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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14871/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GIOVANE Lorenzo, nato adAsti il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/3/2022 della Cort0i appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], chekha argomento nuovamente le ragioni poste a fondamento del già richiesto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 20 novembre 2017, riconosceva l'attenuante della tenuità del fatto di ricettazione (oggi comma quarto dell'art.648 cod. pen.) e riduceva conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado all'imputato appellante.

1.1. Nel giudizio di merito si riteneva incontroverso che le chiavi di avviamento e la carta di circolazione dello scooter provento di delitto fossero consapevolmente nel possesso dell'imputato, in quanto rinvenuti in locali che erano nella materiale e giuridica disponibilità del ricorrente.

Veniva dunque respinta la prospettazione difensiva tesa a valorizzare l'esclusione di qualsivoglia dominio consapevole ed utile sui beni provento di delitto.

Era inoltre respinta la richiesta escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) in considerazione del valore minimale delle cose oggetto di ricettazione, attesi i precedenti che gravano la biografia criminale dell'imputato, ritenuti ostativi al riconoscimento della speciale causa di non punibilità.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dardifensore, deducendo a motivi di doglianza gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, nei limiti indicati all'art. 173, comrna 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione della legge penale incriminatrice, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo la Corte riconosciuto la responsabilità dell'imputato sulla base di !abili e controversi elementi indiziari idonei a collegare il soggetto alla res illecita.

2.2. Inosservanza della legge penale, quanto a identificazione delle cause ostative all'applicazionedella particolare causa di non punibilità per la tenuità del fatto e dell'offesa, di cui all'art. 131-bis cod. pen..

La difesa aveva chiesto con l'appello l'applicazione della predetta causa di esclusione della punibilità in ragione del valore irrisorio delle cose possedute e, quindi, del concreto disvalore del fatto.

La Corte di appello ha erroneamente rigettato la richiesta ritenendo ostativi i precedenti penali dell'imputato, senza identificarne la qualità e la data e non tenendo conto del fatto che l'imputato non era stato dichiarato delinquente abituale o fosse dedito a condotte abituali di specifica trasgressione.Senza dunque tener conto della differente indole dei reati commessi nel tempo,certamente non ostativi alla nozione di comportamento abituale di cui alla citata norma.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, mentre il primo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

1.1. La Corte territoriale ha diffusamente argomentato il proprio convincimento in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'imputato per il fatto di ricettazione descritto in imputazione, riconoscendo altresì la circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. in ragione del modesto valore delle cose (chiavi di avviamento e carta di circolazione dello scooter oggetto di furto) rinvenute nella disponibilità dell'imputato.

La collocazione della res in locali occupati di fatto dall'imputato e nella sua giuridica disponibilità ha indotto a ritenere dimostrato l'acquisto consapevole di cose dalla evidente provenienza delittuosa.

1.2. A fronte di tali argomenti, i vizi denunziati si risolvono, per un verso, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi; mentre, per altro verso, sono manifestamente privi di sostegno dimostrativo della ipotesi ritenuta (altrui disponibilità dell'immobile ove le cose furono rinvenute).

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568:1, e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 2, n. 5336, del 9/1/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927, del 20712/2017, Rv. 272324; Sez. 5, n. 18975, del 13/2/2017, Rv. 269906; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217).

1.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che, a fronte della detenzione dellepse oggetto di furto, l'attività di accettazione per la custodia delle stesse consente di attribuire al fatto il nomen iuris ritenuto in sentenza e di riferire all'imputato la volontà di agire per accogliere la res illecita e custodirla in locali che restano nella propria disponibilità.

L'elemento psicologico che deve coprire il rapporto con il delitto presupposto, in termini di consapevolezza della illecita origine della res, ben può assumere le forme del dolo eventuale per l'agente che, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, in ragione anche della natura della stessa, non avrebbe agito altrimenti anche se di tale illecita provenienza avesse avuto certezza (Sez.

U., n. 124:33, del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324).

2. Quanto alla ritenuta ostatività dei precedenti penali che gravano la biografia criminale dell'imputato, va rammentato che la sola presenza di precedenti penali (neppure indicati dalla Corte per gruppo sistematicolnon giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., che richiamano la gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278095; Sez. 5, n. 39109 del 14/7/2022, n. m.; Sez. 2, n. 1264 del 27/10/2022, n.m.).

Pertanto, i precedenti riportati dal ricorrente non potevano essere ritenuti o:stativi alla applicazione della citata causa di esclusione (tra tante, Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 270948). 2.1.Consegue che, fermo l'accertamento irrevocabile della responsabilità per il fatto coso come qualificatodalla Corte di appello, non essendosi il giudice della impugnazione pronunciato sulla particolare tenuità del fatto, avendo ritenuto erroneamente ostativi i precedenti penali, la sentenza va annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte distrettuale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GIOVANE Lorenzo, nato adAsti il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/3/2022 della Cort0i appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], chekha argomento nuovamente le ragioni poste a fondamento del già richiesto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 20 novembre 2017, riconosceva l'attenuante della tenuità del fatto di ricettazione (oggi comma quarto dell'art.648 cod. pen.) e riduceva conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado all'imputato appellante. 1.1. Nel giudizio di merito si riteneva incontroverso che le chiavi di avviamento e la carta di circolazione dello scooter provento di delitto fossero consapevolmente nel possesso dell'imputato, in quanto rinvenuti in locali che erano nella materiale e giuridica disponibilità del ricorrente. Veniva dunque respinta la prospettazione difensiva tesa a valorizzare l'esclusione di qualsivoglia dominio consapevole ed utile sui beni provento di delitto. Era inoltre respinta la richiesta escludere la punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) in considerazione del valore minimale delle cose oggetto di ricettazione, attesi i precedenti che gravano la biografia criminale dell'imputato, ritenuti ostativi al riconoscimento della speciale causa di non punibilità. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dardifensore, deducendo a motivi di doglianza gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, nei limiti indicati all'art. 173, comrna 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione della legge penale incriminatrice, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo la Corte riconosciuto la responsabilità dell'imputato sulla base di !abili e controversi elementi indiziari idonei a collegare il soggetto alla res illecita. 2.2. Inosservanza della legge penale, quanto a identificazione delle cause ostative all'applicazionedella particolare causa di non punibilità per la tenuità del fatto e dell'offesa, di cui all'art. 131-bis cod. pen.. La difesa aveva chiesto con l'appello l'applicazione della predetta causa di esclusione della punibilità in ragione del valore irrisorio delle cose possedute e, quindi, del concreto disvalore del fatto. La Corte di appello ha erroneamente rigettato la richiesta ritenendo ostativi i precedenti penali dell'imputato, senza identificarne la qualità e la data e non tenendo conto del fatto che l'imputato non era stato dichiarato delinquente abituale o fosse dedito a condotte abituali di specifica trasgressione.Senza dunque tener conto della differente indole dei reati commessi nel tempo,certamente non ostativi alla nozione di comportamento abituale di cui alla citata norma.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, mentre il primo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. 1.1. La Corte territoriale ha diffusamente argomentato il proprio convincimento in ordine alla riconosciuta responsabilità dell'imputato per il fatto di ricettazione descritto in imputazione, riconoscendo altresì la circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. in ragione del modesto valore delle cose (chiavi di avviamento e carta di circolazione dello scooter oggetto di furto) rinvenute nella disponibilità dell'imputato. La collocazione della res in locali occupati di fatto dall'imputato e nella sua giuridica disponibilità ha indotto a ritenere dimostrato l'acquisto consapevole di cose dalla evidente provenienza delittuosa. 1.2. A fronte di tali argomenti, i vizi denunziati si risolvono, per un verso, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi; mentre, per altro verso, sono manifestamente privi di sostegno dimostrativo della ipotesi ritenuta (altrui disponibilità dell'immobile ove le cose furono rinvenute). Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568:1, e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 2, n. 5336, del 9/1/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927, del 20712/2017, Rv. 272324; Sez. 5, n. 18975, del 13/2/2017, Rv. 269906; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217). 1.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che, a fronte della detenzione dellepse oggetto di furto, l'attività di accettazione per la custodia delle stesse consente di attribuire al fatto il nomen iuris ritenuto in sentenza e di riferire all'imputato la volontà di agire per accogliere la res illecita e custodirla in locali che restano nella propria disponibilità. L'elemento psicologico che deve coprire il rapporto con il delitto presupposto, in termini di consapevolezza della illecita origine della res, ben può assumere le forme del dolo eventuale per l'agente che, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, in ragione anche della natura della stessa, non avrebbe agito altrimenti anche se di tale illecita provenienza avesse avuto certezza (Sez. U., n. 124:33, del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324). 2. Quanto alla ritenuta ostatività dei precedenti penali che gravano la biografia criminale dell'imputato, va rammentato che la sola presenza di precedenti penali (neppure indicati dalla Corte per gruppo sistematicolnon giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., che richiamano la gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278095; Sez. 5, n. 39109 del 14/7/2022, n. m.; Sez. 2, n. 1264 del 27/10/2022, n.m.). Pertanto, i precedenti riportati dal ricorrente non potevano essere ritenuti o:stativi alla applicazione della citata causa di esclusione (tra tante, Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 270948). 2.1.Consegue che, fermo l'accertamento irrevocabile della responsabilità per il fatto coso come qualificatodalla Corte di appello, non essendosi il giudice della impugnazione pronunciato sulla particolare tenuità del fatto, avendo ritenuto erroneamente ostativi i precedenti penali, la sentenza va annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte distrettuale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così
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