/2008, Rv. 240763) . 2.3. In sostanza il Bonelli pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale. Anzitutto, egli non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata a conferma della credibilità e della buona fede della persona offesa, nonché rispetto al fatto che il Giorrandello aveva sentito il Bonelli inveire contro di lui dietro la porta chiusa mentre questa veniva colpita e danneggiata. 3. Con riferimento al terzo motivo deve evidenziarsi che esso risulta inammissibile per la sua assoluta genericità; infatti, esso richiama non meglio precisate 'criticità' che sarebbero state indicate a pag.4 del ricorso in appello, senza però riprodurre tali motivi incorrendo, in tal modo, nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Al riguardo si rileva, in ogni caso, che il primo giudice aveva escluso - quanto alla minaccia - l'aggravante dell'uso dell'arma e che tale capo della sentenza del Tribunale di Pavia non era stato oggetto di impugnazione ed è stato, comunque, confermato dalla Corte di appello. Quanto poi alla mancanza di motivazione rispetto alla censura riguardante la assenza del verbale di sequestro del coltello, si rileva che essa risulta priva di pregio, dovendosi ritenere che il rigetto di esso, da parte della Corte territoriale sia stato implicito e desumibile dalle argomentazioni adottate, nelle quali sono state richiamate le ricostruzioni dei fatti operate dal Tribunale, che aveva escluso che tale verbale non fosse agli atti ed aveva, comunque, richiamato la testimonianza del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato di avere sequestrato il coltello tipo subacqueo all'odierno ricorrente (pag. 2 della sentenza di primo grado). 4. Il ricorso deve pertanto essere respinto con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di quelle di rappresentanza in favore della parte civile nella misura liquidata nel dispositivo. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GIORR