CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso uditi i difensori del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente quella emessa dalla Corte di assise di Milano all'esito del giudizio di primo grado e appellata da [OSCURATO:PERSONA], riducendo ad anni ventitre di reclusione la pena inflittagli, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di omicidio volontario (capo a), tentato omicidio (capo b) e porto illegale di arma comune da sparo (capo c). 2. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dalle imputazioni e ritenuta provata in sede di merito, il 14 dicembre 2015, intorno alle ore 22,00, [OSCURATO:PERSONA] si recò, insieme a [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] in Pioltello (Milano). Gli stessi vennero raggiunti da un terzo soggetto rimasto non identificato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo avere consumato smodatamente bevande alcoliche, nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi, si trattennero nel locale, assumendo atteggiamenti facinorosi e provocatori. [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle nuove risolute richieste di andare via rivoltegli dal gestore [OSCURATO:PERSONA], gli mostrò, da fuori il locale, dei proiettili a fini intimidatori. Ancora dopo, lo stesso, nonostante i tentativi di trattenerlo posti in essere dal terzo soggetto di cui sopra, trovandosi sempre all'esterno dell'esercizio, estrasse una pistola e la puntò, esplodendo almeno un colpo nella direzione dell'interno del locale. Pochi attimi dopo, [OSCURATO:PERSONA], posto davanti alla porta dell'esercizio, facendo uso di un'altra pistola, esplose altri colpi in rapida sequenza verso l'interno. Gli spari provocarono la morte di [OSCURATO:PERSONA] e il ferimento di [OSCURATO:PERSONA]. Al termine dell'azione criminosa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si diedero insieme alla fuga. La sentenza di secondo grado, premesso che i motivi di appello contestavano la circostanza .che [OSCURATO:PERSONA] avesse anch'egli sparato, rilevava che la visione dei fotogrammi delle videoregistrazioni smentiva tutte le argomentazioni difensive dedotte al riguardo, ivi comprese quelle poste a supporto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione per escutere il consulente di parte [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici di appello osservavano, inoltre, che quand'anche l'unico colpo esploso da [OSCURATO:PERSONA] non avesse raggiunto le vittime o tale colpo non fosse stato neppure esploso, non verrebbe meno la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei reati, a titolo di concorrente morale dell'autore [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei comportamenti, precedenti e concomitanti agli spari, che davano prova del rafforzamento del proposito di quest'ultimo, in una sequenza di azioni dei due coordinate verso gli stessi intenti, in linea anche con i fatti successivi.La sentenza di secondo grado, dopo avere disatteso le altre censure mosse con l'appello in punto di affermazione della responsabilità, negava la prevalenza delle attenuanti generiche ed esponeva le ragioni della riduzione della pena ad anni ventitre di reclusione, considerando da un lato le pur tardive e parziali ammissioni, dall'altro le gravi modalità della condotta e delle sue conseguenze. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a nove articolati motivi, il cui contenuto di seguito si espone nei limiti strettamente necessari ai fini della presente decisione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo, impugnando anche l'ordinanza del 16 settembre 2020 che aveva negato la riapertura dell'istruzione dibattimentale, denuncia vizi della motivazione e violazione degli artt. 191, 511 e 603 cod. proc. pen. in ragione della mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall'esame del consulente tecnico [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare sia se [OSCURATO:PERSONA] avesse sparato, sia la direzione e il punto di arrivo del colpo che egli avrebbe in ipotesi esploso. Le censure rilevano che tale attività istruttoria risultava irrinunciabile a causa delle incertezze e delle lacune palesate dalle risultanze acquisite, che privavano di fondatezza l'assunto secondo cui lo sparo da parte di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato dimostrato dalla visione nella videoregistrazione di una "fiammata", posto che ciò era smentito dai fotogrammi di interesse allegati. Secondo le obiezioni difensive, i Giudici di merito, nel negare la prova decisiva in questione, hanno mancato di fornire adeguate spiegazioni, dando immotivatamente per accertata la riferibilità di un semplice riflesso sul muro a una "fiammata" proveniente proprio dalla pistola che avrebbe impugnato [OSCURATO:PERSONA] e finendo per considerare solo che questi era munito di un'arma pronta all'uso, a fronte di rilievi che avevano dedotto altra ricostruzione (rimasta inconfutata), ponendo fra l'altro in evidenza l'assenza del bagliore in prossimità della canna e l'impossibilità di cogliere gli effetti provocati dallo sparo sul terzo soggetto. 3.2. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 129, 192, 539, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., e degli artt. 40 e 110 cod. pen., nonché vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine a tutti i reati. Osserva che la sentenza di appello, nel ritenere comunque ravvisabile il concorso morale del ricorrente, diversamente da quanto premesso, ha fondato il proprio giudizio su basi diverse da quelle della decisione di primo grado, sicché non potevano intervenire sovrapposizioni o integrazioni delle due motivazioni. Il percorso seguito dalla Corte distrettuale ha impropriamente fatto riferimento a una pistola già con il colpo in canna a proposito di una calibro 38. Quanto alla lettura dei comportamenti del terzo individuo rimasto non identificato, non ha considerato gli effetti degli spari esplosi con quel tipo di arma, così come le altre obiezioni difensive a proposito delle possibili reazioni del medesimo soggetto nel caso di uno sparo esploso a breve distanza. Non si è misurata con l'individuazione della posizione in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA], posizione che, come rappresentato dai rilievi difensivi e dalle risultanze da essi richiamate, non gli consentiva di mirare all'interno del locale e di colpire le persone offese. Non ha tenuto conto delle articolate deduzioni che, con il supporto dei dati oggettivi acquisiti, rappresentavano l'impossibilità di associare allo sparo, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esploso, il riflesso luminoso colto sul muro vicino la porta del locale. Ha fatto riferimento a guanti neri indossati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo al riguardo indimostrate congetture, fra cui quelle relative al materiale di tali indumenti (i testi escussi, fra l'altro, non avevano concordemente riferito che fossero di gomma). Ha mancato di confrontarsi, oltre che con l'analisi delle videoregistrazioni e con le osservazioni del consulente [OSCURATO:PERSONA], con le dichiarazioni dei testimoni oculari, che su aspetti decisivi risultavano contrastanti, come a proposito delle indicazioni sull'individuazione del soggetto che prima degli spari aveva mostrato i proiettili. Ha fondato le proprie conclusioni sulle incerte asserzioni esposte dal [OSCURATO:PERSONA] e su personali e incontrollabili ipotesi formulate dopo la visione di immagini di pessima qualità, rifiutando ogni necessario approfondimento tecnico in proposito. Non ha spiegato la compatibilità dell'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sparato con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (uno degli avventori del bar) circa la sua individuazione di un solo sparatore, nonché con gli altri accertamenti che asseveravano l'esplosione di cinque colpi provenienti tutti dalla medesima arma, non essendosi rinvenuti proiettili esplosi da un'altra arma. Ha imbastito congetture sul coordinamento delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prive di ogni aggancio con le risultanze processuali. Ha così trascurato tutti i contrari rilievi comprovanti: l'assenza di preordinazione delle condotte delittuose dei due soggetti in stato di ubriachezza; l'estraneità dei fatti alle ragioni che in sé giustificavano la loro presenza quella sera nel locale; l'istantanea dinamica della sparatoria sviluppatasi in un dato momento, con una sequenza che non consentiva a [OSCURATO:PERSONA] di rendersi conto delle estemporanee intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso, a questi di osservare e considerare cosa nel frattempo stesse facesse [OSCURATO:PERSONA] che si trovava posto alle sue spalle. Sicché, i Giudici di merito, dopo la mancata assunzione della prova decisiva richiesta dalla difesa, hanno elencato elementi tutti inidonei a dare contezza che [OSCURATO:PERSONA] avesse sparato, che vi sia un nesso causale fra il colpo che egli avrebbe esploso e l'uccisione di Mrishaj e il ferimento di Pjetri, che [OSCURATO:PERSONA] avesse previsto e voluto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e ne avesse rafforzato il proposito.Da ciò è derivato un percorso dell'accertamento della responsabilità del ricorrente che non ha osservato il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 40 e 56 cod. pen. e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato di tentato omicidio, richiamando alcuni dei rilievi mossi con il secondo motivo. Lo stesso motivo rileva, inoltre, carenze motivazionali anche con riguardo al giudizio di colpevolezza in ordine a reato di porto illegale di arma da sparo, osservando che in proposito la sentenza ha solo citato le ammissioni di [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Il quarto e il quinto motivo denunciano ancora violazioni di legge e vizi della motivazione sempre in punto dell'affermazione della responsabilità, sulla base di percorsi critici che seguono quelli già rassegnati nel secondo motivo. 3.5. Il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 116 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del concorso anomalo, censurando l'assenza di spiegazioni idonee a escluderne i presupposti, pur a fronte di tutti i pertinenti elementi già rappresentati nei precedenti motivi. 3.6. Il settimo motivo denuncia violazione dell'art. 61 n. 1 cod. pen. e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, per essere mancata anche in proposito ogni illustrazione a supporto della decisione. 3.7. L'ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., rilevando anche in tal caso l'assenza di spiegazioni a supporto della decisione. 3.8. Il nono motivo lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione, con riguardo al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, per essere mancata in proposito ogni considerazione delle deduzioni in sede di appello, che imponevano di prendere in esame il corretto comportamento processuale del ricorrente, l'assenza di precedenti penali gravanti a suo carico e il ruolo marginale allo stesso attribuibile nell'intera dinamica dei fatti delittuosi. I Giudici di appello hanno mostrato invece di considerare in modo decisivo la circostanza che il ricorrente girasse armato con il colpo sempre in canna, seppure tali condizioni fossero associabili al revolver cui si è fatto riferimento. 3.9. Con motivi nuovi in data 17 gennaio 202, il difensore del ricorrente lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizi della motivazione, con riguardo alla ricostruzione della responsabilità a titolo di concorso morale. Le critiche in proposito esposte rilevano l'assenza di ogni appropriata indagine in ordine alla preparazione e alle ideazione del delitto e al possibile apporto causale associabile ai comportamenti di [OSCURATO:PERSONA]. Censurano lacune e travisamenti nella ricostruzione delle condotte precedenti, concomitanti e successive, riferibili sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA], così come alle altre persone presenti al momento dei fatti.Ribadiscono che, anche in ragione dei rilievi mossi nel ricorso circa la rapidità della dinamica dei fatti e l'estemporaneità del sorgere dell'altrui proposito criminoso, gli elementi elencati nella motivazione della sentenza risultano tutti privi di ogni valore indicativo ai fini della dimostrazione del concorso morale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'esame delle doglianze mosse con i primi due motivi richiede alcune preliminari osservazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e ai ragionamenti che ne sono seguiti a supporto della loro decisione. La motivazione della sentenza di primo grado, per quanto qui rileva, dava conto di alcune circostanze desunte dalle deposizioni dei testimoni oculari. Quella sera [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo un crescendo di atteggiamenti aggressivi all'interno del locale che li portavano a urlare e inveire contro tutti i presenti, si spingevano a un certo punto a esternare precise e gravi minacce. In tale frangente uno di loro, individuato in [OSCURATO:PERSONA] secondo la deposizione di due dei testimoni oculari, mostrava dei proiettili da una finestra posta tra l'interno e l'esterno del locale. Il gestore rispondeva al gesto con frasi irridenti. [OSCURATO:PERSONA] reagiva. Ne nasceva una discussione. Dopo quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] uscivano di nuovo fuori. Secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cominciava a urlare e a spingere la porta del locale. Tali momenti precedevano di poco quelli dei colpi che raggiungevano le due vittime all'interno dell'esercizio. La dinamica, comprendente anche la fase degli spari, veniva ancor meglio ricostruita dalla sentenza di primo grado attraverso le videoregistrazioni, in quanto ritenute in grado di rappresentare definitivamente tutta la sequenza. A proposito della condotta di [OSCURATO:PERSONA], si riscontrava il suo avvicinarsi in un dato momento alla finestrella di comunicazione fra l'esterno e l'interno del bar e il suo iniziare a parlare con le persone che si trovano dentro. Le immagini rappresentative di tale condotta in tale preciso contesto si ritenevano idonee a confermare che era stato precisamente [OSCURATO:PERSONA] a mostrare i proiettili al gestore, secondo quanto riferito dai due dei testi illustrando lo stesso specifico passaggio. Inoltre, si coglievano dalle immagini i tentativi, appena dopo, del terzo individuo non identificato di fermare [OSCURATO:PERSONA] che mostrava di volere di nuovo entrare nel locale, fino al momento in cui il medesimo [OSCURATO:PERSONA], divincolandosi, si spostava a sinistra in corrispondenza dell'ingresso, prendeva la pistola dalla parte posteriore dei pantaloni e la puntava verso l'interno del bar, scartando ancora l'ostacolo sul lato sinistro. Nel frattempo [OSCURATO:PERSONA] si era posizionato anche lui all'esterno, davanti all'ingresso del locale girato verso l'interno di esso, ma un po' più a destra rispetto a [OSCURATO:PERSONA]. Nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] con i movimenti del braccio mostrava di puntare l'arma verso il locale, si rilevava una rifrazione luminosa nella parete sinistra della porta di ingresso. Le immagini, a partire da solo due centesimi di secondo successivi, mostravano [OSCURATO:PERSONA], che già aveva estratto la pistola, esplodere diversi colpi in sequenza, individuati in numero di cinque in ragione della constatazione di altrettante rifrazioni luminose sulla parete antistante. Queste rifrazioni, secondo quanto poteva rilevarsi, comparivano solo in tale specifico momento. [OSCURATO:PERSONA] nella circostanza, diversamente da [OSCURATO:PERSONA], introduceva il braccio puntato fino a oltre la soglia dell'ingresso del bar. Solamente a seguito del partire di tale raffica di spari, [OSCURATO:PERSONA] si acquietava. Aspettava fermo che l'altro finisse di scaricare l'ultimo colpo. Poi, i due si davano alla fuga. Nella circostanza si poteva osservare [OSCURATO:PERSONA] portare la mano sinistra e poi quella destra dietro la schiena, all'altezza della cintura. Gesto, questo, associabile al suo nascondere l'arma. I Giudici di primo grado, alla stregua di tale ricostruzione, osservavano immediatamente dopo che la concatenazione delle immagini dimostrava una sequenza delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] in cui compariva come protagonista dei precedenti comportamenti aggressivi, tanto che il terzo individuo non identificato era costretto a più riprese a trattenere solo lui. Ciò dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente posto in essere la "minaccia dei proiettili". Il suo sparare per primo si inseriva coerentemente in tale progressione. Accanto a lui si muoveva [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo assisteva alla minaccia di cui sopra, seguiva [OSCURATO:PERSONA] dentro il bar e si metteva in posizione di tiro appena [OSCURATO:PERSONA] veniva trattenuto fuori. Da ciò, considerando le posizioni assunte dai due durante tutte le fasi, si desumeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agivano in modo coordinato fra loro. La sentenza di primo grado rilevava altresì che gli esiti delle indagini balistiche consentivano di ritenere che erano stati esplosi almeno cinque colpi e che i proiettili estratti dal corpo di [OSCURATO:PERSONA] provenivano da un'unica arma. Tuttavia, in ragione delle caratteristiche dei diversi frammenti rinvenuti sui luoghi, non poteva escludersi che i colpi fossero stati in numero superiore e precisamente sei, considerando quello esploso dall'arma impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Dopo, la motivazione di primo grado, riconoscendo che i colpi che avevano ucciso [OSCURATO:PERSONA] potevano essere stati esplosi solo da [OSCURATO:PERSONA], rilevava che ciò non valeva a escludere il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio volontario, in considerazione di quanto prima osservato in ordine alla ricostruzione dell'intera Ì-r-s\ aggressione armata quale fatto unitario, di modo che la condotta di uno degli autori rappresentava la volontaria prosecuzione/conseguenza di quella dell'altro.La sentenza di appello si è discostata da quella di primo grado solamente nel momento finale della confutazione dei rilievi difensivi: nonostante le smentite di tali rilievi, tratte dalla diretta visione del filmato che aveva rappresentato gli spari e anche i relativi bagliori, i Giudici di secondo grado hanno rilevato che quand'anche [OSCURATO:PERSONA] non avesse esploso il colpo con la pistola che certamente impugnava (nel giudizio di appello l'imputato ammetteva che si trattava di una pistola e non di un coltello, come invece prima asserito), i ragionamenti sulla sua responsabilità quale concorrente di [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo morale, sarebbero rimasti per intero ugualmente insuperabili sul piano dimostrativo. Soffermandosi al riguardo, i Giudici distrettuali non si sono limitati a evidenziare la pur singolare circostanza che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] indossavano entrambi, secondo le indicazioni testimoniali, guanti di plastica di colore nero, per finalità certamente estranee a quella di ripararsi dal freddo. Ma hanno concentrato l'attenzione, quanto agli elementi da cui desumere comunque il rafforzamento del proposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], su ben più ampi e concludenti elementi. Hanno ribadito che era stato Ergorov a mostrare i proiettili ai fini intimidatori. Un comportamento, questo, che non era bastato a rendere acquiescenti gli interlocutori. La reazione che ne era seguita, come pure descritto dal teste Pjetri, aveva alimentato l'agire vieppiù aggressivo fuori dal locale di entrambi, uno accanto all'altro. La sequenza delle loro condotte risultava coordinata fino al momento degli spari, in cui i due si posizionavano in modo tale da favorirsi nell'esecuzione dell'azione criminosa. Gli stessi erano entrambi armati fin dall'ingresso nel locale. Le pistole erano cariche e pronte all'uso. Di tale comune disponibilità i due erano di certo già a conoscenza anche in ragione di quanto emerso sulla loro condivisione dello stesso alloggio e sul loro spostarsi costantemente insieme. Si era contemporaneamente puntato ad altezza d'uomo. Il più determinato ad agire risultava proprio [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che il terzo non identificato rivolgeva proprio a lui i tentativi di placare il crescendo reattivo. [OSCURATO:PERSONA], vivendo tutto ciò, posizionandosi con la pistola poco più avanti di [OSCURATO:PERSONA] e sparando, eseguiva dunque un'azione che dava continuità a quella contestuale [OSCURATO:PERSONA], il quale, condividendola, restava in attesa degli esiti voluti, per muoversi insieme al correo verso la precipitosa fuga. Orbene, si tratta di conclusioni fondate su precisi e convergenti elementi ragionevolmente apprezzati, singolarmente e complessivamente, dai giudici di secondo grado, tramite un percorso che si allinea a quella di primo grado, quanto alla ricostruzione degli elementi di fatto a supporto del concorso morale. Le doglianze mosse nel ricorso non si confrontano con tali evidenze quando intendono sostenere rilevanti scollamenti fra le due decisioni di cui sopra.3. I primi due motivi continuano a porre, sotto diversi profili, le questioni relative alla richiesta di nuovi accertamenti tecnici per verificare se [OSCURATO:PERSONA] avesse esploso il colpo di pistola e, nel caso l'avesse fatto, per determinare la direzione e il punto di arrivo di tale colpo. Ma, alla stregua di quanto sopra rilevato in ordine al genere di ragionamenti conclusivi rassegnati dalla sentenza di appello, queste verifiche non potevano mai risultare decisive. E ciò neppure per rilevare le intenzioni di [OSCURATO:PERSONA], posto che egli, secondo quanto esaustivamente rappresentato dalle immagini (la cui dinamica e chiarezza sono state riscontrate dai giudici di appello tramite la diretta visione del filmato), nel momento in cui tentava di divincolarsi, si trovava col braccio teso che impugnava la pistola nei pressi della porta del locale, puntando l'arma in tale direzione nonostante gli spostamenti cui era costretto dai tentativi della terza persona. Un'arma che la sentenza (pag. 5) ha inteso indicare solamente come già carica, sicché del tutto irrilevanti si rivelano gli apprezzamenti svolti dalla difesa a proposito della circostanza che si sarebbe trattato di una pistola a tamburo. Le altre obiezioni, quando si rivolgono alla ricostruzione delle condotte da cui i giudici di merito hanno tratto le indicazioni in ordine al concorso morale, si appuntano su aspetti, come quelli relativi ai guanti indossati, con evidenza privi di rilievo o introducono mere rivalutazioni di certe risultanze isolate dalle altre. Si approntano così apprezzamenti circa la solidità delle fonti da cui è stata desunta la prova della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della minaccia costituita dal mostrare i proiettili alle persone che di lì a poco sarebbero state investite dagli spari. Le censure sul tema fanno riferimento a mancate risposte, evocando genericamente contrasti fra le deposizioni testimoniali acquisite. Il percorso critico, però, non considera che già la motivazione di primo grado, richiamata e rimasta condivisa sul punto da quella di appello, a scioglimento di ogni possibile dubbio dava appropriatamente atto che le videoregistrazioni avevano confermato che era proprio [OSCURATO:PERSONA] che si avvicinava in quel momento alla finestra posta fra il fuori e il dentro del locale, interloquendo con le persone situate vicino il bancone. Lo stesso approccio critico, non consentito in sede di legittimità poiché meramente rivalutativo e connotato da evidente aspecificità, si rinviene con riguardo alle censure che richiamano la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], per mettere in dubbio l'individuazione del numero delle persone che impugnavano la pistola. In proposito, si introducono inediti rilievi (riferiti al materiale valutato) privi di ogni confronto con il contenuto della sentenza di primo grado, la quale invero aveva già dato precisamente conto della non completezza delle indicazioni dei testi al riguardo, spiegandone le ragioni (pagg. 4 e 8) e rilevando però che ogni vuoto o incertezza ricostruttivi, quanto alle condotte dei protagonisti fino agli spari, era colmato dalle videoregistrazioni. Peraltro, si rileva in appello che neppure [OSCURATO:PERSONA] negava più l'avere con sé una pistola e non già un coltello. Per il resto, le obiezioni difensive, come ribadite nel secondo motivo del ricorso e poi ancora sviluppate nei motivi nuovi, continuano o a non rapportarsi con parti del ragionamento intervenuto quanto ai requisiti del concorso morale, o ne parcellizzano i passaggi invocando alternative valutazioni che enfatizzano solo certi risvolti, come quelli relativi allo stato di ubriachezza, alle ragioni della presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel locale o alla mancanza di elementi nel senso di una precedente preordinazione. Tanto a fronte della descrizione di un accordo seduta stante, come rappresentato da tutti i comportamenti dei correi che verso di esso volutamente convergevano. Sicché, le censure anche in tal caso non possono possedere alcuna attitudine a dimostrare vizi motivazionali in grado di disarticolare la struttura argomentativa sulla quale si fonda la decisione. Le stesse conclusioni si impongono, infine, anche con riferimento ai rilievi che si soffermano sulla posizione assunta dai due protagonisti all'atto degli spari. Essi si basano su osservazioni che, facendo riferimento a quello che avrebbe potuto vedere [OSCURATO:PERSONA] nel preciso momento in cui si posizionava per sparare, non si misurano con i complessivi apprezzamenti di merito su quanto avvenuto prima e dopo. Una sequenza in cui, con riguardo allo stesso preciso frangente degli spari, è stata assegnata chiara significatività alla circostanza, sempre evidenziata dalle ricostruzioni di merito, che i due prelevavano negli stessi attimi le rispettive armi e che il movimento del braccio di [OSCURATO:PERSONA], volto a sparare, precedeva di uno spazio di tempo infinitesimale gli spari dell'altro, che, trovandosi in una posizione appena più avanzata, meglio dirigeva i colpi all'interno. Talché, le diverse posizioni indicate dalla difesa piuttosto che deporre per un'autonomia delle condotte, si inscrivono nell'ambito di una complessiva azione che i correi, in un crescendo perfettamente coordinato nei tempi e nelle manifestazioni esecutive, rivolgevano insieme verso lo stesso obiettivo, facendo uso delle armi che erano in loro possesso per colpire le vittime già prima prese di mira. L'intero iter motivazionale si presta, dunque, a rappresentare la corretta valutazione della prova della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, le censure mosse e reiteratamente ribadite, sotto diversi profili, nei primi due motivi del ricorso e ancora riprese e sviluppate nei motivi nuovi, risultano tutte inammissibili, in quanto aspecifiche, solo rivalutative e comunque manifestamente infondate. 4. Le doglianze mosse con il terzo motivo risultano parimenti inammissibili, posto che contestano il riconoscimento della responsabilità quanto al tentato omicidio sulla base di alcuni degli stessi inammissibili rilievi esposti nei precedenti motivi; mentre con riguardo all'affermazione della colpevolezza in ordine al porto della pistola si spingono a definire come meramente apparente una motivazione di merito che nel corso del giudizio di appello, come sottolineato nella sentenza impugnata, ha trovato supporto nelle stesse ammissioni sul punto dell'imputato. 5. Il quarto e il quinto motivo, sempre con riguardo all'affermazione della responsabilità, enunciano regole e principi senza avere alcuna attitudine a dimostrarne la violazione, visto che anche il tal caso non si fa altro che seguire alcuni passaggi delle stesse inammissibili critiche esposte nei primi due motivi. Anche il quarto e il quinto motivo, pertanto, si rivelano inammissibili. 6. L'inammissibilità del sesto motivo risulta con altrettanta evidenzia, poiché, attraverso la descrizione e i tratti che contraddistinguono il concorso anomalo prive di ogni specifico aggancio con l'articolato iter motivazionale, si intende introdurre un tema neppure prospettato con i motivi di appello, a fronte di una ricostruzione in fatto in primo grado che aveva dato ugualmente conto che a colpire le vittime potessero essere stati i soli colpi esplosi dal concorrente. 7. Il settimo e ottavo motivo, rivolgendosi rispettivamente al riconoscimento dell'aggravante dei motivi futili e a quella prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., rilevano mancanze motivazionali in ordine ai loro presupposti che non possono qui dedursi, trattandosi anche in tal caso di temi non devoluti in sede di appello. Sicché entrambi i motivi devono essere ritenuti inammissibili. 8. Il nono motivo si oppone al contenuto della motivazione che ha fornito chiare spiegazioni del percorso alla base delle valutazioni discrezionali che vanno adottate in tema di comparazione delle circostanze e determinazione della pena. La Corte distrettuale ha rilevato al riguardo in modo assolutamente appropriato che l'imputato circolava armato e con il colpo in canna. Egli era spalleggiato da un complice. Non si è esitato a sparare contro persone inermi, per poi darsi alla fuga. Le ammissioni, inserite questo contesto, poiché solamente parziali e tardive, potevano giustificare solamente la riduzione nella misura indicata con riguardo alla pena base e agli aumenti per la continuazione. Il ricorso enuncia rilievi tutti palesemente inammissibili, invocando considerazioni su elementi assertivamente rappresentati e manifestamente smentiti dalla ricostruzione dell'iter processuale e dei fatti in sede di merito, non cogliendo altresì il significato del riferimento in sentenza al colpo in canna, posto che esso intende con evidenza rapportarsi non già al tipo di arma portata, ma al fatto che essa fosse risultata immediatamente pronta all'uso, alla stregua di quanto prima rappresentato nella sentenza in ordine all'intera dinamica dei fatti. Ne discende l'inammissibilità anche di quest'ultimo motivo. 9. In ragione di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma con