CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2021
Cassazione n. 32117/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 18868/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,(Q, . 1-4Q.4.01 A 99, tfrka! AW.CA (Mio ^7\0 (- i nti-M41-n avverso il decreto del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 da [OSCURATO:PERSONA] RILEVA1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di L'Aquila del 27 maggio 2020. Con quest'ultima pronuncia é stato Sez. I - RG 18868/2020 camera di consiglio 24.6.2021 1 negato che al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell'interno, intimato, non ha svolto difese. 3. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dir. 2004/83/CE, poi dir. 2011/95/UE, dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, nonché della dir. 2005/85/CE, poi dir. 2013/32/UE, degli artt. 8 e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 8 dir. 2004/83/CE. Lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia omesso la doverosa analisi degli aspetti relativi all'appartenenza di esso istante al partito politico PTI (altrove denominato PLI), antagonista del PML- N, nella zona di provenienza dello stesso (il Punjab). Il secondo mezzo denuncia l'omessa motivazione circa uno dei motivi di impugnazione, ovvero dei fatti decisivi per il giudizio oggetto di esame e di discussione tra le parti, con riferimento alla richiesta del riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria da parte di soggetto transitato in Libia. Il ricorrente invoca l'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 osservando come le condizioni dei paesi di transito dei migranti assumano rilievo ove detti paesi disconoscono diritti fondamentali, come avviene, nel caso di specie, per l'appunto in Libia. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 dir. 2011/95/UE, dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, della dir. 2013/32/UE e degli artt. 8 e 27 d.lgs. n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 2 Cost. e dell'art. 3 CEDU. E' dedotto che il giudice del merito abbia mancato di considerare, quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il dato dell'integrazione sociale del richiedente, da raffrontare al concreto rischio di compromissione dei Sez. I- RG 18868/2020 camera di consiglio 24.6.2021 2 diritti umani cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rientro in patria. 4. — Con riferimento al ricorso, si pone il problema della validità della procura alla lite, su cui si è recentemente pronunciata [OSCURATO:PERSONA]. U. 1 giugno 2021, n. 15177. Con riguardo alla previsione contenuta nell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale, esprimendo, sul punto della compatibilità della norma rispetto alla carta fondamentale, un convincimento opposto a quello delle Sezioni Unite. In tale contesto, segnato da innegabile incertezza, reputa il Collegio essere opportuno il differimento della trattazione del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 24 giugno 2021. CORTE SUPREMA r)! CASSADNE Prima izio CMk'5 Depositata in Canceller